Edilizia e Salva Casa: per Legambiente è un condono mascherato

Da Legambiente un giudizio complessivamente negativo sul Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) che considera un vero e proprio condono mascherato

di Gianluca Oreto - 14/06/2024

Con l’avvio del percorso di conversione in legge del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) è cominciato anche il ciclo di audizioni informali in VIII Commissione Ambiente alla Camera in cui sono già stati ascoltati Legambiente, Anci, Confedilizia, Confprofessioni, Italia Nostra, Associazione proprietari immobiliari (APRI), ANCE e CNA.

Le audizioni proseguiranno nella giornata di oggi con i rappresentanti della Rete Professioni Tecniche (RPT), Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC), Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), Consiglio nazionale dei geologi (CNG) e Consiglio nazionale geometri e geometri laureati (CNGeGL).

Legambiente: è un condono mascherato

Tra le audizioni segnaliamo quella di Legambiente che ha proposto 7 emendamenti al disegno di legge di conversione ma non prima di aver dato un giudizio complessivamente negativo sull’attuale versione del Decreto Salva Casa considerato un vero e proprio “condono mascherato”.

Legambiente contesta, in particolare, i contenuti del nuovo art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), la modifica al regime della doppia conformità (rimasto comunque per gli abusi più gravi, così come prevede l’art. 36 del TUE) e il limite dei 45 giorni, decorso il quale scatta il meccanismo del “silenzio assenso” sulle domande di accertamento di conformità degli interventi edilizi.

Soluzioni che secondo Legambiente costituirebbero un condono mascherato e che hanno portato ad un giudizio complessivamente negativo e inefficace al contrasto dei fenomeni di illegalità largamente diffusi nel territorio nazionale.

Il Rapporto 2022 sul BES (Benessere Equo e Sostenibile)

A supporto della sua tesi Legambiente cita il Rapporto 2022 sul BES (Benessere Equo e Sostenibile) secondo il quale nel 2022 ci sarebbe stato un aumento del 9,1% di case abusive (crescita maggiore dal 2004).

Situazione aggravata nel Sud dove sono state registrate:

  • 42,1 abitazioni costruite illegalmente ogni 100 realizzate nel rispetto delle regole;
  • crimini ambientali accertati dalle forze dell’odine e dalle Capitanerie di porto: con 12.216 reati contestati, ha sfiorato il 40% del totale, in crescita del 28,7% rispetto al 2021.

Inoltre, al 31 dicembre 2022 risulterebbe eseguito soltanto il 15,3% delle oltre 70mila ordinanze di demolizione emesse dai 485 Comuni di Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Lazio (le regioni più colpite dal fenomeno) che hanno risposto al monitoraggio civico promosso da Legambiente e pubblicato nel dossier “Abbatti l’abuso. I numeri delle mancate demolizioni nei comuni italiani”.

Le proposte di Legambiente

Alla luce di questi numeri, Legambiente ha confermato la sua ferma contrarietà alle norme previste dal Decreto “Salva-casa” e al contempo ha provato ad elaborare una serie di emendamenti che puntano:

  • da un lato a ridurre l’impatto negativo dell’eventuale conversione in legge del decreto;
  • dall’altro a inserire, sempre nell’ambito delle modifiche previste al DPR 380/2001, misure con cui rafforzare l’azione preventiva e repressiva dello Stato nei confronti dell’abusivismo di gravi e rilevanti dimensioni, che si dichiara di non voler sanare ma, allo stesso tempo, senza agire concretamente per impedirne la drammatica diffusione, nel nostro Mezzogiorno e non solo.

Infine, Legambiente propone la redazione di linee guida nazionali capaci di modificare la pianificazione urbanistica. “I cambiamenti apportati - rilevano gli ambientalisti - avrebbero un impatto determinante sulle nostre città e sul modo di viverle, e non soltanto sulle singole unità immobiliari. Significherebbe far prevalere l’interesse particolaristico su quello collettivo”.

Nelle prossime sezioni il contenuto dei 7 emendamenti presentati in audizione.

Abolizione sanatoria semplificata

Il primo emendamento chiede l’abolizione della lettera h), punto 1, comma 1, art. 1 del D.L. n. 69/2024 che, ricordiamo, ha previsto l’inserimento dell’art. 36-bis (sanatoria difformità parziali) al Testo Unico Edilizia.

Secondo Legambiente questa disposizione “cancella la “doppia conformità” per gli interventi realizzati in assenza o difformità della SCIA, prevista invece dal comma 4 dell’art.37 del DPR 380/2001. Quindi, per ottenere la SCIA in sanatoria, non sarà più necessario che l’intervento edilizio fosse conforme alla normativa vigente al momento della sua realizzazione e anche alla normativa vigente al momento della richiesta. Ciò consentirà di sanare abusi che fino a oggi non potevano esserlo, costituendo – di fatto – un condono edilizio”.

Sul punto ricordo a Legambiente la sostanziale differenza tra il condono edilizio (procedura straordinaria e a tempo che ha consentito in 3 diverse finestra temporali la sanatoria degli abusi “sostanziali) e l’accertamento di conformità di cui all’art. 36-bis che prevede una sanatoria semplificata (non a tempo e non straordinaria) dedicata alle piccole difformità sulle quali non decade la “doppia conformità” ma viene solo divisa tra urbanistica ed edilizia.

Con il nuovo accertamento di conformità per le difformità parziali, la sanatoria può essere ottenuta a condizione che l’intervento risulti conforme:

  • alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
  • ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

Aspetto questo che non può essere considerato un condono mascherato ma solo una nuova gestione delle diverse tipologie di abuso edilizio.

Silenzio assenso a 270 giorni

Con il secondo emendamento, benché con il primo si chieda l’abrogazione dell’art. 36-bis del TUE, Legambiente punta a stemperare il silenzio assenso stabilito dal comma 6 del citato articolo (si consiglia a Legambiente di modificare l’emendamento scritto male perché chiede la modifica del punto 6 della lettera h) del comma 1 dell’art. 1 e non la modifica della lettera h, comma 1, art. 1. Il punto 6 della lettera h) non esiste mentre esiste il comma 6 del nuovo art. 36-bis (qualcuno più saggio del sottoscritto una volta disse che se non stai attento alla sostanza e non alla forma, sarai fottuto nella forma e nella sostanza).

Sostanzialmente questa modifica punta ad allungare i tempi del silenzio assenso sulla sanatoria semplificata delle difformità parziali che arriverebbe a 270 giorni (e non 45).

Se il Comune non dovesse rispondere entro il termine di 45 giorni alla richiesta di sanatoria dell’abuso - rileva Legambiente - questa si intenderebbe quindi accolta e “decorsi i termini…eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci”. Ciò significa che la gran parte delle istanze saranno automaticamente accolte, considerata la materiale impossibilità degli uffici di verificare pratiche relative a permessi di costruire in tempi così ristretti. Per le suddette ragioni, pur essendo preferibile l’abrogazione del comma 6 dell’art. 36 bis, viene proposta la modifica del termine previsto, omologandolo a quelli stabiliti al punto 4 della lettera h) del comma 1 dell’art. 1, relativo all’autorizzazione paesaggistica”.

Rafforzamento procedure demolitorie

Con il terzo emendamento Lagambiente mira a rafforzare la disciplina che riguarda l’adozione delle ordinanze di demolizione, il ruolo dei funzionari comunali e quello dei funzionari delle aziende erogatrici che stipulano contratti con occupanti di case abusive, in violazione delle norme previste dalla legge 47/85, contribuendo, così, a rendere abitabili immobili che non dovrebbero avere alcun tipo di servizio (gas, acqua, luce).

Nel dettaglio viene proposto l’inserimento al comma 1, art. 1, del Salva Casa delle seguenti lettere:

lettera l)

1. All’art.31 c.9 del DPR 6 giugno 2001 n.380, le parole “di condanna per il reato” sono sostituite dalle parole “di accertamento del reato”.

2. All’art.181 c.2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, le parole “di condanna” sono sostituite dalle parole “di accertamento” e prima della parola “viene” va inserita l’espressione “dei reati di cui ai commi precedenti”.

lettera m)

1. All’art.31 c.4bis del DPR 6 giugno 2001 n.380, terzo periodo, è soppressa l’espressione “fatte salve le responsabilità penali”.

2. All’articolo di cui al comma precedente è aggiunto il seguente periodo: “Salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, la mancata emanazione del provvedimento sanzionatorio, decorsi 180 giorni dalla prima acquisizione della notizia dell’illecito edilizio, è punita con la reclusione da sei mesi a due anni”.

lettera n)

1. All’art.41 DPR 6 giugno 2001 n.380, come modificato dall’art.10bis della Legge n.120 del 2020, l’espressione “in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’abuso” è sostituita dall’espressione “in caso di mancata realizzazione della demolizione entro il termine di diciotto mesi dall’accertamento dell’abuso”.

2. Dopo il comma 2 dell’art. 41 DPR 6 giugno 2001 n.38, come modificato dall’art. 10bis della Legge n.120 del 2020, inserire il comma 3 con il seguente testo: "Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applica a tutti gli abusi edilizi già accertati e oggetto di ordinanze di demolizione non ancora eseguite, indipendentemente dalla data di emanazione dell'ordinanza".

lettera o)

All’art.48 comma 2 secondo periodo, del DPR 6 giugno 2001 n.380, le parole “soggetto a una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro” sono sostituite dalle parole “punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

Utilizzo fondo per le demolizioni

L’emendamento 4 propone di incrementare la percentuale da 1/3 al 50% delle entrate previste per le sanzioni edilizie da poter utilizzare e di eliminare la possibilità che possano essere utilizzate “per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale”.

Pur essendo apprezzabili, in linea generale, le ulteriori destinazioni previste - rileva Legambiente - anche se molto ampie e generiche, il rischio è di vedere ancora una volta penalizzata nella destinazione di risorse pubbliche l’indispensabile azione di ripristino della legalità”.

Pergotende

L’emendamento 5 agisce sul contenuto dell’art. 1, comma 1, lettera a), punto 2) del Salva Casa che, ricordiamo, ha previsto l’inserimento delle pergotende tra gli interventi di edilizia libera.

Tra i requisiti da aggiungere, Legambiente propone anche il rispetto del regolamento del condominio e di eventuali regolamenti edilizi comunali.

La libera collocazione di opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, ancorché amovibili - rileva Legambiente - se non regolamentata può compromettere il decoro dell’edificio, ma avere anche effetti sulla sicurezza perché spesso tali opere vanno ancorate alla soletta del balcone superiore. Inoltre, bisogna anche rispettare la geometria costruttiva dei balconi e dei relativi incassi distinguere tra i balconi incassati e balconi aggettanti. Nel primo caso, la soletta è considerata di proprietà comune nel secondo caso, invece, la proprietà è esclusiva e bisogna acquisire il permesso al montaggio del proprietario dell’immobile soprastante che può avere un danno sia rispetto alla sicurezza che rispetto alla limitazione della veduta nell’affaccio”.

Il cambio di destinazione d’uso

L’emendamento 6 chiede «Al comma 1 dell’art. 1, lettera c) punto 1) nei commi 1-bis, 1–ter e 1-quater sostituire le parole “ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni” con “nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle specifiche condizioni opportunamente fissate”. Al comma 1 dell’art. 1 lettera c) punto 2) abrogare l’inserimento delle parole aggiunte “di un intero immobile”».

Il cambio di destinazione d’uso, soprattutto da residenziale a turistico - conferma Legambiente - sta determinando processi di gentrificazione e di cosiddetta “turistificazione” con gravi disagi per gli abitanti, per gli studenti e anche per gli artigiani degli antichi mestieri che caratterizzano i centri storici, spesso anche siti Unesco. Tale attività va quindi opportunamente regolamentata a livello comunale per garantire il diritto all’abitare unitamente allo sviluppo turistico: semplici modifiche al Testo Unico dell’Edilizia non possono sostituire la pianificazione urbanistica e il governo del territorio, trattando temi che non riguardano solo questioni edilizie, ma anche urbanistiche, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, nonché di modifica dell’assetto insediativo”.

Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19

Infine, l’emendamento n. 7 chiede la sostituzione delle parole “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali” con le parole “Nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle specifiche condizioni fissate” al comma 1, art. 2 del Salva Casa relativo alle disposizioni previste per le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

La situazione di invivibilità delle strade e delle piazze per l’accrescersi in numero e in dimensioni dei cosiddetti “dehors” - lamenta Legambiente - è diventata insostenibile; occorre contemperare lo sviluppo turistico-ricettivo con le esigenze dei cittadini, dei pedoni e soprattutto dei soggetti svantaggiati (disabili, anziani, bambini, ecc.) a camminare in sicurezza sui marciapiedi e nelle piazze e a godere degli spazi architettonici e verdi senza fare gimcane tra tavolini e gazebi. Anche questa tematica, come quella del cambio di destinazione, non può essere ricondotta a modifiche del DPR 380/2001 d’uso ma, per la sua complessità e per le implicazioni ad essa connesse, deve essere affrontata in maniera organica contemperando con appositi regolamenti e linee di indirizzo di governo del territorio le diverse funzioni degli spazi pubblici e le diverse esigenze dei soggetti che ne fruiscono”.

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