Testo Unico Edilizia e Salva Casa: il fascicolo completo degli emendamenti
Entro il 28 luglio 2024 il Parlamento dovrà convertire in legge il D.L. n. 69/2024 con le modifiche al d.P.R. n. 380/2001. Ecco il fascicolo degli emendamenti
Si dovrà attendere ancora qualche giorno prima di conoscere il testo “definitivo” del disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) che sarà predisposto dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e che sarà molto probabilmente approvato dalla Camera dei Deputati prima di passare all’”esame” (una mera formalità) del Senato.
Salva Casa: entro il 28 luglio 2024 la conversione in legge
Entro il 28 luglio 2024 il Decreto Salva Casa sarà certamente convertito e con la legge di conversione diverrà operativo il secondo restyling del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che ne uscirà nuovamente rinnovato dopo il primo pacchetto di semplificazioni arrivato dal D.L n. 69/2024 che, ricordiamo, riguarda i seguenti articoli del TUE:
- l’art. 6 (Attività edilizia libera), comma 1, con la modifica della lettera b-bis) relativo alle VePa (vetrate panoramiche) e l’inserimento della lettera b-ter) con l’inclusione delle pergotende (con determinate condizioni) tra gli interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo (“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali…”);
- l’art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili), comma 1-bis, con la revisione della definizione di stato legittimo degli immobili o delle unità immobiliari;
- l’art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) che ha lo scopo di semplificare il cambio di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari senza opere, sia all’interno della stessa categoria funzionale che tra le categorie funzionali residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale;
- l’art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), comma 5, che consente all’amministrazione, a determinate condizioni, di alienare il bene acquisito a seguito di inottemperanza all’ordine di demolizione da parte del privato;
- l’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire), comma 2, che incrementa la sanzione alternativa alla demolizione;
- l’art. 34-bis (Tolleranze costruttive), una delle grandi novità a seguito della quale vengono previste nuove tolleranze (costruttive ed esecutive) che non rappresentano più una difformità edilizia;
- l’art. 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali), comma 2, che esclude dalla sanatoria ordinaria le parziali difformità e la modifica della rubrica;
- il nuovo art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità) che definisce un nuovo percorso di sanatoria per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività;
- l’art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività) con l’abrogazione del comma 4 e la modifica del comma 6 oltre che della rubrica dell’articolo.
Salva Casa: il fascicolo degli emendamenti
Mentre siamo in attesa che il testo predisposto dalla VIII Commissione approdi in aula alla Camera per il primo giro di discussione e votazione (ma siamo certi che alla fine arriverà la richiesta di fiducia sul testo predisposto dalla Commissione), possiamo già analizzare il pacchetto di emendamenti presentati dalle forze di maggioranza e di opposizione.
Al momento sono state presentate 517 proposte di emendamento così suddivise:
- 453 proposte emendative all’art. 1;
- 35 proposte emendative all’art. 2;
- 29 proposte emendative all’art. 3.
Relativamente all’art. 1, abbiamo già scritto su alcune proposte che riguardano:
- la sanatoria sismica/strutturale necessaria per accedere all’accertamento di conformità di cui agli artt. 36 e 36-bis del TUE;
- le varianti in corso d’opera realizzate prima della Legge n. 10/1977 (Legge Bucalossi).
Nelle seguenti sezioni daremo evidenza alle proposte di emendamento più interessanti.
Edilizia libera
L’emendamento 1.1 presentato dai deputati della Lega Pierro, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni e Pizzimenti, chiede l’inserimento di un nuovo comma all’art. 6 (edilizia libera), del TUE. In particolare, viene proposto di inserire il seguente comma 1-quater:
Il recupero dei sottotetti, qualora previsto dalla legge regionale, è sempre consentito nell’ambito delle dimensioni dell’area di sedime dell’edificio esistente, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.
L’emendamento 1.19 presentato dai deputati di Forza Italia Cortelazzo e Battistoni chiede una modifica dell’art. 6, comma 1, lettera b-bis), del TUE affinché siano ammessi agli interventi di edilizia libera anche le VePA rientranti all'interno di tettoie e pensiline a servizio pertinenziale degli edifici. Gli stessi deputati di Forza Italia propongono l’emendamento 1.15 con una modifica all’art. 6, comma 1, lettera a-bis), del TUE, in modo da ammettere in edilizia libera gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 40 Kw (rispetto agli attuali 12 kw).
L’emendamento della Lega 1.16 (Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti) chiede una modifica dell’art. 6, comma 1, lettera b-bis), del TUE, in modo da salvaguardare i “porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche”.
L’emendamento 1.41 presentato da Fratelli d’Italia (Mattia) chiede di eliminare dall’art. 6, comma 1, lettera e), del TUE, la parola “stagionali”, ammettendo dunque tra gli interventi di edilizia libera “le serre mobili, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola”.
Conseguentemente viene chiesto di aggiungere all’art. 6 del TUE il seguente comma 1-bis: “Al fine di tenere conto delle specifiche caratteristiche delle serre funzionali allo svolgimento delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, per gli interventi relativi alle serre realizzati entro il 24 maggio 2024 in assenza del titolo abilitativo previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da esso, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario della serra, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda”.
L’emendamento 1.40 presentato dai deputati di Forza Italia Cortelazzo e Battistoni chiede di ammettere in edilizia libera “gli interventi riguardanti la messa in sicurezza delle piste da sci, posizionamento di reti di protezione, materassi, segnaletica e altri dispositivi posti all’interno delle aree sciabili, individuati ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2021, n. 40”.
Definizione di stato legittimo
L’emendamento 1.47 presentato dalla Lega (Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza) chiede una nuova definizione di stato legittimo con la sostituzione del comma 1-bis, art. 9-bis, del TUE che diventerebbe:
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, nonché dal titolo di abitabilità o agibilità ovvero dalle planimetrie catastali di primo impianto, per gli edifici costruiti in data antecedente all’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, o da quello stabilito dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, o dalle tolleranze costruttive ed esecutive di cui all’articolo 34-bis, o dalle varianti in corso d’opera ai sensi dell’articolo 35-bis, o dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi del presente Testo unico, attestato dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
Conseguentemente viene proposto l’inserimento nel TUE del seguente art. 35-bis:
Gli interventi realizzati in corso d’opera in parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e non riconducibili ai casi di cui all’articolo 34-bis, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarati dal tecnico abilitato, ai fini della attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto.
L’emendamento 1.50 presentato da Fratelli d’Italia (Ciaburro, Caretta, Mattia) chiede la sostituzione della definizione di stato legittimo con la seguente:
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, o da quello stabilito dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, o dalle tolleranze costruttive ed esecutive di cui all’articolo 34-bis, o dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi del presente Testo unico, attestato dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
Gli emendamenti 1.55 presentato da Forza Italia (Cortelazzo, Battistoni) e 1.56 presentato dalla Lega (Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti) chiedono una modifica del comma 1-bis, art. 9-bis, del TUE nel seguente modo:
1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità
immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha
previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da
quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha
interessato l’intero immobile o l’intera unità
immobiliare, rilasciato
all’esito legittimamente presentato o rilasciato
nell’ambito di un procedimento idoneo a verificare
l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli
eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non
era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato
legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo
impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o
altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo
intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli
di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in
applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38,
previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla
determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità
immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste
dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la
dichiarazione di cui all’articolo 34-bis. Per gli immobili
realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire
il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello
desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da
altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal
titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio
che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo quarto periodo
si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova
del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile
copia. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano
altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile
copia.
Conseguentemente viene richiesto l’inserimento nell’articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis, del seguente comma 1-ter:
Nella presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili e i relativi accertamenti dello Sportello unico per l’edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici.
Cambio di destinazione d’uso
Gli emendamenti 1.95 presentato da Forza Italia (Cortelazzo, Battistoni) e 1.96 presentato da Noi Moderati (Lupi, Alessandro Colucci) chiedono una revisione complessiva dell’art. 23-ter del TUE, i cui commi da 1-bis a 1-sexies diventerebbero i seguenti:
1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare con o senza opere all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore.
