Superbonus 2024: la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate
Dal Fisco arrivano 13 nuove guide per tutte le agevolazioni fiscali nella dichiarazione 2024. Una specifica è dedicata al Superbonus
Considerato che gli ultimi dati Enea ne hanno ormai certificato la fine e che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 67/2024 di conversione del Decreto Legge n. 39/2024 (Decreto Superbonus 2024) si è messa la parola fine a sconto in fattura e cessione del credito (oltre a prevedere altre importanti modifiche), potrebbe sembrare quasi superfluo parlare ancora delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Superbonus 2024: la nuova guida del Fisco
Arrivano dall’Agenzia delle Entrate un nuovo pacchetto di guide fiscali relative a tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024, tra le quali non poteva mancare un focus specifico per il Superbonus.
La nuova guida del Fisco è costituita dai seguenti paragrafi:
- Superbonus
- Aspetti generali
- Soggetti che possono fruire della detrazione
- Condomini
- Persone fisiche
- Ambito oggettivo
- Edifici interessati
- Immobili vincolati
- Edificio unifamiliare e immobili funzionalmente indipendenti – Unità strutturali
- Unità collabenti, unità in corso di costruzione e unità in corso di definizione
- Ruderi e diruti
- Interventi agevolabili
- Interventi trainanti
- Interventi di riqualificazione energetica (“trainanti”)
- Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
- Sostituzione di impianti di climatizzazione
- Interventi antisismici
- Superbonus e contributi per la ricostruzione
- Interventi “trainati”
- Interventi di efficientamento energetico
- Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- Altre spese ammissibili al Superbonus
- Detrazione spettante
- Trasferimento inter vivos o mortis causa dell’immobile
- Cumulabilità con altre agevolazioni
- Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto
- Adempimenti
- Pagamento tramite bonifico
- Visto di conformità e asseverazione
- Documentazione da controllare e conservare
Tra i contenuti della guida dell’Agenzia delle Entrate vale la pena riepilogare la sezione relativa agli adempimenti.
Il bonifico parlante
Il primo è relativo al pagamento delle fatture per le spese agevolate. È ormai chiaro che il pagamento, fatta esclusione del corrispettivo eventualmente oggetto di sconto in fattura, va effettuato mediante bonifico bancario o postale (tale obbligo non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa) dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.
Su tali bonifici le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento autorizzati applicano, all'atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (dal 2024 nella misura dell’11%).
La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto.
Visto di conformità, requisiti e asseverazione di congruità dei prezzi
Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus prevista dall’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Dal 12 novembre 2021, è stato esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
La verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020, va effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.
Come chiarito in alcune circolari del Fisco, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Per gli interventi di efficientamento energetico vanno, inoltre, rispettati i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, comma 3-ter, del decreto legge n. 63 del 2013:
- dei requisiti tecnici individuati rispettivamente dai d.m. 19 febbraio 2007 e d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti”);
- dei requisiti di miglioramento energetico complessivo, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE “convenzionale”), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e previsto rispettivamente dai d.m. 19 febbraio 2007 e d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti”);
- dei requisiti di conformità degli interventi alla normativa nazionale e locale in tema di sicurezza e di efficienza energetica, compreso il d.m. 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”).
Per accedere al Superbonus, il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi attestati di prestazione energetica (APE) convenzionali, ante e post intervento, per i soli fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento. Pertanto, ad esempio, nel caso di sostituzione di un impianto centralizzato che serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i condomìni di un “supercondominio”, il doppio passaggio di classe può essere verificato con riferimento ai singoli fabbricati. Ciò comporta che, qualora in un condominio costituito da più edifici la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di 2 classi energetiche, ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi “trainanti” o “trainati”, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi.
È necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, per gli interventi antisismici, l’asseverazione redatta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati in base alle disposizioni di cui al d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dai d.m. n. 65 del 2017, n 24 del 2020 e n. 329 del 2020.
Non va, invece, attestata, ai fini del Superbonus, nonché dell'opzione di cui all’art. 121, la congruità delle spese sostenute per l’acquisto delle case antisismiche atteso che, in tale ipotesi, la detrazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati.
Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del Superbonus anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza:
- asseverano l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico, in base alle disposizioni del d.m. n. 58 del 2017. Più precisamente, asseverano la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato;
- attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (tranne nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche).
Al termine dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (ove nominato) attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
Le asseverazioni devono essere rilasciate al termine dei lavori e per ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) e attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione è trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. L’asseverazione relativa allo stato finale va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Per gli interventi antisismici, le asseverazioni e le attestazioni sono depositate presso lo sportello unico competente di cui all’art. 5 del TUE.
La non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni determina la decadenza dal beneficio. Il rilascio di un’asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione.
Assicurazione professionale del tecnico
Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.
Con riferimento alle sole asseverazioni per gli interventi di efficienza energetica che beneficiano del Superbonus, non sono considerate valide le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ossia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo, mentre è consentita anche la stipulazione in coassicurazione (art. 2, comma 5, del d.m. 6 agosto 2020 (Asseverazioni).
