Installazione impianti a fonti rinnovabili: definiti i criteri per individuare le aree idonee
In Gazzetta Ufficiale il decreto del MASE CHE disciplina l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153, il Decreto del MASE del 21 giugno 2024, che disciplina l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Impianti a fonti rinnovabili: il decreto del MASE sull'individuazione delle aree di installazione
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 20, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 199/2021, ha la finalità di:
- a) individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto « Fit for 55 », anche alla luce del pacchetto Repower UE;
- b) stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a) , in linea con il principio della neutralità tecnologica.
Superfici e aree idonee, non idonee e ordinarie: le definizioni
In particolare le Regioni, in coordinamento con gli enti locali individuano sul rispettivo territorio:
- a) superfici e aree idonee: aree in cui è previsto un iter accelerato e agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del d. lgs. n. 199/2021;
- b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti, secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- d) aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell’art. 20, comma 1 -bis , del d.Lgs. n. 199/2021.
Le aree dovranno essere individuate dalle Regioni entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, fermo restando che per il raggiungimento degli obiettivi e regioni e le province autonome possono concludere fra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Il provvedimento infatti, all’art. 2, riporta la Tabella A, che traccia, anno per anno, per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell’obiettivo di potenza complessiva da raggiungere entro il 2030.
Per individuare le superfici e aree idonee le regioni e province autonome possono avvalersi della piattaforma digitale per le Aree idonee di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
Aree idonee all'installazione: principi e criteri per la loro individuazione
Fermo quanto previsto dall’art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (attualmente in fase di conversione in legge) sull’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee o non idonee all’installazione, e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A, le regioni devono considerare i principi e i criteri omogenei di classificazione elencati all’art. 7 del Decreto, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
In particolare, per l’individuazione delle aree idonee le regioni devono tenere conto:
- della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica;
- della verifica di idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
- della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
- della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Aree non idonee: come individuarle
Sono considerate non idonee:
- le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.Lgs. n. 42/2004);
- le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi dello stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri.
Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non si applicano queste disposizioni. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 3 -bis , del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi
Infine, il monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi sarà a cura del MASE con il supporto del GSE e della RSE, con particolare riferimento:
- all’adozione delle leggi e dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi;
- alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita per ciascuna regione e provincia nell’anno precedente, da effettuare entro il 31 luglio di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il MASE invita la regione o provincia autonoma interessata a presentare entro trenta giorni osservazioni in merito, e in caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri affinché si provveda, ad assegnare all’ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l’adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi.
Continua per altro a essere operativo l’Osservatorio che ogni anno analizza i rapporti di monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause di eventuali scostamenti, proponendo eventuali soluzioni e viene attribuito potere di intervento alle regioni che hanno attribuito agli enti locali il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 agli enti locali, sostituendosi in caso di inerzia accertata.
Documenti Allegati
Decreto