Ecobonus e Sismabonus fino al 2027 per le persone fisiche
Le due agevolazioni usciranno dall’ordinamento col finire del 2024, ma l’applicazione del criterio di cassa permette ai committenti privati di fruirne anche se i lavori si protraggono oltre l’anno in corso
Nell’edificio bifamiliare di mia proprietà è in corso l’esecuzione di alcuni interventi edilizi, che prevedono la demolizione di 3 unità collabenti distintamente accatastate e la loro successiva ricostruzione. Nel dialogo con i miei tecnici e con l’impresa esecutrice, è emerso che purtroppo i lavori non potranno essere completati del tutto prima di giugno 2025.
Capisco benissimo la situazione e d’altronde non era stato previsto alcun obbligo contrattuale di terminare le opere entro una specifica data, ma adesso sono preoccupato di non poter più accedere all’Eco-sismabonus combinato di cui intendevo beneficiare data la natura degli interventi. So, infatti, che Ecobonus e Sismabonus, salvo proroghe, termineranno il 31 dicembre 2024.
Mi chiedo dunque quali possibilità mi rimangano di agevolare con la versione combinata dei bonus gli altissimi costi che ho già sostenuto e che contavo di recuperare col bonus. Posso fruirne anche solo in maniera parziale?
L’Esperto risponde
La fatidica data del 31 dicembre 2024 si avvicina, e chi è interessato a fruire dell’Ecobonus e del Sismabonus si trova davanti agli ultimi 6 mesi di vita delle agevolazioni. Le due detrazioni, anche nella loro versione combinata, spettano infatti in relazione a lavori effettivamente eseguiti, in base a un principio che regola la generale disciplina dei bonus edilizi.
Questi, infatti, sono fruibili a condizione che chi realizza i lavori, sostenendone le relative spese, rispetti tutta una serie di condizioni e requisiti tecnici (sia dal punto fiscale che da quello edilizio), diversi in base alle singole detrazioni.
La scadenza normativa dei bonus, dunque, è certamente un elemento da tenere in considerazione alla stregua del raggiungimento di un determinato risultato tecnico come può essere l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico, perché dal suo mancato rispetto dipende la non corretta spettanza della detrazione, con tutto ciò che ne consegue in termini di recupero fiscale e applicazione di sanzioni.
Eppure, comprendere in che modo la menzionata scadenza di Ecobonus e Sismabonus si relaziona con la pratica del mondo edilizio non è del tutto immediato. È vero, infatti, che a fine 2024 i contribuenti non potranno più fruirne, al netto di proroghe, ma ciò vale in maniera del tutto rigida solo in relazione ai nuovi cantieri. Per quelli aperti prima della scadenza, cioè, ci sono ampi margini per continuare a fruirne anche dopo il 2024, almeno quando a realizzare i lavori è una persona fisica, come il gentile lettore.
Per farlo, però, è necessario adottare alcuni accorgimenti.
Il criterio di cassa
La possibilità del lettore di fruire dell’Ecosismabonus anche dopo il 2024 deriva dal fatto che quando il beneficiario del bonus è una persona fisica si applica il criterio di cassa, cosicché se la spesa per i lavori è sostenuta entro il 31 dicembre 2024, questa sarà agevolabile con l’Ecosismabonus anche se i lavori si protraggono più a lungo. Ciò che conta ai fini fiscali, cioè, è la data di sostenimento delle spese come documentata dalle fatture, che deve essere ricompresa all’interno dei termini di scadenza delle detrazioni per poter essere agevolate.
Da ciò deriva, logicamente, che se entro il 31 dicembre 2024 il gentile lettore paga le fatture per gli interventi (come riferisce di aver fatto nel quesito), la detrazione si applicherà al totale delle spese, anche se i lavori corrispondenti vengono realizzati in una data successiva. In questo senso, le formalità di “fine lavori” possono essere eseguite anche al di fuori della scadenza dell’agevolazione. L’unico limite, in tal caso, è rappresentato dall’impossibilità per il committente di cedere il credito d’imposta derivante dal bonus. Nel dettaglio, cioè, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 56/2022, “le spese sostenute nel corso dell’anno precedente a quello in cui si perfeziona anche l’ulteriore condizione della realizzazione dei lavori, non possono essere subito oggetto delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e le corrispondenti agevolazioni possono essere fruite dal beneficiario soltanto nella forma naturale di detrazioni dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi”.
Occhio alla scadenza del titolo
Quanto appena illustrato, però, non può evitare di tenere conto del fatto che, come accennato, la prima regola in relazione alla fruizione dei bonus edilizi è che i lavori vengano effettivamente realizzati.
Certo, come detto la data di completamento dell’intervento edilizio è irrilevante per la fruizione diretta delle agevolazioni nel caso dei beneficiari persone fisiche. Ma se il cantiere, poi, rimane abbandonato a sé stesso, senza che le opere agevolabili vengano mai effettivamente realizzate, ecco che viene meno il presupposto fondamentale della spettanza dei bonus edilizi, e il committente rischia di subire importanti contestazioni da parte del Fisco.
Da tale elemento, in particolare, non deriva che l’intervento edilizio debba essere completato “prima o poi”, ma che piuttosto esso debba terminare nel rispetto della normativa edilizia. Nel dettaglio, cioè, tutto dipende dal titolo che abilita all’esecuzione dei lavori, così come dichiarato alla pubblica amministrazione. Considerato che, di norma, il titolo abilitativo ha una scadenza di tre anni, Ecobonus e Sismabonus risultano fruibili anche se i lavori si protraggono oltre il 31 dicembre 2024, a condizione non solo che le fatture siano state pagate entro fine 2024, ma anche che le opere saranno effettivamente realizzate, ed entro la scadenza del titolo abilitativo.
Quindi, per cantieri aperti a ridosso del 31 dicembre 2023, entro il 2027, cosicché, in un certo senso, risulta essere questa la “vera fine” di Ecobonus e Sismabonus per i committenti privati.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it