Correttivi al Codice Appalti 2023: le proposte di ANCE
Numerose le richieste dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili di modifica al nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Ecco l'elenco completo
Lo scorso 1° luglio sono iniziati ufficialmente i lavori sul Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), con il Tavolo tecnico del MIT a cui hanno preso parte, accanto alle istituzioni, diverse associazioni di settore coinvolte quotidianamente nell’applicazione del Codice Appalti.
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: i correttivi di ANCE
Le difficoltà tecniche e interpretative sulla nuova normativa sono quindi frutto di una concreta attività sul campo, come dimostrano le segnalazioni di ANCE, uno degli stakeholders invitati a partecipare alla Consultazione finalizzata a ottimizzare un testo ancora giovane, per portarlo a un livello successivo di maturità.
Il documento dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili si suddivide in due macroaree:
- proposte prioritarie;
- proposte ulteriori.
Vediamole nel dettaglio.
Le proposte prioritarie
Numerose le proposte che ANCE ritiene prioritarie rispetto all'attuale impostazione del Codice e che comprendono:
- accompagnare il Codice da un vero “manuale operativo” dedicato esclusivamente ai lavori pubblici (rectius: Regolamento per LLPP) utile alle stazioni appaltanti, per un’ordinata conduzione del processo di realizzazione delle opere;
- ridurre la soglia entro la quale attuare la procedura negoziata senza bando, nel “sottosoglia” (art. 50;
- evitare la sovrapposizione della nozione di lotto quantitativo con quella di lotto funzionale (all. I.1, art. 3 lett. u);
- introdurre nuovi metodi per la determinazione della soglia di anomalia negli atti di gara (All. II.2);
- con riferimento agli accordi quadro, inserire misure di maggior equilibrio nei rapporti tra committente ed affidatari (art. 59);
- in tema di revisione dei prezzi, fissare le percentuali in 2 per cento dell’importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta, riferita all’intera variazione (art. 60);
- procedere all’attualizzazione dell’incidenza percentuale delle spese generali rispetto all’incremento dei costi non produttivi e ai maggiori oneri posti a carico degli appaltatori, verificatisi negli ultimi 40 anni (all. I.7- art. 31);
- ripristinare la piena valenza contrattuale del computo metrico in caso di appalti “a corpo” (art. 18 e allegato I. 7 - art. 31);
- in tema di consorzi stabili, introdurre alcuni affinamenti volti ad eliminare quegli elementi, manifestatesi negli ultimi anni, che hanno portato a fenomeni “anticoncorrenziali”, talora a danno del tessuto imprenditoriale sano e qualificato (art. 67);
- in tema di illecito professionale, superare, ai fini della rilevanza, le misure cautelari e il rinvio a giudizio per tutti i reati (art. 98) e applicare tale disciplina anche ai settori speciali, eliminando la possibilità per gli enti che operano in tali settori di individuare autonomamente le condotte che costituiscono gravi illeciti professionali (art. 169);
- introdurre il tetto massimo del 10% per il punteggio economico, in caso di OEPV (art. 108) ed eliminare l’avvalimento in funzione premiale (art. 104, comma 4);
- in riferimento alla norma sui concessionari senza gara, eliminare il superamento totale dell’obbligo esternalizzazione per concessionari nei settori speciali, fissando la quota minima in maniera analoga a quella prevista per i settori ordinari (art. 186);
- opere di urbanizzazione “a scomputo”: chiarire maggiormente, anche per evitare interpretazioni errate della normativa, che i soggetti privati che realizzano queste opere, sono esclusi da qualsiasi obbligo connesso alla qualificazione delle stazioni appaltanti, come da sempre previsto a livello normativo (richiamare all’art. 62, comma 7 l’esclusione prevista dall’art. 2, comma 2 dell’Allegato II.4). Inoltre, occorre prevedere modalità semplificate di accreditamento per i privati nell’ambito del procedimento digitale di acquisizione del CIG;
- migliorare la disciplina delle varianti in corso d’opera - richiamando esplicitamente come causa di varianti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili quali quelli di carattere geologico e archeologico (art. 120)- e delle sospensioni - in particolare prevedendo che la sospensione lavori per circostanze non prevedibili, ragioni di necessità o pubblico interesse e di forza maggiore portino al riconoscimento non solo dei tempi ma anche degli oneri diretti ed indiretti (art.121);
- definire l’applicazione “obbligatoria” dell’istituto dell’anticipazione del prezzo contrattuale anche ai contratti nei settori “speciali (art 141) superando, altresì, l'errata applicazione della sua suddivisione per anni contabili nei lavori pluriennali (art. 125);
- prevedere un limite di tre mesi entro cui i lavori devono essere banditi, una volta validato il progetto, in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti sul mercato; evitare altresì il proliferare sui territori di prezzari autonomi oltre quelli regionali [in ALTERNATIVA, aprire ai prezzari autonomi con la clausola di salvaguardia sui relativi prezzi]. In ogni caso, con divieto di ribasso forfettario delle voci di prezzo indicate dai prezzari stessi. (art. 41);
- stabilire a regime – e non solo in via transitoria - la durata quinquennale dell’attestazione, con verifica al terzo anno, nonché il periodo documentabile di 15 anni, ai fini SOA (art. 100);
- reintrodurre l’eccezione d’inadempimento, a fronte del ritardato pagamento dei SAL oltre il 15% (art. 125);
- con riferimento ai titoli richiesti al direttore tecnico SOA, introdurre una disposizione transitoria che, in sede di prima applicazione del codice e fino all’emanazione del regolamento sulla qualificazione di cui agli articoli 100, comma 4 e 133 del d.lgs. n. 36/2023, chiarisca che si applica la disposizione dell'articolo 84, comma 12-bis del d.lgs. 50/2016 (art. 100-133, all. II.12 e II.18).
