Terzo Condono Edilizio in area vincolata: mai sanabile l’ampliamento
A prescindere dal fatto che l’ampliamento si configuri come nuova costruzione o come ristrutturazione edilizia, l’opera non è suscettibile di condono
La normativa di cui al Terzo Condono Edilizio è particolarmente stringente riguardo alla possibilità di sanare gli abusi edilizi, soprattutto se realizzati in zona sottoposta a vincoli paesaggistici.
Difatti, esclusivamente i lavori “minori” possono essere considerati ai fini del condono, mentre vengono esclusi a prescindere tutti gli interventi rilevanti che comportino una nuova costruzione oppure un ampliamento di volumi o superfici.
Terzo Condono in area vincolata: ammessi solo abusi minori
A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del 19 giugno 2024, n. 12515, che ha respinto il ricorso con cui si richiedeva l’annullamento della determina di diniego del Terzo Condono Edilizio (Legge n. 326/2003), relativo all’ampliamento di un’abitazione in area sottoposta a vincoli paesaggistici ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché della L.R. Lazio n. 12/2004 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi).
Si fa presente che il terzo condono edilizio ha un oggetto più “circoscritto” rispetto ai condoni aperti disciplinati dalla L. n. 47/1985 (Primo Condono) e dalla L. n. 724/1994 (Secondo Condono).
Difatti, se ci si trova in zona vincolata la sanabilità può essere valutata solo in riferimento agli abusi minori di cui alle Tipologie di interventi elencate ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 del DL n. 269/2003 (convertito nella L. 326/2003) - ovvero alle opere di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria - e solo previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Nuovi volumi sempre esclusi dal Terzo Condono
Se gli abusi rientrano nelle Tipologie 1, 2 o 3 dell’Allegato citato - e sono quindi nuove opere oppure opere di ristrutturazione edilizia - il condono non può essere mai ammissibile, e ciò:
- senza che sia necessario il parere dell’Autorità che tutela i vincoli;
- anche se il vincolo di inedificabilità dovesse essere relativo e non assoluto;
- anche nel caso in cui gli interventi dovessero essere conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Nel caso in oggetto, il ricorrente ha ampliato la superficie della propria abitazione di oltre 40 mq e il volume di 250 mc, senza alcun titolo edilizio né autorizzazione paesaggistica, all’interno di un’area plurivincolata in base a normative sia nazionali che regionali.
La disciplina di cui al terzo condono non ammette mai la sanabilità dei nuovi volumi realizzati in area vincolata, pertanto, a prescindere dal fatto che l’ampliamento si configuri come una nuova costruzione oppure come una ristrutturazione edilizia, in ogni caso l’opera non è suscettibile di condono. Il ricorso non può che essere respinto.
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Sentenza