Testo Unico Edilizia e Salva Casa: stato legittimo e fiscalizzazione dell’abuso

La modifica alla definizione di stato legittimo apportata dal D.L. n. 69/2024 al d.P.R. n. 380/2001 è sufficiente a produrre gli effetti sananti per la sanzione alternativa alla demolizione?

di Gianluca Oreto - 03/07/2024

In Parlamento la temperatura è già molto alta e, con la presentazione delle 517 proposte emendative al disegno di legge di conversione al D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), si appresta a diventare torrida prima che il testo approdi ufficialmente in aula per la prima votazione da parte della Camera.

Testo Unico Edilizia e Salva Casa: conversione entro il 28 luglio 2024

Come spesso accaduto in questi ultimi anni (soprattutto si provvedimenti così importanti che generalmente spaccano maggioranza e opposizione), il testo che uscirà dall’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera sarà probabilmente quello definitivo e sarà approvato con i consueti voti di fiducia dei due rami del Parlamento prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La certezza è rappresentata dalla data di scadenza: entro il 28 luglio 2024 (25 giorni da oggi) Camera e Senato dovranno consegnare al comparto dell’edilizia il provvedimento più discusso dell’anno che apporterà un secondo restyling (dopo quello del Decreto Legge) al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Mentre il Parlamento discute gli emendamenti, gli operatori del settore (soprattutto i professionisti dell’area tecnica e legale) si confrontano sulle disposizioni previste dalla versione vigente del Testo Unico Edilizia (TUE).

Tra queste, una delle più interessanti è rappresentata dalla nuova definizione di stato legittimo contenuta nel comma 1-bis, art. 9-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e che vale la pena ricordare.

La nuova definizione di stato legittimo

Di seguito il testo a fronte con la definizione di stato legittimo contenuta nella versione vigente del comma 1-bis, art. 9-bis, del TUE e in quella precedente le modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera b), del Decreto Salva Casa, suddivise nei periodi di cui si compone il comma (in grassetto le differenze).

Versione vigente dal 30 maggio 2024

Versione precedente

Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni.

 

Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis.

 

Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Con il nuovo primo periodo, per la ricostruzione dello stato legittimo non servirà più ripercorrere la storia dei titoli abilitativi degli interventi che riguardano l’intero immobile a partire da quello che ne ha previsto la costruzione o ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Sarà, infatti, sufficiente prendere il titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa. La formulazione si presta al dubbio normativo se sia possibile prendere:

  • solo il permesso di costruire (unico titolo “rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa”);
  • oppure anche qualsiasi documento all’interno del quale l’amministrazione ha attestato la conformità edilizia e urbanistica a quel dato momento (es. la vecchia abitabilità rilasciata ai sensi del Regio Decreto n. 1265/1934 e del d.P.R. n. 425/1994).

L’argomento è oggetto di parecchie proposte di emendamento presentate anche dalle forze di maggioranza al disegno di legge di conversione del Decreto Salva Casa.

Stato legittimo e titoli in sanatoria

Con il secondo periodo del comma 1-bis (probabilmente superfluo), viene esplicitamente previsto che per la ricostruzione dello stato legittimo si possano prendere i titoli in sanatoria (solo previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni) rilasciati o formati di cui:

  • all’art. 36 del TUE, ovvero il permesso di costruire in sanatoria che, ricordiamo, prevede il silenzio-rigetto sull’istanza dopo 60 giorni decorsi inutilmente senza risposta da parte della P.A.;
  • al nuovo art. 36-bis del TUE, che consente la sanatoria delle parziali difformità prevedendo il silenzio-assenso ove il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale non si pronunci con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni dall’istanza;
  • all’art. 38 del TUE, a mente del quale il caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino (ma serve comunque la doppia conformità), il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria, la cui integrale corresponsione produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.

Stato legittimo e fiscalizzazione dell’abuso edilizio

Molto interessante è la formulazione del terzo periodo del citato comma 1-bis, per il quale allo stato legittimo concorre il pagamento delle sanzioni previste:

  • all’art. 33 del TUE, ovvero la sanzione alternativa alla demolizione per gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
  • all’art. 34 del TUE, ovvero la sanzione alternativa alla demolizione per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
  • all’art. 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del TUE, ovvero le sanzioni previste per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività;
  • all’art. 38 ovvero la sanzione alternativa per gli interventi eseguiti in base a permesso annullato (che, come anticipato, necessitano comunque della doppia conformità di cui all’art. 36);
  • all’art. 34-bis, ovvero le dichiarazioni del tecnico abilitato circa le nuove tolleranze costruttive ed esecutive.

Innovativo, ma probabilmente incompleto, l’inserimento delle sanzioni alternative alla demolizione di cui ai citati artt. 33 e 34 che mirano a risolvere una sperequazione attualmente esistente con la procedura di fiscalizzazione di cui al successivo art. 38 del TUE.

Fino al 29 maggio 2024, infatti, le sanzioni alternative per:

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
  • gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;

diversamente da quella prevista per gli interventi eseguiti in base a permesso annullato, consentivano il mantenimento dell’abuso che veniva di fatto “tollerato” dall’amministrazione. L’abuso, però, tale restava con effetti tangibili sulle possibilità di presentazione di altri titoli edilizi o per l’accesso a qualsiasi detrazione fiscale prevista per interventi di ristrutturazione edilizia. Adesso le due sanzioni concorrono allo stato legittimo ma resta ugualmente un “pericoloso” vuoto normativo.

Mentre il pagamento della sanzione di cui all’art. 38 produce gli stessi effetti del titolo in sanatoria di cui all’art. 36, il pagamento delle sanzioni di cui agli artt. 33 e 34, pur concorrendo allo stato legittimo, non hanno subito alcuna modifica normativa e non prevedono la formazione di un titolo in sanatoria.

Aspetto questo che andrebbe correttamente valutato e risolto dal legislatore nel processo di conversione in legge del Decreto Salva Casa.

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