1-ter. Sono altresì sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso con o senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferme restando specifiche condizioni regionali e comunali in materia di corresponsione del contributo di costruzione, ove dovuto, comprese le relative riduzioni ed esoneri.
1-quater. Il mutamento di cui al comma 1-ter non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso senza opere è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 22, ferme restando le leggi regionali più favorevoli anche con riferimento alla disciplina generale dei mutamenti di destinazione d’uso. Il mutamento di destinazione d’uso con opere è soggetto al titolo richiesto per eseguire le stesse.
1-sexies. Ai fini del presente articolo si intendono eseguiti in assenza di opere edilizie anche mutamenti della destinazione d’uso accompagnati da interventi edilizi non eccedenti la manutenzione ordinaria, di eliminazione di barriere architettoniche, nonché da adeguamenti impiantistici o igienico-sanitari. 1-septies. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso di un intero immobile all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
Viene prevista anche la sostituzione del comma 3, all’art. 23-te del TUE con il seguente:
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione diretta, fatta comunque salva la possibilità per le regioni di prevedere livelli ulteriori di semplificazione e incentivazione ove non già previsti.
Tolleranze costruttive
Gli emendamenti 1.211 presentato da Forza Italia (Cortelazzo, Battistoni) e 1.214 presentato da Noi Moderati (Lupi, Alessandro Colucci) chiedono una revisione complessiva dell’art. 34-bis a mente del quale:
- si eliminerebbe il comma 1;
- si eliminerebbe il riferimento agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024;
- si inserirebbero tra le tolleranze esecutive di cui al comma 2-bis anche “la rototraslazione di modesta entità” e le irregolarità esecutive “di parti comuni dell’edificio”;
- viene chiesto l’inserimento del seguente comma 2-ter “Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, l’agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste”.
Sanatoria ordinaria
Molto interessante, oltre che fantasiosa, la proposta di emendamento 1.279 presentata da Fratelli d’Italia (Ciocchetto) che chiede una revisione complessiva della procedura di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del TUE. In particolare, viene chiesta la sostituzione del comma 1 con il seguente:
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa o con variazioni essenziali fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, a condizione che la stessa non sia stata modificata nell’ultimo triennio
E del comma 3 con il seguente:
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta.
L’emendamento 1.281 presentato dalla Lega (Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti) chiede una piccola ma importantissima modifica all’art. 36, comma 1, del TUE, secondo la quale la doppia conformità edilizia e urbanistica per la sanatoria ordinaria verrebbe richiesta solo per gli interventi realizzati successivamente al 1° settembre 1967.
Sanatoria semplificata
L’emendamento 1.298 presentato dalla Lega (Pizzimenti, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof) chiede di premettere all’art. 36-bis del TUE, il seguente comma 01:
Le varianti in corso d’opera realizzate in esecuzione di titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non costituiscono violazioni edilizie. L’attestazione dello stato legittimo degli immobili, anche ai fini del trasferimento o costituzione di diritti reali sull’immobile, avviene tramite dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato.
L’emendamento 1.300 presentato da Forza Italia (Cortelazzo, Battistoni) chiede di premettere al comma 1 del nuovo art. 36-bis le seguenti parole “Previa verifica della possibilità di esperire le procedure previste dagli articoli 6-bis e 37”.
Requisiti igienico sanitari
Per ultimo segnaliamo l’emendamento 1.170 della Lega (Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti) mediante il quale si vorrebbe integrare l’art. 24 (agibilità) del TUE con i seguenti commi:
5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui
all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle
condizioni di cui al comma 1, il tecnico progettista abilitato è
autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme
igienicosanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri,
fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, per una persona, con una superficie minima,
comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al
limite massimo di 20 metri quadrati e, per due persone, inferiore a
38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri
quadrati.
5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa
laddove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in
relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e
sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti ad interventi di
recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche
igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione
con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero
degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie
dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie
dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una
adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e
tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e
dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.
Documenti Allegati
Fascicolo emendamenti