Fiscalizzazione abusi edilizi: quando si applica?
Il TAR entra nel merito di una richiesta di fiscalizzazione di un abuso edilizio avanzata da un privato che ne chiedeva l’applicazione al posto della demolizione
Tra le modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dal D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), sul quale è in corso di definizione la conversione in legge, quella all’art. 9-bis, comma 1-bis, ovvero alla definizione di “stato legittimo”, è certamente una delle novità sulla quale il mondo professionale si dovrà confrontare di più.
Stato legittimo e fiscalizzazione dell’abuso
Come già rilevato in un precedente approfondimento, il Salva Casa ha risolto una sperequazione normativa che consentiva la sanatoria dell’abuso nel caso di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato), commi 1 e 2, del Testo Unico Edilizia (TUE) secondo i quali:
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
Ma non ai sensi degli articoli:
- 33 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità), comma 2, che dispone: “Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio”;
- 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire), comma 2, secondo il quale: “Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.
Con la modifica al comma 1-bis, art. 9-bis, del TUE è stato previsto che le sanzioni alternative alla demolizione di cui ai citati artt. 33 e 34, concorrono allo stato legittimo dell’immobile (senza, però, aver previsto il titolo in sanatoria, “dimenticanza” che potrebbe essere risolta in fase di conversione in legge del Salva Casa).
Fiscalizzazione abusi edilizi: interviene il TAR
Sull’applicabilità delle sanzioni alternative alla demolizione (la c.d. fiscalizzazione dell’abuso) sono stati registrati parecchi interventi della giustizia amministrativa, tra i quali la sentenza n. 1982/2024 del TAR Lombardia che ci consente di chiarire quando è possibile richiedere (a valle del procedimento) la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria.
I giudici di primo grado ricordano che il Testo Unico Edilizia, ai fini sanzionatori, distingue gli interventi:
- eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, disciplinati all'art. 31;
- di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità di cui all’art. 33;
- eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la cui disciplina sanzionatoria è recata dall'art. 34.
Per i primi, è senz'altro prescritta la demolizione delle opere abusive. Nessuna possibilità di sanzione alternativa è, infatti, prevista nel caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, la cui unica sorte è la demolizione.
Per i secondi e i terzi, il TUE prevede la demolizione, a meno che, non potendo avvenire la demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, possa essere applicata una sanzione pecuniaria.
Il caso di specie
Nel caso oggetto del nuovo intervento del TAR, con ordinanza di demolizione, il Comune aveva ingiunto la demolizione delle opere ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001, in quanto realizzate in assenza di titolo edilizio, e aveva altresì rigettato la richiesta di fiscalizzazione, ritenuta applicabile solamente al diverso caso in cui le opere siano realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire.
La qualificazione dell’intervento edilizio non può essere più posta in discussione: legittimamente l’amministrazione comunale ha ignorato il riferimento all’art. 33, d.P.R. n. 380/2001, disposizione che attiene agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di titolo edilizio, quale non è quello oggetto della presente controversia.
Anche i tentativi dei ricorrenti di affermare la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’applicazione dell’art. 34, d.P.R. n. 380/2001 si scontrano con quanto disposto dall’ordinanza demolitoria con cui era già stata rigettata la richiesta di fiscalizzazione.
Il potere esercitato dal Comune con il provvedimento impugnato è, dunque, privo di qualsiasi connotazione di discrezionalità essendo vincolato in forza sia delle previsioni dettate dal d.P.R. n. 380/2001 che di quanto accertato con efficacia di giudicato di due precedenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. In definitiva, non vi è alcun margine perché possano configurarsi vizi di violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lombardia 25 giugno 2024, n. 1982