Il RUP nel nuovo Codice dei contratti
Responsabilità, requisiti di professionalità e funzioni del Responsabile Unico di Progetto (RUP) alla luce del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti)
La novità più rilevante del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) rispetto al precedente quadro normativo sugli appalti pubblici, è certamente la sua struttura. Diversamente dalla fallimentare oltre che incompiuta riforma del 2016, con il nuovo Codice si è compresa la necessità di fornire agli operatori economici e alle amministrazioni uno strumento normativo unico oltre che “quasi” esecutivo che contenesse al suo interno quello che prima era stato esploso tra il D.Lgs. n. 50/2016, decreti ministeriali e le “famose” soft law (le linee guida ANAC vincolanti e non).
Il nuovo Codice dei contratti pubblici: le novità
Oltre alla sua struttura, il Decreto Legislativo n. 36 del 2023 ha introdotto importanti novità espressamente richieste dalla Legge delega n. 78/2022 tra le quali, a titolo d’esempio, ricordiamo:
- l’introduzione dei principi (mediante il quale si è passati da un codice “guardiano” ad uno “volano”);
- la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (divenuta operativa a partire dall’1 gennaio 2024);
- la riduzione dei livelli di progettazione (scompare il progetto definitivo e restano il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo);
- il potenziamento dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR);
- l’appalto integrato (esteso ben oltre quanto era stato previsto nello schema di D.Lgs. predisposto dal Consiglio di Stato);
- la previsione della nuova figura del Responsabile Unico di Progetto (RUP) che sostituisce il precedente Responsabile Unico del Procedimento, ampliando e precisando le funzioni e le responsabilità di questa figura che diventa cruciale nella gestione degli appalti pubblici.
In questo approfondimento proveremo a definire responsabilità, requisiti di professionalità e funzioni del Responsabile Unico di Progetto (RUP) alla luce di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023 e precisamente:
- dall’art. 15 - Responsabile unico del progetto (RUP);
- dall'allegato I.2 che stabilisce i requisiti di professionalità per il RUP, in funzione della complessità e della tipologia dell'appalto.
Ruolo e Compiti del RUP
L'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023 ridefinisce il ruolo del RUP la cui figura diventa quella di un vero e proprio project manager che viene nominato dalla stazione appaltante nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare ed è incaricato a sovrintendere l'intero ciclo di vita del progetto, dalla programmazione alla conclusione.
Ferma restando l’unicità del RUP per l’intero processo amministrativo, il RUP può essere affiancato:
- da un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
- da un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP
Il responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione coadiuva il RUP nella gestione delle prime fasi del progetto, dalla programmazione alla progettazione e all'esecuzione dei lavori. È incaricato di assicurare la coerenza della progettazione con gli obiettivi e i requisiti del progetto, nonché di monitorare l'avanzamento dei lavori e la conformità alle specifiche tecniche e normative.
Il responsabile di procedimento per la fase di affidamento supporta il RUP durante la fase di affidamento, gestendo tutte le attività connesse alla gara d'appalto, dalla preparazione dei documenti di gara alla selezione dell'appaltatore. Si occupa di garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di gara, nonché il rispetto delle tempistiche previste.
Come previsto al comma5, art. 15, del Codice, il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
RUP: qualifiche Professionali
Il RUP deve possedere qualifiche accademiche e professionali adeguate alla tipologia del progetto. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Per appalti di servizi e forniture, possono essere accettati anche altri titoli di studio, purché rilevanti per il settore specifico.
Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
È necessaria una comprovata esperienza nel settore degli appalti pubblici e nella gestione di progetti simili. L'allegato I.2 specifica il numero minimo di anni di esperienza richiesti per diverse categorie di appalti.
È espressamente previsto che il RUP partecipi a programmi di formazione continua per mantenere aggiornate le proprie competenze in materia di normativa sugli appalti pubblici e gestione dei progetti.
Le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 riguardano:
- Specializzazione delle Funzioni: La suddivisione dei compiti tra il RUP e i due responsabili di procedimento permette una gestione più specializzata e mirata delle diverse fasi del progetto.
- Maggiore Professionalizzazione: La riforma enfatizza l'importanza delle qualifiche e dell'esperienza del RUP, assicurando che i progetti siano gestiti da professionisti competenti.
- Formazione e Aggiornamento: L'obbligo di formazione continua garantisce che il RUP rimanga aggiornato sulle normative e le migliori pratiche del settore.
RUP: i requisiti di professionalità
I requisiti di professionalità del RUP sono suddivisi a seconda che si tratti di:
- appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura;
- contratti di servizi e forniture.
Appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
Nel primo caso, il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. Il RUP deve aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento.
Importo contratti |
Esperienza |
< 1.000.000 euro |
Almeno 1 anno |
Tra 1.000.000 e inferiore alle soglie UE (art. 14 del Codice) |
Almeno 3 anni |
Pari o superiore alle soglie UE (art. 14 del Codice) |
Almeno 5 anni |
In mancanza di abilitazione all’esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti, di almeno cinque anni, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata.
Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia UE.
Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.
Contratti di servizi e forniture
Nei contratti di servizi e forniture il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare.
Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata.
Importo contratti |
Anzianità |
Inferiore alle soglie UE (art. 14 del Codice) |
Almeno 1 anno |
Pari o superiore alle soglie UE (art. 14 del Codice) |
Almeno 3 anni |
Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza precedenti, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.