Superbonus, il Fisco nega il rimborso del credito non utilizzato
L’Agenzia delle Entrate risponde con un diniego alla richiesta di rimborso di parte del credito da superbonus non utilizzato o ceduto dal contribuente
Nell’articolata storia degli articoli 119 (superbonus) e 121 (sconto in fattura e cessione del credito) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono avvenuti degli accadimenti molto particolari sui quali (stranamente) la stampa si è concentrata poco.
Superbonus: da credito non pagabile a pagabile
Sarà per la sua complessità, ma il tema della classificazione dei bonus edilizi è stato trattato marginalmente e solo al fine di dimostrare quanto poco conveniente sia stato il superbonus per le casse dello Stato. Ma andiamo con ordine e cominciamo dalla richiesta inviata dal Presidente di ISTAT ad Eurostat a maggio 2021 mediante la quale si chiedevano lumi sulla classificazione del superbonus alla luce del nuovo meccanismo delle opzioni alternative previsto dal Decreto Rilancio. Alla richiesta di ISTAT risponde subito l'Ufficio statistico dell'Unione europea con una prima lettera in cui Eurostat, dopo avere preso atto del meccanismo di cessione del credito di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio, assentiva provvisoriamente alla classificazione del Superbonus come credito «non pagabile».
Cosa significa credito “non pagabile”? La risposta va cercata all’interno del Regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione europea, il cui Allegato A è il SEC 2010 mediante il quale viene istituita una metodologia relativa alle norme, alle definizioni, alle nomenclature e alle regole contabili comuni da utilizzare per l’elaborazione di conti e tabelle in maniera comparabile per gli scopi dell’Unione Europea.
Il paragrafo 20.167 del SEC 2010 definisce la classificazione dei crediti d’imposta suddividendoli tra:
- i crediti “pagabili”, ovvero quelli per cui l'eventuale ammontare del credito che superi il debito d'imposta viene pagato al beneficiario;
- i crediti “non pagabili”, ovvero quelli limitati all'ammontare del debito d'imposta, in quanto la parte non compensata con i debiti viene persa dal beneficiario.
Sostanzialmente, secondo il SEC 2010, se il credito è pagabile allora lo Stato lo deve rimborsare in tutto o in parte nel caso in cui il contribuente non riesca ad utilizzarlo. Facendo un esempio pratico, se ho un credito di 100 euro da utilizzare in 5 anni, potrò utilizzarlo per compensare le mie tasse per 20 euro/anno. Se in un determinato anno pago 15 euro di tasse, la restante parte (20-15) va rimborsata al contribuente.
Se, invece, il credito viene classificato “non pagabile”, nello stesso esempio la restante parte (20-15) viene persa dal contribuente che non la utilizza in compensazione.
Il Manual on Governement Defcit and Debt
Alla luce della novità italiana della “cessione del credito”, Eurostat a gennaio 2023, senza alcuna modifica al SEC 2010, aggiorna il Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) che è un manuale che fornisce un maggior “dettaglio interpretativo” ai contenuti del SEC 2010.
Nel MGDD Eurostat inserisce una nuova tipologia di credito (non prevista nel SEC 2010) che definisce “border line”, tale per cui per la sua classificazione occorre considerare la probabilità che lo stesso possa non essere utilizzato dal beneficiario. Una probabilità che dipenderebbe:
- dalla trasferibilità del credito;
- dalla sua compensabilità con qualsiasi tipo di imposta;
- dalla differibilità per lungo tempo.
Alla luce di questi parametri:
- se la probabilità che il credito vada comunque perso è alta, allora il credito viene classificato “non pagabile”;
- viceversa, se la probabilità di utilizzare interamente il credito in compensazione è alta, allora lo stesso è “pagabile”.
A seguito di questa nuova tipologia di credito e del meccanismo di cessione del credito di cui al citato art. 121 del Decreto Rilancio, ISTAT a marzo 2023 decide di rivedere retroattivamente la classificazione contabile del superbonus e del bonus facciate che diventano crediti pagabili.
La richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate
Nel corso del webinar Il contenzioso nel superbonus e nei bonus edilizi, durante il question time finale, abbiamo posto una domanda relativamente alla nuova classificazione dei crediti edilizi come “pagabili”. In particolare, abbiamo chiesto se alla luce di questa classificazione è possibile richiedere il rimborso delle somme non utilizzate in compensazione.
La risposta alla domanda ha già portato alle prime richieste di rimborso all’Agenzia delle Entrate che, come ci aspettavamo, non hanno portato alcun risultato ma che potranno avere un seguito nel corso di un eventuale contenzioso dinanzi la Commissione tributaria.
A seguito di un’istanza presentata il 15 maggio 2024 viene richiesto alla Direzione provinciale III di Roma il rimborso del credito fiscale generato per lavori di efficientamento energetico che hanno avuto accesso al superbonus 110%.
Nell’istanza veniva specificato che parte dei crediti erano stati ceduti a Poste Italiane mentre per la restante parte veniva chiesto il rimborso.
Il Fisco ha risposto ricordando che la norma di riferimento prevedeva la possibilità per questi crediti di optare per la fruizione diretta in detrazione in dichiarazione dei redditi o, in alternativa, per lo sconto in fattura da parte dei fornitori di beni e servizi o per la cessione del credito.
Non è presente nel documento arrivato alla nostra redazione, ma ricordiamo che il secondo periodo, comma 3, art. 121 del Decreto Rilancio dispone “La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”. Sulla base di questa esplicita previsione normativa, l’Agenzia delle Entrate risponde che non era e non è tuttora previsto alcun rimborso della quota eccedente l’eventuale utilizzo successivo allo sconto, alla compensazione o alla cessione.
Secondo il Fisco, infine, eventuali variazioni di classificazione di tali crediti d’imposta a livello europeo non possono essere tenute in considerazione.
Una risposta “formalmente corretta” alla luce del citato secondo periodo, comma 3, art. 121 del Decreto Rilancio ma che evidentemente dimentica che la classificazione del superbonus non è solo mutata a livello europeo ma anche nazionale alla luce della riclassificazione operata retroattivamente da ISTAT a marzo 2023.
Sarà interessante comprendere l’evoluzione di questa risposta ed in che modo il contribuente e il suo avvocato decideranno di muoversi in sede di contenzioso tributario o dinanzi la Corte UE.