Superbonus e stop a opzioni alternative: ok al contributo per la ricostruzione nelle aree sisma
Dopo le modifiche imposte dal D.L. n. 39/2024, una nuova ordinanza del Commissario riapre i termini per la richiesta del contributo per la ricostruzione
Cambia di nuovo tutto nelle aree colpite dal sisma in termini di contributo per la ricostruzione: chi vi ha rinuniciato preferendo il c.d. "Superbonus rafforzato" potrà invece ripensarci e presentare istanza fino al 30 settembre 2024.
Contributo per la ricostruzione: ok al ripensamento
La conferma arriva con l’Ordinanza del Commissario alla Riparazione e Ricostruzione sisma del 26 giugno 2024, n. 190, “Riapertura dei termini di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023”, che riapre i termini, chiusi il 31 marzo 2024 con l’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024, convertito con legge n. 67/2024, per la richiesta del contributo per la ricostruzione, alternativo all'accesso al c.d. "Superbonus rafforzato".
In particolare, come si legge nell'Ordinanza, l’art. 1, comma 1, lett. b) e c) del decreto-legge n. 39 del 2024, ha abrogato il comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 e inserito il comma 3-ter.1, secondo cui ““3-ter. 1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all' articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 . La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri”.
Superbonus: lo stop alle opzioni alternative anche in aree sisma
Il provvedimento ha di fatto eliminato la facoltà di usufruire del Superbonus “rafforzato” in alternativa al contributo della ricostruzione mediante le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Da qui la decisione della Struttura commissariale, d’intesa con le Regioni del cratere 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) per la concessione di un ulteriore periodo, il cui termine è fissato al 30 settembre 2024, per presentare la richiesta del contributo finalizzato alla ricostruzione.
In questo caso, i soggetti legittimati possono, contestualmente alla trasmissione della revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo, integrare o regolarizzare la domanda per la riparazione dei danni lievi mediante la presentazione di specifica variante da depositare all’interno del fascicolo originario.
Documenti Allegati
Ordinanza