L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato se i professionisti hanno già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, a condizione che:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a euro 500.000 specifico per il rischio di asseverazione da integrare ove si renda necessario;
- garantisca un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività almeno di 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
Gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, per la redazione dell’APE, nonché per l'asseverazione del rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati sono detraibili solo se risulta rispettato un doppio limite: quello previsto dal decreto ministeriale per ogni specifico intervento di risparmio energetico ammesso alla detrazione e quello di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Soggetti − Condomìni, per parti comuni di edifici residenziali (se non residenziali nel complesso solo ai possessori di unità immobiliari residenziali) − Unico proprietario o più comproprietari persone fisiche di edifici composti da due a quattro unità immobiliari − Persone fisiche, per unità immobiliari residenziali (esclusi categorie A1, A8, A9 non aperte al pubblico) o Proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione superficie) o Conduttore a titolo di locazione, anche finanziaria o Comodatario o Familiare convivente o Erede o Socio cooperativa a proprietà indivisa o Coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione o Futuro acquirente − IACP o assimilati, per immobili, di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica − Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, per immobili posseduti e assegnati ai soci − ONLUS − Organizzazione di volontariato − Associazione di promozione sociale − ASD o SSD, per immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi − Comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, per impianti solari fotovoltaici dalle stesse gestiti |
Titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al
momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto
avvio, a seconda dei casi − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, di proprietà dell’immobile o visura catastale − Contratto di locazione registrato, dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario − Contratto di comodato registrato, dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario − Certificato stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del familiare convivente o componente unione di fatto o componente unione civile di convivenza con il proprietario dell’immobile dalla data di inizio lavori o dal momento del sostenimento delle spese, se antecedente − Copia della dichiarazione di successione (o dichiarazione sostitutiva di proprietà dell’immobile) e dichiarazione sostitutiva attestante la detenzione materiale e diretta dell’immobile − Verbale del CDA della cooperativa di accettazione della domanda di Assegnazione − Sentenza di separazione − Contratto preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso − Documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione nei registri previsti per ODV, APS, ASD e SSD o dichiarazione sostitutiva − Documentazione idonea a dimostrare la natura di IACP o di ente aventi le stesse finalità sociali − Documentazione idonea a dimostrare la natura della di Comunità energetica rinnovabile costituita in forma di ente non commerciale o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni” |
Condomini - Condominio - Condominio minimo |
A seconda del condominio − Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o certificazione dell’amministratore di condominio − Delibera assembleare dei condomini, dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio minimo |
Altre condizioni soggettive − Possesso di redditi imponibili in Italia − Destinazione dell’unità immobiliare (persone fisiche) − Limitazione a 2 unità immobiliari (persone fisiche) − ASD e SSD |
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, che attesti il possesso di redditi imponibili in
Italia − Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale, − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus nella misura del 50 per cento della detrazione in quanto adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte, della professione o all'esercizio dell'attività commerciale anche occasionale − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è richiesto per un massimo di 2 unità immobiliari relativamente agli interventi di efficientamento energetico − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti |
Aspetti contabili − Documenti di spesa − Strumenti di pagamento − Sostenimento della spesa nel periodo agevolato secondo i criteri o di cassa (persone fisiche, enti non commerciali) o di competenza (imprese, società, enti commerciali) − Rispetto dell’importo massimo delle spese agevolabili |
A seconda dei casi − Fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza del D.P.R. n. 633 del 1972, da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti − Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, la data e numero della fattura, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma, per l’importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, per i quali vale comunque il principio dell’utilizzo di mezzi tracciabili − Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) − Certificazione dell’amministratore di condominio |
Abilitazioni amministrative | − Abilitazioni amministrative dalle quali si
evinca la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori, a
seconda dei casi Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione
Inizio Lavori Asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), con ricevuta di deposito − Dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente − Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all’ASL di competenza se prevista |
Superbonus antisismico art. 119 Interventi trainanti Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 su parti comuni, su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti Interventi trainati − Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici − Installazione di impianti solari fotovoltaici − Sistemi di accumulo integrati − Eliminazione delle barriere architettoniche (dal 1°giugno 2021) |
Asseverazioni e attestazioni tecniche − Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL − Ricevuta di deposito presso lo sportello unico − Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali − Polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione − Attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante − Relazione tecnica di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 28 febbraio 2017 con ricevuta di deposito presso il comune − In presenza di soli interventi trainati acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato − Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche − Atto di acquisto delle case antisismiche. |
Superbonus efficientamento energetico art. 119 Interventi trainanti − Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate o su parti comuni o su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti − Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o su parti comuni o su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti Interventi trainati − Efficientamento energetico ex art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013 − Installazione di impianti solari fotovoltaici − Sistemi di accumulo integrati − Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici − Eliminazione delle barriere architettoniche |
Asseverazioni e attestazioni tecniche − Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, con ricevuta di trasmissione all’Enea − Scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea − Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento − Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento − Relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 192 del 2005 e successive modificazioni o provvedimento regionale equivalente − Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali − Polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione − Attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante − In presenza di soli interventi trainati (salvo che l’edificio sia sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali) acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dell’impresa che ha installato l’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici attestante che l’intervento è iniziato nel 2020 e si è concluso successivamente (solo per i lavori iniziati dal 1° luglio 2020 e conclusi nel 2021) − Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. |
Documenti Allegati
Guida Superbonus 2024