Decreto Salva Casa: ok a tende e schermature solari in edilizia libera
Il commento di Assotende alle novità sull'art. 6 del Testo Unico Edilizia: un passo in avanti per incentivare il risparmio energetico
L'inserimento delle tende e delle schermature solari nel Testo Unico Edilizia rappresenta un importante passo avanti sia per il settore sia per il rispetto e la tutela dell’ambiente, dando la possibilità di affrontare meglio il mercato e dialogare più agevolmente con la PA.
Decreto Salva Casa: Assotende sulle novità per l'edilizia libera
"Il Decreto Salva Casa riconosce e valorizza il lavoro svolto dalle nostre aziende e dalla nostra associazione ‘Assotende’ per portare in evidenza i contenuti tecnici e normativi italiani ed europei che caratterizzano il mercato della protezione solare così che il nostro ordinamento urbanistico possa valutarne il suo adeguamento", è il commento al D.L. n. 69/2024 di Marco Marcantoni, consigliere di Assotende.
In particolare, Assotende considera positivamente le modifiche all’art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) apportate dal Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), con l'aggiunta tra gli interventi di edilizia libera dei porticati alle installazioni di vetrate panoramiche (VEPA), e delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile, anche impermeabile, tende a pergola con elementi mobili o regolabili. In questo elenco sono annesse anche le zanzariere che, nella normativa europea, vengono equiparate a una tenda e a una schermatura solare.
"Serve inoltre - ricorda Marcantoni - che la struttura sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche".
"Con queste novità -si legge nella nota diramata da Assotende- si possono effettuare interventi, in attività edilizia libera, nel rispetto dei diritti di terzi e di eventuali vincoli istituzionali. Regolamenti che dovranno certo tenere conto delle variazioni introdotte dal decreto seppur adattandole al contesto locale. Noi ora, come operatori di settore, abbiamo un dovere morale fondamentale, dobbiamo cioè continuare a valorizzare le nostre competenze nella protezione solare perché il risparmio energetico che le nostre soluzioni mettono a disposizione della nostra edilizia e della nostra architettura siano sempre più conosciute, apprezzate e usate".
Tende da sole in edilizia libera: è una novità?
Appare utile ricordare che, benché l'inserimento delle tende tra gli interventi di cui all'art. 9 del TUE sia importante a livello normativo per ridurre i contenziosi, la giurisprudenza amministrativa aveva già chiarito che tali elementi configurano un intervento di edilizia libera quando:
- non determina la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
- ha caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente;
- si armonizza con le preesistenti linee architettoniche.
A titolo d’esempio sul tema ricordiamo:
- Tar
Lazio del 14 marzo 2024, n. 5524 secondo la quale:
- affinché una pergotenda possa essere installata in edilizia libera, è fondamentale innanzitutto che l’opera principale sia costituita dalla stessa tenda, e non dalla struttura che la sorregge, che dev’essere qualificabile invece come mero accessorio di sostegno;
- la struttura non deve creare nuovi stabili volumi o superfici utili, deve essere facilmente amovibile e, a tale scopo, composta da elementi leggeri e non stabilmente infissi al suolo;
- la tenda, peraltro, dev’essere composta in materiale plastico o tessuto, e dev’essere totalmente retraibile al fine di non andare mai a creare dei nuovi ambienti chiusi che possano alterare la sagoma e il prospetto dell’edificio già esistente. Fondamentale infine è la finalità dell’installazione, perché in edilizia libera sono ammesse solo le pergotende utili a proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici l’immobile principale.
- Consiglio di
Stato, 30 gennaio 2024, n. 916 mediante la quale è stato
chiarito che:
- la pergotenda è un elemento di arredo esterno non soggetto a preventivo rilascio di permesso di costruire, ma va inclusa tra le opere di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6, lettera e.5), d.P.R. n. 380/2001, in quanto non costituisce intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica;
- date le caratteristiche costruttive e funzionali (quando è di dimensioni contenute), la pergotenda non costituisce nemmeno intervento di ristrutturazione edilizia suscettibile di portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportante aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti della destinazione d'uso;
- la pergotenda è un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale ed esclude la necessità di titolo edilizio e quindi non necessita di titolo abilitativo;
- si tratta solo di un elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzato ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, è mero elemento accessorio, trattandosi di struttura di arredo, costituita da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per demolizione.
-
TAR Lazio, sentenza 1 giugno 2023, n. 9339 secondo cui:
- l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa;
- il carattere retrattile della tenda esclude che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza presenti elementi di fissità, stabilità e permanenza.
Oltretutto, è necessario ricordare che l’art. 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia, prima di elencare gli interventi di edilizia libera, dispone che occorre sempre far salve “le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42…”.
Edilizia libera, dunque, ma sempre con un occhio attento alle condizioni al contorno!