Testo Unico Edilizia e Salva Casa: sanatoria semplificata applicabile in Sicilia?
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 69/2024 e le conseguenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 si deve attendere una legge di recepimento per la Regione Siciliana per la nuova sanatoria semplificata?
Benché il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) abbia superato il primo ventennio di applicazione, la Regione Siciliana lo ha recepito solo nel 2016 con la Legge 10 agosto 2016, n. 16 che nel corso degli anni ha subito delle rivisitazioni a causa di alcune pronunce della Corte Costituzionale.
La Legge n. 16/2016 della Regione Siciliana
Nella sua prima versione, l’art. 1, comma 1, della Legge n. 16/2016 disponeva:
“Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione nella Regione: 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 5, con esclusione della lettera h) del comma 3, 7, 8, 9bis, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 23ter, 24, 25, 26, 27, 28, 28bis, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 e 137”.
Grazie alla dicitura “e successive modifiche ed integrazioni”, con il pacchetto di modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 dal noto Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, non ci fu la necessità in Sicilia di recepire il nuovo art. 34-bis (tolleranze costruttive) che risulta essere perfettamente applicabile nella Regione sin dal suo inserimento all’interno del Testo Unico Edilizia.
Successivamente, con la Legge regionale n. 23/2021 (successiva al Decreto Semplificazioni), la Regione ha deciso di sostituire il citato comma 1, art. 1, della Legge n. 16/2016 che oggi risulta essere il seguente:
“Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto al titolo II, si applica nella Regione il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni”.
Nel titolo II della Legge n. 16/2016 viene disposto il recepimento con modifiche degli articoli 4, 6, 6 bis, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 23 bis, 32, 34, 36, 63, 85, 86, 89 e 100 del Testo Unico Edilizia nazionale.
Le modifiche apportate dal Decreto Salva Casa
Nell’attesa che il Parlamento nazionale completi il percorso di conversione in legge, l’attuale versione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) ha disposto l’aggiornamento dei seguenti articoli del Testo Unico Edilizia nazionale:
- art. 6 (Attività edilizia libera);
- art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili);
- art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante);
- art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali);
- art. 34-bis (Tolleranze costruttive);
- art. 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali);
- art-37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità);
oltre che l’inserimento, dopo l’art. 36, dell’art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità) che disciplina la sanatoria semplificata per i “piccoli abusi edilizi”.
Le modifiche da recepire e quelle immediatamente applicabili in Sicilia
Come anticipato, il titolo II della Legge n. 16/2016 della Regione Siciliana ha disposto il recepimento con modifiche di alcuni articoli del Testo Unico Edilizia nazionale, tra i quali alcuni di quelli modificati dal Decreto Salva Casa, ovvero:
- l’art. 6 relativo agli interventi di edilizia libera;
- l’art. 36 che riguarda la sanatoria ordinaria.
Mentre non vi è alcun dubbio sul recepimento dinamico degli altri articoli del TUE modificati dal Decreto Salva Casa, sembrerebbe che in Sicilia esista una corrente di pensiero secondo la quale per l’applicazione del nuovo art. 36-bis servirebbe un recepimento regionale.
In una nota inviata dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Urbanistica della Regionale Siciliana in risposta ad una richiesta di chiarimento di un Comune, viene specificato che alla luce della legge di recepimento regionale occorre distinguere tra:
- gli articoli che sono stati recepiti dinamicamente dalla Regione Siciliana (immediatamente vigenti);
- da quelli recepiti con modifiche (che necessitano di un ulteriore passaggio legislativo regionale).
Ciò premesso, il Dipartimento Urbanistica regionale conferma che gli articoli del d.P.R. n. 380/2001 modificati dal D.L. n. 69/2024, immediatamente vigenti nell’ordinamento regionale sono i seguenti:
- l’art. 9-bis;
- l’art. 23-ter;
- l’art. 31;
- l’art. 34-bis;
- l’art-37.
Nulla si dice, invece, sul nuovo articolo 36-bis.
Una “non risposta” che potrebbe essere figlia dell’incertezza normativa regionale ma che potrebbe essere risolta utilizzando le parole stesse contenute nella Legge n. 16/2016 e nel D.L. n. 69/2024.
La possibile soluzione
Se è vero che l’art. 34-bis è stato recepito dinamicamente perché la prima versione della Legge n. 16/2016 (antecedente la Legge n. 19/2021) disponeva il recepimento dinamico del d.P.R. n. 380/2001 “e sue modifiche e integrazioni” (fatta esclusione degli articoli contenuti nel Titolo II), l’attuale versione della Legge n. 16/2016, come anticipato, dispone l’applicazione del Testo Unico Edilizia “e successive modificazioni”.
Ciò significherebbe che le modificazioni sono recepite dinamicamente ma non le “integrazioni”.
In realtà, però, leggendo bene l’art. 1, comma 1, del Decreto Salva Casa non si parla mai di integrazioni ma solo di “modificazioni”:
“Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:…”.
Tra queste “modificazioni”, alla lettera h) del citato art. 1, comma 1, si dispone l’inserimento dell’art. 36-bis dopo l’art. 36. Formalmente la norma nazionale, dunque, non parlerebbe di integrazioni ma solo di modificazioni.
Sotto questo punto di vista l’art. 36-bis “dovrebbe” essere immediatamente applicabile (anche se poi di fatto non lo è perché servirebbe una modifica all’art. 36 che in Sicilia è recepito con modifiche).
Concludendo, l'incertezza normativa continua a prevalere e, dopo le numerose sentenze della Corte Costituzionale che hanno annullato molte disposizioni della Legge n. 16/2016, la conversione in legge del Decreto Salva Casa potrebbe rappresentare un'opportunità per avviare un processo di allineamento della Regione Siciliana alla normativa nazionale.