- chiarire che la disciplina dell’equo compenso, di cui alla legge 49/2023, non trova applicazione con riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, disciplinate dal Codice 36/2023;
- precisare, per i CCT già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice 36/2023, il regime transitorio relativo ai compensi dei componenti, in linea con le previsioni dell’art. 6 del DL. 76/2020, vigente al momento della costituzione dei collegi stessi.
Le ulteriori proposte
Altrettanto corposo l'elenco di proposte ulteriori, che l'Associazione segnala e che comprendono:
- confermare “a regime” lo scudo “erariale” di cui all’art. 21 del Dl 76/2020 (art. 2);
- introdurre, tra le forme di affidamento relative ai contratti complessi e nei settori speciali, il riferimento al contratto collaborativo, inteso, in analogia alla prassi internazionale, come il “contratto in cui la stazione appaltante e il contraente privato si impegnano a collaborare in buona fede per raggiungere un obiettivo comune, condividendo il risultato positivo o negativo del progetto” (art. 2);
- eliminare la facoltà per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un differente contratto collettivo rispetto a quello in vigore per il settore (art. 11);
- chiarire – al pari di quanto previsto dalle previgenti linee guida n. 3 dell’Anac sui compiti del RUP – che il CEL deve essere rilasciato dalla stazione appaltante entro 30 giorni (all. I.2);
- garantire che abbia luogo una verifica effettiva, da parte della stazione appaltante, circa l’aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di mercato (art. 41);
- superare e/o delimitare la possibilità di poter derogare ai prezzari regionali (art. 41, comma 13);
- chiarire che gli oneri relativi alla digitalizzazione non sono a carico dell’impresa (artt. 19 e 43);
- assicurare un’adeguata formazione della pubblica amministrazione in merito ai processi alle metodologie e gli strumenti per la gestione informativa digitale delle costruzioni, tenendo conto dei tempi previsti per la messa a regime della stessa (art. 43);
- prevedere che i regolamenti, volti a regolare gli affidamenti “sottosoglia”, adottati dalle imprese pubbliche che operano nei settori speciali, siano sempre conformi ai principi UE, e non solo quanto ricorra un interesse transfrontaliero certo (art. 50, comma 5);
- prevedere che i costi ambientali (art. 57, comma 2), oltre ad essere chiaramente determinati da parte delle stazioni appaltanti, siano sottratti al ribasso d’asta, garantendo altresì che la relazione CAM, inclusa tra le prestazioni tecniche, trovi corrispondenza negli elaborati progettuali, nel computo metrico e nel capitolato; in caso contrario, prevedere l’obbligo per l’amministrazione di intervenire, con apposita variante, in fase di esecuzione;
- evitare l’applicazione generalizzata agli appalti pubblici di lavori delle clausole sulle pari opportunità (art. 61);
- prevedere un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti più selettivo (art 63 e allegato II.4);
- ripristinare la tipologia delle ATI verticali e orizzontali e il differente regime di responsabilità delle stesse verso la stazione appaltante; superare la responsabilità solidale di tutti i componenti del raggruppamento nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori (art. 68);
- inserire la possibilità di presentare offerte “a rialzo”, presente nelle migliori esperienze internazionali (art. 70);
- prevedere una disposizione volta a regolare gli oneri di acquartieramento (art. 108);
- eliminare/rimodulare il “rating d’impresa” in capo ad ANAC, superato dalla legge delega (art. 109);
- eliminare la possibilità per la S.A. di opporsi alla sostituzione della garanzia definitiva con la ritenuta del 10 per cento sui SAL (art. 117);
- chiarire che la possibilità di ricorrere al subappalto “a cascata” sia limitata al solo livello successivo (art. 119);
- in relazione alla risoluzione del contratto, introdurre misure idonee a riequilibrare i rapporti fra appaltatore e stazione appaltante (art. 122)
- prevedere lo scorrimento della graduatoria alle condizioni offerte dall’operatore economico interpellato non opera in via automatica, ma solo nel caso in cui sia previsto nei documenti di gara (art. 124);
- prevedere il premio di accelerazione in via obbligatoria (art. 126);
- prestare attenzione alla disciplina in materia di “joint venture e affidamenti a imprese collegate”, laddove incida sul principio di concorrenza (art. 142);
- consentire l’esecuzione dei servizi globali anche ad altri soggetti, oltre il contraente generale (artt. 203 e 208);
- ridurre i termini massimi per la conclusione delle procedure di gara, sulla falsariga di quanto previsto dal dl 76/2020 (art. 17);
- precisare che il principio di rotazione, in caso di negoziata “sottosoglia”, si applichi anche agli inviti e non solo all’aggiudicatario (art. 49);
- chiarire che il divieto di opere aggiuntive in sede di OEPV si applica anche in caso di appalto integrato su PFTE (art. 108, comma 11);
- reintrodurre il cd metodo dei “quattro/quinti”, sulla falsariga di quanto previsto dall’articolo 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, ai fini della determinazione della congruità delle offerte, in caso di utilizzo del criterio dell’OEPV (art. 110);
- sopprimere per le imprese pubbliche che operano nei settori speciali la possibilità di specificare la nozione di varianti in corso d’opera “gara per gara” (art. 141).