Garanzia provvisoria e Soccorso Istruttorio: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato chiarisce le possibilità di soccorso istruttorio per sanare un errore nella garanzia provvisoria e ne ricorda le tipologie ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 19/06/2024

Un errore nella garanzia provvisoria può essere sanato mediante soccorso istruttorio oppure si configura come causa da esclusione da una gara pubblica?

Garanzia provvisoria e soccorso istruttorio: interviene il Consiglio di Stato

Ha risposto a questa domanda il Consiglio di Stato con la sentenza 4 giugno 2024, n. 4984 resa in riferimento ad una contestazione che riguarda una gara indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ma che fornisce utilissime indicazioni circa l’istituto del soccorso istruttorio alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di specie viene contestata l’aggiudicazione di una gara indetta da una Stazione Unica Appaltante (SUA) per conto di un Consorzio. In caso può essere così riassunto:

  • il Disciplinare di gara prevede espressamente che il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione, è l’Ente Appaltante (ovvero il Consorzio);
  • all’esame della documentazione di gara, la SUA si avvedeva che la garanzia provvisoria prestata dalla prima graduata recava, nello spazio preposto all’indicazione del nominativo del beneficiario, la SUE e non l’Ente appaltante (ovvero il Consorzio);
  • l’obbligazione garantita era però indicata in modo preciso e puntuale, mediante la descrizione della gara con espressa indicazione dell’ente appaltante e dei codici CIG e CUP che, come noto, sono unici per ogni procedura di gara e sono idonei a identificarla univocamente;
  • per questo motivo, la SUA consente il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio chiedendo l’invio dell’apposita documentazione, tesa a chiarire che l’esatto beneficiario dovesse intendersi il Consorzio e non la SUA stessa, come richiesto dal disciplinare di gara;
  • l’impresa provvedeva, dunque, all’invio di quanto richiesto nella stessa giornata;
  • la SUA, ravvisando che l’atto addizionale recava il medesimo numero della polizza già prodotta, costituendone, dunque una mera integrazione, provvedeva a trasmettere al Consorzio la proposta di aggiudicazione in favore della prima classificata.

A questo punto arriva il ricorso (in primo grado e poi al Consiglio di Stato) della seconda classificata che lamenta la mancata esclusione della prima, avendo prodotto nei termini per la presentazione delle offerte una cauzione provvisoria contenente il beneficiario errato; pertanto illegittimamente la stessa era stata era stata ammessa al soccorso istruttorio al fine di emendare l’errore, dovendo la garanzia provvisoria considerarsi parte essenziale dell’offerta e prescrivendo il disciplinare di gara che la mancanza della cauzione o meglio la cauzione emessa con data successiva alla data di scadenza della gara avrebbe comportato l’esclusione dell’offerente dalla procedura.

Errore sostanziale nella garanzia: niente soccorso istruttorio

Il Consiglio di Stato ha ricordato un indirizzo della giurisprudenza per il quale “La garanzia provvisoria - destinata a coprire la "mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione" per fatto non imputabile alla stazione appaltante - non costituisce un elemento formale ma, in quanto posta a "corredo" dell'offerta, deve ritenersi "afferente" alla stessa e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione: come tale, essa è sottratta alla possibilità di soccorso istruttorio, stante il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti”.

Sostanzialmente, la carenza di uno degli elementi dell'offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima l'esclusione dell'offerta difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause d'esclusione di cui all'art. 83, comma 8, D.Lgs. n. 50 del 2016.

In estrema sintesi:

  • la garanzia provvisoria è parte essenziale e integrante dell'offerta;
  • la carenza di un simile requisito dell'offerta, essenziale, secondo la legge di gara, giustifica l'esclusione senza violazione del suddetto principio di tassatività delle relative cause.

La funzione della garanzia provvisoria

Ciò premesso, i giudici di Palazzo Spada hanno anche ricordato che la funzione essenziale della garanzia provvisoria è quella di assicurare la serietà e l’affidabilità dell’offerta “a garanzia del rispetto dell’ampio patto d’integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche”, di tal che va acquisita come “parte essenziale ed integrante dell’offerta”, con il corollario che sua mancata presentazione (o la omessa od inadeguata integrazione) rappresenta di per sé legittima causa di esclusione dalla gara, anche in assenza di una specifica comminatoria in tal senso.

