AL VIA IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE

Al via il programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Con la pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture 26 marzo...

20/05/2008
Al via il programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Con la pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture 26 marzo 2008 nella Gazzetta Ufficiale n. 115 dello scorso 17 maggio, è partito il programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, in ottemperanza ad una sentenza del Tar Lazio, resa su ricorso della regione Umbria, che ha annullato il decreto ministeriale 8 marzo 2006, concernente il Completamento del programma innovativo in ambito urbano Contratti di quartiere II.

L'annullamento del suddetto decreto ha avuto come principale effetto quello di dover destinare gli euro 311.455.000,00 che erano stati stanziati dal dm 08/03/2006. Considerato un accantonamento pari al 10 % da ripartire come finanziamento aggiuntivo premiale con modalità che saranno indicate con successivo decreto ministeriale, la disponibilità residua da destinare è pari ad euro 280.309.500,00.

Con tali risorse è stato attivato un programma innovativo in ambito urbano denominato Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile finalizzato a incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo.

Il programma prevede il recupero o la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale mediante iniziative attivate sia da operatori pubblici (comuni ed ex Iacp comunque denominati) che da operatori privati (imprese, cooperative, fondazioni, ecc.) da destinare sia alle fasce sociali in possesso dei requisiti per l'accesso al sistema dell'edilizia residenziale pubblica che a categorie di cittadini che superano i limiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica ma che si trovano comunque in condizioni di disagio abitativo destinando, a tal fine, una quota non inferiore al 50 per cento del costo complessivo di ciascuna proposta.

Uno degli obiettivi, è quello di contribuire all'incremento della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati mediante la realizzazione di urbanizzazioni secondarie a servizio delle unità abitative da realizzare o recuperare. Gli alloggi realizzati o recuperati andranno locati a canone agevolato, che dovrà risultare non superiore al 70% del canone concordato calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque non inferiore al canone di edilizia pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma, per una durata non inferiore a 25 anni ai sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I programmi sono predisposti direttamente dai comuni e devono possedere le seguenti caratteristiche irrinunciabili:
  • conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando un ambito di intervento all'interno del quale le opere da finanziarie risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente);
  • ciascuna proposta di intervento potrà essere oggetto di cofinanziamento pubblico (Stato/regione) fino ad un massimo di 10 milioni di euro;
  • il costo complessivo di ciascun programma non potrà essere inferiore a 1,5 milioni di euro nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e a non meno di 5 milioni di euro per i comuni superiore a 15.000 abitanti;
  • gli alloggi da realizzare o da recuperare devono raggiungere un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30 per cento di quello previsto dalla vigente normativa. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadro di superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C - numero 1), tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
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