Revisione Codice Appalti 2023: tutti gli aspetti in discussione

Prevista oggi la discussione congiunta in VIII Commissione alla Camera di due risoluzioni finalizzate alla modifica di alcune norme del d.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 25/06/2024

È attesa per oggi la discussione presso l'VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera sulle Risoluzioni presentate dall’on. Erica Mazzetti (FI) e dall’on. Franco Manes (Misto-Minoranze Linguistiche) nell’ambito delle iniziative normative volte ad apportare modifiche al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti.

Modifiche al Codice dei Contratti Pubblici: le risoluzioni in Commissione

Per le due risoluzioni, rubricate rispettivamente 7-00220 e 7-00229, è prevista una discussione congiunta, anche in considerazione che ci sono dei punti di sovrapposizione, come per l’art. 50 sulle procedure negoziate senza bando o all’art. 60 sulla revisione dei prezzi e sull'art. 186 sulle concessioni autostradali.

Ci sono ancora circa 9 mesi per potere ratificare dei correttivi e delle integrazioni al d.Lgs. n. 36/2023, come previsto dall’art. 1, comma 4 della Legge delega n. 78/2022, che ha fissato in due anni dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti attuativi della legge (quindi dal 1° aprile 2023) il termine entro cui è possibile apportare modifiche e integrazioni nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

Mentre cresce anche l’attesa sulla cabina di regia che dovrebbe svolgersi anche oggi presso il MIT, sempre in relazione alla revisione del Codice Appalti 2023, analizziamo i punti chiave delle due risoluzioni.

 

Correttivi al Codice Appalti 2023: la risoluzione Mazzetti

Sono 9 i punti sui qualisi sofferma la risoluzione presentata da Erica Mazzetti.

Procedure negoziate senza bando

Per evitare possibili abusi dell'istituto, previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c),  appare opportuno prevedere che la stazione appaltante garantisca una adeguata pubblicità preventiva e successiva all'adozione di tale metodologia di affidamento, bilanciando l'eventuale aggravio di adempimenti e costi per le stazioni appaltanti, con i minori rischi di contenzioso.

Revisione prezzi

L'attuale previsione dell’art. 60 non consente di disciplinare adeguatamente fattispecie contrattuali significativamente diverse quali sono i contratti ad esecuzione istantanea ed i contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuata o periodica, come quelli dei servizi. Sarebbe opportuno rivalutare per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, una revisione annuale com'era previsto in precedenti edizioni del Codice (articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006) e introdurre ordinariamente meccanismi automatici di revisione.

Requisiti di capacità tecnica

Nella risoluzione si chiede di rivedere il disposto dall’art. 100 sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione relativi ai tre anni precedenti la data del bando: “Tale previsione, difforme da quella prevista dal precedente Codice, in cui per i servizi di natura intellettuale tale limite era fissato a 10 anni, comporta l'esclusione dalla gran parte delle gare di molti liberi professionisti le società di progettazione. 

Questo limite va rivalutato “bilanciando l'esigenza di selezionare i professionisti sulla base di esperienza maturata in tempi prossimi alla procedura di affidamento, con la necessità di concedere agli stessi la possibilità di dimostrare la propria capacità di stare al passo con l'innovazione tecnologica e con le esigenze di adeguare ogni soluzione tecnica agli obiettivi di resilienza e sostenibilità ambientale”

Direzione dei lavori

Per quanto riguarda l’art. 114, si pone la necessità di evidenziare il ruolo di garante dell'esecuzione dei lavori in capo al direttore dei lavori, anche con riferimento alle proposte tecniche o alle soluzioni legate a migliorie, presentate dall'appaltatore in fase di gara, che, se accolte, debbano essere effettivamente recepite integralmente nel contratto, a garanzia del principio della responsabilità da parte della stazione appaltante, al fine di evitare una prassi corrente nella quale le migliorie in fase attuativa sono modificate a discrezione della Direzione dei lavori e della Stazione appaltante.