Proprio per questo motivo, l’esclusione si applica nel caso in cui la garanzia provvisoria non sia stata prodotta. Come ammesso dal Consiglio di Stato in un precedente contenzioso “la finalità sottesa alla procedura di soccorso istruttorio è quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara dai concorrenti, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale. Tanto considerato, si esclude che la predetta procedura possa avere anche la funzione di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte: diversamente, infatti, si violerebbero i principi di immodificabilità e segretezza dell'offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti

Errore formale nella garanzia: via libera soccorso istruttorio

Il caso oggetto del nuovo intervento riguarda, invece, unicamente l’erronea indicazione del soggetto beneficiario della polizza. Si tratterebbe, dunque, di un mero errore nella compilazione della prima casella della scheda tecnica della polizza, errore reso peraltro palese dall’indicazione dell’effettivo ente affidatario nella casella immediatamente sottostante, riferita all’oggetto della garanzia. Pertanto l’atto addizionale alla polizza, prodotto all’esito del soccorso istruttorio, si limita a chiarire, emendando la mera svista in cui si era incorsi nella compilazione della polizza.

Via libera, dunque, all’utilizzo del soccorso istruttorio che, come ricordato, obbedisce per vocazione generale (art. 6 della Legge n.241/1990) ad una fondamentale principio antiformalistico che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.

Le tipologie di Soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti

In tale prospettiva, il soccorso istruttorio ha visto riconosciuta (ed accresciuta) la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici, il quale vi una autonoma e più articolata disposizione (art. 101 d.lgs. n. 36/2023) superando talune incertezze maturate nella prassi operativa.

In particolare, è possibile distinguere tra:

  1. soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico);
  2. soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);
  3. soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;
  4. soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi –rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente(sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica.

La norma del nuovo codice inoltre si cura di precisare (offrendo, con ciò, espressa soluzione positiva a talune ipotesi controverse) che sono soccorribili (purché, in tal caso, documentabili con atti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte):

  1. la mancata presentazione della garanzia provvisoria;
  2. l’omessa allegazione del contratto di avvalimento;
  3. la carenza dell'impegno al conferimento, per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo, del mandato collettivo speciale.

L’ipotesi sub b), che rileva nel nuovo caso oggetto della presente sentenza, è peraltro riconducibile ad un orientamento giurisprudenziale formatosi nel vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016 secondo il quale l'operatore economico è legittimato a rimanere in gara nel caso in cui la cauzione provvisoria presentata in sanatoria o la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva siano riferibili a data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, pena la violazione della par condicio tra tutti i concorrenti, realizzata nel caso in cui venga ad uno di essi consentita la presentazione di una cauzione provvisoria o di una dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia definitiva formatasi in data successiva a tale momento.

Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la delibera 28 luglio 2021, si era pronunciata nel senso dell'esperibilità del soccorso istruttorio in ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, purché la cauzione prodotta sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data, onde scongiurare la violazione del principio di par condicio.

In conclusione, l’istituto del soccorso istruttorio ben poteva essere applicato, come correttamente ritenuto dal primo giudice, alla fattispecie oggetto della sentenza, trattandosi di correggere, emendando un mero errore materiale – ictu oculi riscontrabile dall’esatta indicazione dell’ente appaltante nell’oggetto della garanzia – la polizza fideiussoria già prodotta, come palesato dalla circostanza che è rimasta invariata la data di decorrenza della garanzia e la relativa scadenza e che il numero di polizza è il medesimo.

Soccorso procedimentale: la giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza formatasi sul soccorso procedimentale:

  • in linea generale è ammessa la “rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta” (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039);
  • in questa direzione: “il “soccorso procedimentale” … consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire … chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente superando le eventuali ambiguità dell’offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell’offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunta” (Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8481);
  • più in particolare: il “soccorso c.d. procedimentale … abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica” (Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870);
  • pertanto: simili chiarimenti o “puntualizzazioni di elementi dell’offerta” non possono tradursi in una operazione di “integrazione o modificazione postuma dell’offerta”. Non debbono in altre parole essere apportate “correzioni” nell’offerta medesima (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680);
  • deve così trattarsi di “rettifica di un errore manifesto dell’offerta” ossia di un “chiaro errore di calcolo, claris verbis evincibile dall’offerta”, in ogni caso “fermo il divieto di integrazione dell’offerta” (Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2023, n. 324);
  • ciò non solo per ragioni di par condicio competitorum ma anche in forza di un “principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione” (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1482);
  • in conclusione: “Nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell’offerta è esclusa la possibilità di ricorso al cd. soccorso istruttorio” (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1482, cit.).
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