Bonus infissi 2024, ancora 6 mesi per la detrazione del 50%
Il 31 dicembre 2024 scadono l’ecobonus e il bonus casa 50%. Ultimi mesi per utilizzare la detrazione del 50% per la sostituzione degli infissi
Ultimi mesi per accedere all’ecobonus e al bonus casa 50%. A partire dall’1 gennaio 2025 le possibilità di detrazione fiscale per intervenire sulla casa si ridurranno notevolmente, a meno che Governo e Parlamento non decidano una nuova proroga o predispongano un nuovo bonus che possa incentivare la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili italiani (come peraltro previsto dalla Direttiva Green).
Detrazioni per la sostituzione degli infissi: cosa resta
Al momento sono 3 le possibilità per portare in detrazione le spese sostenute per la sostituzione degli infissi:
- l’ecobonus 50% di cui all’art. 1, comma 345, della Legge n. 296/2006 e all’art 14 del D.L. n. 63/2013;
- il bonus ristrutturazioni edilizie o bonus casa 50% di cui all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e all’art. 16 del D.L. n. 63/2013;
- il superbonus di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Per quanto concerne il bonus casa, occorre considerare le modifiche recentemente apportate dal Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto tagli cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67 che, all’art. 9-bis, comma 8, ha disposto una modifica all’art. 16-bis del TUIR, mediante la quale è stato deciso che la l'aliquota di detrazione sarà ridotta al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (fatte esclusione per i gruppi elettrogeni di emergenza che resteranno con aliquota al 36%).
Di seguito un quadro sinottico riepilogativo delle aliquote, scadenze e limiti di spesa:
Detrazione fiscale |
Aliquota |
Orizzonte temporale |
Limite di spesa |
Ecobonus |
50% |
31 dicembre 2024 |
60.000 euro |
Bonus casa |
50% |
31 dicembre 2024 |
96.000 euro |
Bonus casa |
36% |
1 gennaio 2025 |
48.000 euro |
Bonus casa |
30% |
1 gennaio 2028 |
48.000 euro |
Bonus casa |
36% |
Dall’1 gennaio 2034 |
48.000 euro |
Superbonus |
70% |
1 gennaio 2024 |
60.000 euro |
Superbonus |
65% |
1 gennaio 2025 |
60.000 euro |
Da ricordare che l’accesso al superbonus per la sostituzione degli infissi è consentito solo come intervento trainato da realizzare ad uno degli interventi trainanti di superecobonus (isolamento a cappotto e/o sostituzione dell’impianto) e a condizione che si verifichi il doppio salto di classe energetica (ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) dimostrabile mediante la produzione dell'APE prima e dopo l'intervento.
Nelle seguenti sezioni definiremo le condizioni di accesso all’ecobonus e al bonus casa.
Requisiti di accesso per l’ecobonus
Per accedere all’ecobonus 50% è necessario che alla data d’inizio dei lavori l’unità immobiliare o l’edificio siano:
- “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di “impianto di climatizzazione invernale” (funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria).
Oltre a queste due condizioni è necessario che:
- l’intervento sia configurato come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
- il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
- i valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il
rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
- inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
- devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Pena decadenza dell’incentivo, deve essere trasmessa all’Enea la “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati.
La “scheda descrittiva”:
- nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
- in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
Se la sostituzione dell’infisso comprende la sostituzione o l’installazione della relativa chiusura oscurante, nella Scheda Descrittiva relativa agli "Infissi" occorre inserire la spunta alla voce “Con Chiusura Oscurante” e si indica l'importo totale (ovvero infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi.
Requisiti di accesso per il bonus casa
Più semplice l’accesso al bonus casa. L’art. 16-bis del TUIR, infatti, consente l’accesso a questa detrazione, nel caso di interventi sulla casa agli interventi:
- di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del Testo Unico Edilizia);
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR).