Fondi per interventi su opere idrauliche e messa in sicurezza del territorio: il DPCM in Gazzetta
Le risorse sono destinate a interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2024, n. 135, il DPCM 28 marzo 2024 , n. 77 con cui è stato adottato il Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici.
Opere idrauliche e messa in sicurezza del territorio: il Regolamento del Fondo in Gazzetta Ufficiale
Il regolamento, in attuazione dell’articolo 1, comma 416, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), disciplina il funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa n efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inclusa la revoca delle risorse in caso di loro mancato o parziale utilizzo.
Le risorse ammontano a 5 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024 e sono ripartite tra regioni e province autonome utilizzando gli indicatori di riparto stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016.
Progettazioni ammesse a finanziamento
Le risorse sono finalizzate alle progettazioni relative a interventi esclusivamente pubblici di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive, secondo i criteri di priorità previsti all’allegato 2 del Decreto.
È finanziabile anche la redazione del progetto esecutivo previsto per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori anche attraverso l’elaborazione dei livelli di progettazione inferiori, qualora mancanti. In tal caso, la richiesta di finanziamento può comprendere anche i livelli di progettazione mancanti. Inoltre sono ammesse a finanziamento le progettazioni volte ad aggiornare gli elaborati già esistenti, qualora necessario.
Spese ammissibili
Sono ammesse a finanziamento le spese relative alle attività previste dall’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, connesse alle progettazioni, quali, a titolo esemplificativo:
- a) indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche;
- b) indagini di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ove necessarie;
- c) indagini di bonifica da ordigni bellici, ove necessario;
- d) rilievi e accertamenti tecnici connessi alla progettazione;
- e) verifiche preventive alla progettazione;
- f) analisi di laboratorio finalizzate della diagnostica strutturale e infrastrutturale propedeutica alla progettazione;
- g) spese di supporto al responsabile unico del procedimento (RUP).
In ogni caso, non sono ammesse a finanziamento le spese inerenti a:
- a) affidamenti delle prestazioni di cui al comma 1, qualora effettuati anteriormente alla data di pubblicazione del regolamento;
- b) elaborazione del documento preliminare alla progettazione o di elaborati equivalenti.
Procedimento di approvazione della graduatoria delle progettazioni
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, ciascuna regione e provincia autonoma, sentite le ANCI e le UPI regionali e, per quanto di competenza, i consorzi di bonifica, predispone un elenco delle progettazioni e le inserisce in una apposita sezione separata del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDIS-web) in ordine di graduatoria, secondo i criteri di priorità indicati all’allegato del Decreto. Le progettazioni saranno suddivise per annualità fino a copertura dell’ammontare previsto per ciascun anno dall’allegato 1 per ogni regione e provincia autonoma e sono identificate dal codice unico di progetto (CUP).
I progetti a carattere interregionale sono suddivisi tra gli elenchi delle regioni e delle province autonome interessate, previo coordinamento tra loro, con l’indicazione dei relativi importi pro quota .
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla validazione delle progettazioni sulla piattaforma ReNDIS-web per l'espressione del parere delle Autorità di bacino distrettuali sul rispetto e la coerenza delle progettazioni con gli obiettivi della pianificazione di bacino, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per le province autonome di Trento e di Bolzano,, il parere delle Autorità di bacino distrettuali è rilasciato dalle medesime province autonome.
Il parere per le progettazioni da avviare nella prima annualità, è reso entro e non oltre 60 giorni dalla data di validazione delle progettazioni effettuata dalle regioni sulla piattaforma ReNDIS-web. Per le annualità successive alla prima, il parere è reso entro sessanta giorni. In caso di parere negativo sulle progettazioni, si procede allo scorrimento della graduatoria. È, in ogni caso, consentito inserire nell’apposita piattaforma ReNDIS-web, ulteriori progettazioni, in sostituzione di quelle progettazioni per le quali il parere ha avuto esito negativo.
Entro 30 giorni dal parere positivo, le amministrazioni approvano, la graduatoria delle progettazioni. Le gfraduatorie possono essere modificate solo per le annualità successive alla prima, entro enon oltre il 31 marzo della corrispondente annualità, purché non si sia già proceduto all’affidamento della progettazione. La rimodulazione degli importi delle progettazioni, anche relative alla prima annualità, è sempre consentita nei limiti di quanto indicato nell’allegato 1.
Realizzazione delle progettazioni
L’attuazione degli interventi di progettazione è assicurata dai Presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dalle province autonome di Trento e Bolzano, i quali verificano che gli interventi non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva Quadro «Acque» e rispettino i presupposti e le condizioni per impedire il deterioramento dei corpi idrici come previsto dall’articolo 4, punti 6, 7, 8, e 9 della Direttiva Quadro «Acque» (DIR/2000/60/CE).
I soggetti attuatori entro il 31 dicembre di ogni anno, avviano le procedure di affidamento delle progettazioni. Entro due anni dalla data di avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni i soggetti attuatori dovranno approvareil progetto esecutivo, comprensivo delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra attestazione necessaria, con eventuale richiesta di proporga moticata che va autorizzata dal Dipartimento Casa Italia-
Il Dipartimento Casa Italia finanzia le progettazioni contenute nella graduatoria nei limiti previsti da,l’allegato 1, per ciascuna annualità, su domanda dei soggetti attuatori da inviare in formato elettronico all’indirizzo casaitalia@pec.governo.it, indicando un referente unico per ciascuna regione e provincia autonoma.
Essa va inoltrata entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria, per la prima annualità ed entro il 31 luglio per gli anni successivi.
Monitoraggio interventi
Lo stesso Dipartimento Casa Italia monitora l’avanzamento degli interventi progettuali tramite la BDAP, comunicando il riscontro di eventuali difformità ai soggetti attuatori che provvedono, in coordinamento con gli eventuali soggetti titolari dei CUP, all’aggiornamento della BDAP.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti attuatori inviano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia sullo stato di avanzamento delle progettazioni approvate e ammesse al finanziamento e finanziate nei limiti delle risorse di cui all’allegato 1, fino all’esaurimento delle stesse, contenente:
- a) il quadro complessivo dello stato di avanzamento degli interventi progettuali previsti;
- b) lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento di progettazione, in relazione al cronoprogramma elaborato in sede di approvazione degli elenchi, corredato di un prospetto delle risorse già utilizzate;
- c) la descrizione delle eventuali criticità riscontrate nella realizzazione delle progettazioni nonché delle iniziative intraprese al fine del superamento delle medesime criticità.
In caso di mancato rispetto dei termini previsti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, sentito il soggetto attuatore responsabile unico dell’intervento considerato, assegna allo stesso un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento procede alla revoca, eventualmente anche pro quota, del finanziamento.
Documenti Allegati
Decreto