Superbonus 70%: cosa succede se non si terminano i lavori nel 2024?
Nel caso di interventi conclusi nel 2025 l'aliquota di detrazione scende al 65% oppure no? Ecco la risposta del nostro esperto
Nel nostro condominio stiamo pensando di effettuare un intervento di riqualificazione energetica (cappotto+sostituzione impianti di climatizzazione invernale) utilizzando il Superbonus 70%. Secondo l’attuale normativa, dal 2025 l’aliquota di detrazione scenderà al 65%. Cosa succede se paghiamo tutte le spese nel corso del 2024 ma non riusciremo comunque a terminare gli interventi entro il 31 dicembre di quest’anno? Dovremo fare riferimento alla nuova aliquota per quella parte dei lavori?
Superbonus 70% e detrazioni dirette: l'esperto risponde
Il quesito proposto dal nostro lettore investe due importanti questioni, strettamente connesse tra loro:
- il ricorso alle detrazioni dirette in luogo delle opzioni alternative previste all’art. 121 del Decreto Rilancio, ormai "cestinate" dal D.L. n. 39/2024, convertito in legge n. 67/2024;
- il riferimento al principio di cassa, su cui si basa il meccanismo delle detrazioni.
In primo luogo ricordiamo che ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis del D.L. n. 34/2020, i condomini possono accedere al superbonus con aliquota:
- al 70% sulle spese sostenute nel 2024;
- al 65% sulle spese sostenute nel 2025.
Come previsto dal D.L. n. 11/2023 (c.d. Decreto Cessioni), convertito con legge n. 38/2023, l’utilizzo di sconto in fattura e cessione del credito è stato limitato ai condomini con CILAS presentata entro il 16 febbraio 2023.
Nuova stretta è arrivata con il D.L. n. 39/2024, convertito in legge n. 67/2024, sulle c.d. "Cilas dormienti", secondo cui serve anche che entro il 30 marzo 2024 “siano state sostenute spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati”. Diversamente, rimangono a disposizione solo le detrazioni dirette.
Detrazioni dirette e bonus edilizi: il principio di cassa
Ed è qui che entra in gioco il c.d. “principio di cassa”, che non vale solo per le spese sostenute per interventi relativi al Superbonus, ma anche per gli altri bonus edilizi.
Come ha spiegato diverse volte l’Agenzia delle Entrare, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione d’imposta (o una deduzione dal reddito complessivo) vanno indicati, in linea generale, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati, indipendentemente dall’esecuzione dei lavori.
Pertanto, se le spese verranno totalmente sostenute nel 2024 e gli interventi termineranno nel 2025, esse verranno detratte al 70%; diversamente, quelle sostenute l’anno successivo beneficeranno dell’aliquota al 65%.
Ricordiamo, inoltre, che nel caso di approvazione di una delibera condominiale per accedere al superbonus 110% (non è comunque questo il caso) e pur avendo un contratto che prevede lo sconto in fattura, se i lavori non sono cominciati entro il 30 marzo 2024 (e non si ha una fattura e un bonifico entro questa data), non si potrà più accedere al meccanismo delle opzioni alternative ed è consigliabile che il condominio si attivi per l’approvazione di una nuova delibera.