Revisione prezzi, deroghe a commissari straordinari, pari opportunità: ANCE sul DL Infrastrutture

Audizione dell'Associazione sulla conversione in legge del Decreto Infrastrutture. Tanti i temi affrontati, denominatore comune gli appalti pubblici

di Redazione tecnica - 09/07/2024

Sono iniziati presso la Commissione VIII Ambiente,Territorio e Lavori Pubblici alla Camera i lavori per la conversione in legge del D.L. n. 89/2024 (c.d. "Decreto Infrastrutture”), sul quale è stata audita l’ANCE.

Decreto Infrastrutture: l'audizione ANCE sul DDL di conversione

Nell'ambito dei lavori sul DDL n. 1937/C, di conversione del decreto recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport", l'Associazione Nazionale Costruttori Edili ha concentrato l'attenzione su tre temi fondamentali:

  • il ricorso a commissari straordinari e a misure derogatorie rispetto alla normativa vigente in tema appalti pubblici;
  • le difficoltà nell'applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi da parte delle stazioni appaltanti e quelle delle imprese nel ricevere il giusto compenso;
  • le pari opportunità previste dal Decreto PNRR in ambito cantieristico.

Commissari straordinari: i dubbi sui poteri derogatori

Per ANCE è positiva l’adozione di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni dei commissari straordinari, oltre che di riduzione del loro numero. Al contempo però, il Decreto prevede la possibilità di nominare nuovi commissari, dotati sempre di poteri derogatori alle disposizioni in materia di contratti pubblici, ai fini dell’affidamento e della realizzazione delle opere “commissariate”.

Un modus operandi sul quale l’associazione esprime forte preoccupazione: come si legge nel testo dell’audizione, “Per realizzare celermente gli interventi infrastrutturali prioritari o le opere da “sbloccare”, è infatti senz’altro indispensabile semplificare le procedure “a monte” della gara, relative alle fasi di programmazione e approvazione dei relativi progetti. Ma la fase di affidamento e di realizzazione delle opere dovrebbe avvenire sempre nel pieno rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti e dalla legislazione ad esso connessa, in omaggio al principio di concorrenza ed a garanzia di una corretta esecuzione”.

Ne consegue che il ricorso a questo modello dovrebbe, dunque, essere consentito solo in presenza di reali presupposti emergenziali e di urgenza che lo giustifichino. 

Revisione prezzi: le difficoltà di committenti e appaltatori

Altro tema centrale dell'audizione, i chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti”),  che ha introdotto uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi attraverso il quale riconoscere alle imprese appaltatrici gli extra-costi subiti a causa dei rincari straordinari in atto sul mercato, con l’applicazione dei prezzari aggiornati, sempre che le offerte siano state presentate prima del 31 dicembre 2021, oppure comprese nel periodo 1 gennaio 2022- 30 giugno 2023.

ANCE segnala che nella prassi operativa si sono verificati alcuni problemi interpretativi e applicativi da parte delle committenti che, se non adeguatamente corretti, rischiano di vanificare l’efficacia della disposizione e di innescare forte contenzioso con le amministrazioni appaltanti.

Tra le criticità:

  • i fortissimi ritardi nella liquidazione dei “maggiori importi”, dovuti alla scarsità di risorse interne utilizzabili dalle committenti;
  • la conseguente necessità di attivare la richiesta di accesso ai Fondi ministeriali preposti, con tutti i ritardi ed i rallentamenti che ne conseguono;
  • l’incapienza dei Fondi ministeriali, con una successiva ripartizione percentuale delle risorse, rispetto alle richieste pervenute.

Compensazione prezzi: le soluzioni possibili

Dato che ciò potrebbe pregiudicare il diritto degli appaltatori di ottenere i riconoscimenti ad essi spettanti fino ad integrale soddisfazione, sarebbe opportuno, secondo ANCE:

  • ampliare la possibilità per le stazioni appaltanti di far ricorso a risorse interne per coprire tali “extra costi”, ad esempio ricorrendo alle somme accantonate per imprevisti anche oltre il limite attualmente imposto dalla normativa, pari al 50%;
  • prevedere espressamente la possibilità di utilizzare anche somme derivanti da eventuali varianti in diminuzione, in linea con quanto previsto dall’articolo 7, commi 2-ter e 2-quater del D.L. 36/2022 che – sia pure con riferimento al precedente codice 50/2016 – ha incluso tra le varianti per fatto imprevisto ed imprevedibile quelle connesse all’alterazione significativa del costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. In questi casi, la SA o l'aggiudicatario possono proporre una variante in corso d'opera che assicuri risparmi rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali;
  • consentire alle committenti di utilizzare anche somme derivanti da eventuali variazioni apportate alla programmazione triennale e annuale;
  • prevedere che, ove il pagamento di tali somme non dovesse avvenire, l’appaltatore ha il diritto di agire in giudizio per sollevare eventuale eccezione di adempimento e sospendere i lavori.

La riduzione dei prezzi operata dalle SA

ANCE segnala anche un’interpretazione errata dell’art. 26 da parte di alcune committenti, applicando, se del caso, prezzi anche inferiori a quelli contrattuali.

Spiega l’Associazione che questa interpretazione non appare sostenuta dal dettato letterale della norma che, espressamente, prevede solo il riconoscimento delle “maggiori somme” derivanti dall’applicazione del prezzario aggiornato e, viceversa, mai prevede la possibilità di operare riduzioni al di sotto dei prezzi contrattuali.

Unico caso in cui la norma prevede possibili aggiustamenti dei prezzi in riduzione, è quello del “conguaglio” che, tuttavia, è un’operazione contabile di pareggiamento, finalizzata unicamente a riallineare gli incrementi già riconosciuti all’impresa sulla base dell’ultimo prezzario disponibile, rispetto a quelli riportati nell’ultimo aggiornamento approvato.

Cantieri e pari opportunità

Infine, con riferimento alle misure di promozione delle pari opportunità nell’ambito degli appalti PNRR/PNC previste dall’articolo 47 del D.L. n. 77/2021), l’ANCE propone di specificare che la quota del 30% da destinare all’occupazione femminile si applica, nel caso di appalti di lavori, soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai.

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