Testo Unico Edilizia e Salva Casa: occhio alle sanzioni penali per i professionisti

Ai fini dell’accertamento e attestazione delle nuove tolleranze costruttive-esecutive post Salva Casa, il Testo Unico Edilizia assegna delle gravi responsabilità ai professionisti

di Gianluca Oreto - 24/06/2024

Tempi duri per i nuovi professionisti impegnati (o invischiati) nelle nuove "semplificazioni" previste dal Legislatore. Occhio, infatti, alle attestazioni relative alle nuove tolleranze costruttive e alla data di realizzazione degli interventi per accedere alla sanatoria semplificata. La versione del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) profondamente rinnovata dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) prevede, infatti, nuove responsabilità penali a carico dei professionisti.

Tolleranze e Sanatoria semplificata: le responsabilità dei professionisti

Entrando nel dettaglio:

  • la nuova versione dell’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia (TUE) oltre a disciplinare le nuove tolleranze costruttive-esecutive, dispone diverse asseverazioni da parte dei tecnici abilitati tra cui la verifica delle limitazioni del diritto dei terzi;
  • il nuovo art. 36-bis del TUE ha disciplinato la sanatoria semplificata per le parziali difformità, stabilendo che per la verifica di conformità edilizia il tecnico abilitato, nel caso sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la documentazione di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.

L’art. 34-bis, nel nuovo comma 3-ter, dispone:

L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.

L’art. 36-bis, al comma 3, dispone:

La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Due attestazioni di non semplicissima applicazione (diritto dei terzi e data di realizzazione dell’intervento) che comportano pesanti sanzioni penali nei confronti dei professionisti in caso di dichiarazione falsa o mendace (anche questo un concetto che va provato in sede di contenzioso).

Stralciare le sanzioni penali

Pronta è arrivata la replica dei Consigli Nazionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, degli Ingegneri e della Fondazione Inarcassa, che hanno chiesto al Parlamento di stralciare la parte delle sanzioni penali.

Con il Decreto Salva Casa - affermano Architetti, Ingegneri e Fondazione Inarcassa - il Legislatore continua ad ampliare l’ambito di incertezza interpretativa della norma introducendo modifiche parziali finalizzate a snellire aspetti procedurali che di fatto costituiranno misure a regime. Il dichiarato obiettivo di agevolazione della regolarizzazione di piccole difformità dei fabbricati esistenti si traduce in alcuni casi in un affidamento improprio di responsabilità ai tecnici abilitati, architetti e ingegneri liberi professionisti, come già avvenuto con le asseverazioni. Il Decreto, infatti, che consente di regolarizzare le piccole difformità edilizie, prevede che qualora non sia possibile verificare l'epoca di realizzazione di un immobile con la documentazione disponibile probante (catastale, fotografica, ecc.), il tecnico incaricato attesti la data di realizzazione tramite una propria dichiarazione, assumendosi pertanto un carico improprio di responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato perché in caso di dichiarazione falsa o mendace, si applicano sanzioni penali”.

Se da un lato - continuano - il provvedimento si propone di legittimare piccole difformità, dall’altro, non possiamo non evidenziare l’eccessivo carico di compiti e responsabilità a carico dei professionisti. Un contesto certamente non più sostenibile. Il Professionista, insomma, diventa sempre più il tappabuchi delle inefficienze altrui. Nel caso specifico, però, la norma richiede una prestazione impossibile o quasi. Infatti, anche le più moderne tecniche non consentono di stabilire con certezza l’età di realizzazione del manufatto. Pretendere, pertanto, che il Professionista attesti, in assenza di documentazione disponibile, non già l’epoca, ma addirittura la data di realizzazione, è assolutamente irragionevole e sanzionare penalmente tale esercizio lo è ancora di più”.

Affidamento improprio di compiti

Laddove, inoltre, il decreto dichiara che l’applicazione delle tolleranze costruttive non può comportare limitazione ai diritti di terzi - rimarcano - il tecnico è tenuto alla verifica della sussistenza di possibili limitazioni a tali diritti, alla loro eliminazione ed alla dichiarazione di conformità con piena assunzione di responsabilità a fronte di materia di diritti giuridici che possono in parte esulare dalle competenze professionali tecniche. Si ritiene che anche in questo caso si tratti di un affidamento improprio”.

Non può essere considerata semplificazione il ricorso all’attestazione del Professionista in presenza di incertezze interpretative della norma - sottolineano architetti, ingegneri e Fondazione Inarcassa - il ricorso all’attestazione può configurarsi come semplificazione procedurale in presenza di documentazione probante e chiarezza normativa”.

Per questo motivo - concludono - abbiamo chiesto e chiediamo al Legislatore di apportare, nel corso dell’iter di approvazione una opportuna modifica stralciando tale previsione normativa, quantomeno nella parte delle sanzioni penali”.

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