Testo Unico Edilizia e Salva Casa: arriva la sanatoria sismica?
Tra gli emendamenti presentati in VIII Commissione alla Camera arriva l’autorizzazione in sanatoria degli aspetti legati alla sismica
Si preannuncia un luglio particolarmente caldo a Roma dove la Camera dei Deputati è al lavoro sul disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) da cui, con molta probabilità, ne uscirà un testo profondamente rinnovato che andrà ad incidere sui contenuti del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Sanatoria ordinaria e semplificata
Sono già tantissime le proposte di emendamento (517) di cui ben 453 riguardano l’art. 1 del D.L. n. 69/2024 che modificano molte delle disposizioni contenute nel Testo Unico Edilizia.
Tra queste non può sfuggire l’emendamento 1.387 presentato da un esponente di Fratelli d’Italia (Fabrizio Rossi) che prova a trovare una soluzione ad un problema molto delicato oltre che estremamente conosciuto ai tecnici che si occupano di sanatoria edilizia.
Preliminarmente, occorre ricordare che l’attuale versione del testo unico edilizia prevede due tipologie di sanatoria:
- una riservata agli interventi realizzati in assenza di titolo, totale difformità o con variazioni essenziali (art. 36, rimasto immutato nei contenuti rispetto alla versione pre-Salva Casa);
- un’altra semplificata che riguarda gli interventi realizzati in parziale difformità (il nuovo art. 36-bis introdotto dal Salva Casa).
Come recentemente rilevato in audizione da Assoutenti, in entrambe i casi resta un problema più volte affrontato dalla giurisprudenza senza un orientamento che è possibile definire “pacifico”: la sanatoria sismica/strutturale post intervento. Per completare la sanatoria dell’intervento è, infatti, necessario attendere che si concluda il procedimento penale a seguito del quale (art. 98, comma 3, TUE) “Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine”.
“Nella prassi – ha affermato l’avv. Di Leo (Assoutenti) nel corso dell’audizione alla Camera - accade così che la chiusura di una sanatoria edilizia che coinvolga anche una sanatoria sismica/strutturale viene lasciata in stand-by sino alla definizione (con sentenza o archiviazione per intervenuta prescrizione, come spesso accade) del procedimento penale”.
Autorizzazione in sanatoria
Il problema è stato affrontato dal deputato di Fratelli d‘Italia Fabrizio Rossi che propone l’inserimento del seguente art. 94-ter (Autorizzazione in sanatoria) all’interno del Testo Unico Edilizia:
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 93 e 94, è possibile acquisire il relativo titolo in sanatoria finalizzato alla verifica della conformità delle strutture al momento della domanda di sanatoria.
2. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria la titolarità è attribuita alla medesima amministrazione competente, in base alla disciplina vigente, a concedere l’autorizzazione ovvero a ricevere il deposito di cui agli articoli 93 e 94.
3. L’ottenimento del titolo di cui al presente articolo costituisce atto presupposto per l’accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 36-bis, ove richiesto.
4. Nel caso vengano prescritte opere di adeguamento ai fini della sanatoria prevista ai sensi del comma 1, restano ferme le sanzioni penali di cui alla Sezione III del presente Capo, ove applicabili. Nel caso di sanatoria rilasciata senza necessità di esecuzione di opere di adeguamento, è dovuta esclusivamente una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.064, con esclusione dell’applicazione delle sanzioni penali.
5. Le regioni, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano competenze e procedimenti, nell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.
Documenti Allegati
Fascicolo emendamenti