Collaudo e verifica di conformità

In riferimento alle previsioni dell’art. 116, si propone di ridurre da sei mesi a quattro mesi i termini del collaudo finale o di ogni altra verifica prevista, quanto meno per le opere che non siano di rilevante importanza, al fine di consentire la sollecita liquidazione di quanto dovuto all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del Codice, nonché dello svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del Codice e delle riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile;

Garanzie definitive

Come nella risoluzione Manes, al comma 1 appare opportuno (ferma restando la percentuale del 10% del valore dei contratti stessi da costituire al momento della sottoscrizione del contratto applicativo definitivo) eliminare la cauzione del 2% prevista per gli Accordi quadro (AQ) e rivalutare la congruità generale di tutte le forme di cauzione o fideiussione a «garanzia definitiva» in capo all'appaltatore aggiudicatario dell'accordo quadro, in quanto tali previsioni possono creare allo stesso una immobilizzazione di risorse che non trova giustificazione.

La sottoscrizione del contratto dell'AQ non conferisce alcun diritto dell'aggiudicatario a vederselo onorato in tutta la sua compiutezza. Si è più volte verificata la circostanza in cui scadenza alla validità triennale o quadriennale cui è proiettato l'accordo quadro, non è stato maturato alcun contratto applicativo

Subappalto

In riferimento all’art. 119, viene richiesta la regolamentazione del subappalto a cascata. A fronte della previsione secondo cui la stazione appaltante è tenuta ad individuare la categoria di lavori o le prestazioni che, sebbene subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, è necessario prevedere esplicitamente che:

  • a) non sono ammessi ulteriori subappalti oltre quelli stabiliti dal primo subappaltatore;
  • b) contratti non qualificabili come subappalto non possano essere oggetto di ulteriore affidamento da parte del subappaltatore.

Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Secondo quanto si legge nella risoluzione, la previsione dell’art. 120, secondo cui potere stabilire un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto dell'importo da contratto, contrasta con la logica primaria secondo la quale, rispetto ad un importo contrattuale definito, l'appaltatore debba farsi carico di un possibile aumento delle prestazioni, contrattualmente sottoscritte, che inevitabilmente non potranno non incidere sulla voce «costi» in un mercato fortemente condizionato dalla volatilità dei prezzi.

Sul punto, si chiede di stabilire un aumento o una diminuzione delle prestazioni nei contratti in corso di esecuzione sia limitata al 10% dell'importo da contratto.

Affidamenti dei concessionari

Infine, per garantire il potenziamento delle infrastrutture autostradali nei tempi certi dei piani di investimento, si chiede di modificare l’art. 186 sugli affidamenti dei concessionari, prevedendo che per i concessionari autostradali le quote di affidamento esternalizzato siano fissate in una misura variabile tra il 40 per cento e il 60 per cento, da determinarsi anche in ragione delle specificità del singolo rapporto concessorio.

 

Modifiche al nuovo Codice dei Contratti: la risoluzione Manes

9 anche i punti che caratterizzano la risoluzione a firma dell'on. Franco Manes.

Concorsi di progettazione 

Il nuovo Codice, all'art. 46, individua di regola in una sola fase e, con adeguata motivazione, due fasi, con possesso da parte di tutti i partecipanti, al momento di iscrizione al concorso, dei requisiti di ordine speciale di tipo economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'articolo 100.

La «stagione» di grande diffusione dei concorsi di progettazione che si è avuta con il precedente Codice, ha dimostrato che la forma migliore di concorso è quella in due fasi che, rispetto alla fase unica, garantisce una maggiore apertura alla concorrenza ed una notevole semplificazione delle attività della commissione giudicatrice, con conseguentemente risparmio sui tempi. Inoltre, l'opzione, già prevista nel precedente Codice, di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) indicati nel bando solo da parte del vincitore nella fase di affidamento della progettazione esecutiva, con la possibilità di implementare i componenti del gruppo di progettazione, di fatto ha finora rilanciato l'accesso ai concorsi dei giovani;

Sii ritiene pertanto opportuno rivalutare l'articolato del Codice, proponendo che il concorso di progettazione si svolga in due fasi e che il progetto di fattibilità tecnico-economica sia completato dal solo vincitore entro i termini indicati nel bando.

Procedure negoziate senza bando

Si richiede che per la procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50,  comma 1, lettera c), vincoli la SA a dare adeguata pubblicità preventiva e successiva all'adozione di tale procedura, per scongiurare eventuali abusi nel suo utilizzo, anche valutando che il possibile aggravio di adempimenti e costi per le stazioni appaltanti sarebbero compensati con minori rischi di contenzioso.

Revisione prezzi

Richiesti chiarimenti sulle previsioni dell’art. 60. In particolare è necessario chiarire e disciplinare con puntualità che: 

  • a) nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento sia obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi;
  • b) tali clausole non apportano modifiche tali da alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, quale soglia di attivazione del meccanismo revisionale, e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;
  • c)  chiarire che il 5% non costituisce un'alea ma una soglia di attivazione.

Affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

In relazione all’art. 66, si chiede di chiarire che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario di servizi di architettura e ingegneria, le prestazioni professionali specialistiche devono essere:

  • rese da soggetti competenti per materia, dotati di apposite qualifiche professionali;
  • integrate da una persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali, individuata nell'offerta presentata dall'Operatore Economico concorrente.

Per questo va implementato l'articolato riportando che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico sia espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, e che nell'offerta sia inoltre indicata la persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali, incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Requisiti di capacità tecnica

In riferimento all’art. 100, la risoluzione richiede, per garantire un'apertura del mercato alle piccole e medie strutture professionali ed «assicurare un livello adeguato di concorrenza», che nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità professionale:

  • i requisiti economico-finanziari possano essere dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale rapportato all'importo delle opere (10%) o, in alternativa, con adeguata motivazione, mediante un fatturato globale non superiore al valore stimato del servizio in affidamento, maturato nei migliori tre esercizi dei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando;
  • i requisiti di capacità tecnico-professionale possano essere dimostrati con l'avvenuta esecuzione, anche a favore di soggetti privati, di contratti analoghi a quelli in affidamento, per le classi e categorie di cui all'articolo 41, comma 15, del Codice, indipendentemente da limiti temporali.

Direzione lavori

Secondo la risoluzione, all’articolo 114, va stabilito che il direttore dei lavori rappresenta il garante «in toto» dell'esecuzione dei lavori, e quindi assume tale responsabilità anche rispetto alle proposte tecniche o di migliorie presentate dall'appaltatore in fase di gara. 

Vanno quindi definiti con certezza i «confini» delle migliorie che:

  • a) devono riguardare l'opera oggetto di appalto nei limiti di quanto indicato nel bando di gara;
  • b) non devono richiedere l'acquisizione di nuove autorizzazioni e/o pareri; 
  • c) devono essere progettate con livello di approfondimento esecutivo da parte di professionisti regolarmente abilitati; 
  • d) devono essere approvate dalla stazione appaltante;
  • e) devono essere recepite nel contratto e dirette, in fase di esecuzione, dalla direzione dei lavori, come da suo compito naturale;

Garanzie definitive

In riferimento all’art. 117, comma 1, andrebbe soppressa la previsione relativa alla cauzione del 2% per gli Accordi quadro (AQ) e rivalutata la congruità generale di tutte le forme di cauzione o fideiussione a «garanzia definitiva» in capo all'appaltatore aggiudicatario dell'accordo quadro, per evitare il verificarsi di una immobilizzazione di risorse eccessivamente gravosa.

Subappalto

Per quanto riguarda l’art. 119 sul subappalto, è necessario disporre regole più puntuali in relazione al subappalto a cascata perché l'attuale formulazione presenta un rischio alto di uso improprio dell'istituto. In particolare è necessario prevedere:

  1. che non siano ammessi ulteriori subappalti oltre a quelli stabiliti dal primo subappaltatore;
  2. che i contratti non qualificabili come subappalto non possano essere oggetto di ulteriore affidamento da parte del subappaltatore;

Affidamenti dei concessionari

Infine, all’art. 186, per garantire il potenziamento delle infrastrutture autostradali nei tempi certi dei piani di investimento, è necessario prevedere che per i concessionari autostradali le quote di affidamento esternalizzato siano fissate in una misura variabile tra il 40% e il 60%, da determinarsi anche in ragione delle specificità del singolo rapporto concessorio.

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