Incentivi funzioni tecniche: il MIT su importi e attività incentivabili
Qual è l'importo di riferimento per determinare il 2%? Le attività di progettazione di servizi e forniture sono incentivabili? Ecco le risposte del MIT
L'art. 45, comma 2, del d.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti”.
Incentivi funzioni tecniche: il MIT sul calcolo importi e sulle attività incentivabili
Una norma che lascia spazio a dubbi interpretativi e su cui è intervenuto il MIT con due nuovi pareri:
- il parere del 21 giugno 2024, n. 2710, sull'importo utile a determinare il 2% destinato agli incentivi;
- il parere del 21 giugno 2024, n. 2678, sulla possibilità di destinare alle attività di progettazione di servizi e forniture una quota incentivante in favore del personale interessato alla progettazione.
Per quanto riguarda il calcolo del 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante chiede se vada effettuato su quello posto alla base della procedura di gara oppure all'importo affidato e/o aggiudicato.
Sulla questione, il MIT ha evidenziato che la disposizione del nuovo Codice non fa più riferimento all’importo posto a base di gara, ma all’importo posto a base delle procedure di affidamento. Quindi è su questo importo che va calcolata la misura dell’incentivo.
In riferimento invece all'opportunità di destinare una quota incentivante in favore del personale interessato alla progettazione per le attività di progettazione di servizi e forniture, il MIT conferma che, anche se non espressamente prevista nell'elenco delle attività incentivabili di cui all'Allegato I.10 al Codice, si possa applicare per analogia l'incentivazione dell'attività di progettazione per servizi e forniture, attesa l’espressa volontà del legislatore di incentivare nuovamente l’attività di progettazione. In questa stessa direzione va il disposto l’art. 45, comma 2, laddove recita: “Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione."