Impianti fotovoltaici: al via le domande per il Reddito Energetico Nazionale
A disposizione dei nuclei familiari a basso reddito 100 milioni, destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici su immobili residenziali
Si apre oggi alle lo sportello telematico del GSE per inviare la domanda di accesso ai fondi del Reddito Energetico Nazionale, istituito con il Decreto del MASE 8 agosto 2023, finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici domestici e destinato a famiglie con un basso reddito.
Reddito Energetico Nazionale: ok all'invio istanze
Le richieste potranno essere inviate fino al 31 dicembre 2024, salvo esaurimento delle risorse prima di questa data. Il totale ammonta a 100 milioni di euro, di cui 80 per le regioni del Mezzogiorno e 20 per le restanti regioni o province autonome. I fondi saranno erogati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e, proprio per avere un riferimento sull’accessibilità alle risorse, sarà attivo, sempre sul portale del GSE, un contatore aggiornato in tempo reale.
Accedono al fondo le persone fisiche che:
- appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15mila euro o 30mila nel caso di nucleo con almeno quattro figli a carico;
- titolari di un valido diritto reale su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico che accede alle agevolazioni;
- intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare, ovvero del punto di connessione alla rete elettrica, che dovrà risultare attivo al momento della presentazione dell’istanza.
La richiesta potrà essere presentata dal Soggetto Beneficiario, oppure da un soggetto terzo delegato (ad esempio il Soggetto Realizzatore) compilando le informazioni richieste dal portale e firmando congiuntamente con il Soggetto Realizzatore, la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio. Questo documento dovrà, poi, essere ricaricato insieme ai documenti di riconoscimento del Soggetto Beneficiario e del Soggetto Realizzatore.
I Soggetti Realizzatori
A disposizione dei Beneficiari l’elenco dei Soggetti Realizzatori, consultabile sulla mappa interattiva messa a disposizione dal GSE e utile a individuare le imprese installatrici presenti sul proprio territorio di appartenenza.
Possono essere incluse nell'elenco dei soggetti realizzatori le imprese:
- abilitate all’installazione degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37;
- in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Requisiti degli impianti fotovoltaici
Infine, gli impianti fotovoltaici dovranno essere progettati e realizzati in conformità con la normativa vigente, rispettando tutti i seguenti requisiti progettuali:
- entrata in esercizio successiva alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione dell’impianto non inferiore a 2kW e non superiore ai 6 Kw;
- potenza nominale non superiore alla potenza contrattualmente impegnata in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni;
- non essere realizzati per soddisfare la quota d’obbligo rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli edifici di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 199/2021;
- essere collegati a punti di connessione in prelievo a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;
- essere collegati a un punto di connessione in prelievo che alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità immobiliari accatastate come A/1, A/8, A/9 e A/10.