Salva Casa: sanatoria piccole difformità gratuita, per chi?

Nelle norme finali e di coordinamento presenti all’interno del Decreto Salva Casa è stata prevista la possibilità di sanare le difformità parziali gratuitamente per alcuni soggetti

di Redazione tecnica - 03/06/2024

Sono poche ma rilevanti le modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) apportate dal Decreto Legge n. 69/2024, n. 69 (Decreto Salva Casa). Tra queste, una sulla quale dovremo certamente confrontarci (nell’attesa della conversione in legge) è relativa al nuovo accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità.

Le parziali difformità

Il nuovo articolo 36-bis introdotto nel Testo Unico Edilizia (TUE) prevede una disciplina di sanatoria diversa per gli interventi realizzati:

  • in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività (art. 34, TUE);
  • in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (art. 37, TUE).

Per queste tipologie di intervento, fino alla classica scadenza dei termini (art. 34, TUE) e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme:

  • alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
  • ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

Cambia, dunque, il concetto di conformità che viene suddivisa temporalmente e per materia (edilizia e urbanistica).

Altre novità riguardano il fatto che, diversamente dalla sanatoria degli abusi “maggiori” (art. 36, TUE), in questo nuovo articolo è stata prevista:

  • la sanatoria condizionata (finora esclusa dalla normativa e dalla giurisprudenza) alla realizzazione di interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate;
  • il silenzio assenso dopo 45 giorni dall’istanza.

La sanzione

Nelle casistiche disciplinate dall’art. 36-bis, il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.

Per interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, nel caso l'autorità preposta alla gestione del vincolo esprima (entro il termine perentorio di centottanta giorni) apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Sanatoria gratuita: per chi

L’art. 3, comma 2, del Decreto Salva Casa disciplina inoltre che la sanatoria delle piccole difformità di cui all’art. 36-bis, del TUE si applica anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche. Fatta esclusione, però, del comma 5 dell’art. 36-bis stesso che definisce le sanzioni. Stessa cosa per le nuove tolleranze di cui all’articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e 3-bis

Per tali finalità, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi o provvedere agli adempimenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non applicandosi, però, il citato comma 5, art. 36-bis, del TUE, il rilascio della sanatoria non è subordinato al pagamento della sanzione e diventa gratuito.

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