Sconto in fattura e cessione del credito non ammessi quando sono pagate le sole spese tecniche
Il Decreto Legge n. 39/2024, convertito in legge n. 67/2024, ha bloccato ogni possibilità di sconto e cessione del credito. L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti per i lavori in corso
L’Agenzia delle Entrate ha cominciato a rispondere ai numerosi interpelli inviati dai contribuenti a seguito dell’entrata in vigore della nuova norma che, al comma 5 dell’art. 1 del D.L. 39/2024 convertito con modificazioni nella L. 23 maggio 2024, n. 67, prevede il divieto di utilizzo delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito di cui all’art. 121 comma 1 lett. a) e b) del D.L. 34/2020 nel caso in cui non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati alla data del 30 marzo 2024.
Opzioni alternative e interventi realizzati
In linea di principio, ma solo per la terminologia utilizzata, la motivazione è lineare e condivisibile poiché l’Agenzia richiama la netta distinzione tra “interventi realizzati” e “costi strettamente collegati”. In materia di Superbonus, ma si ritiene con valenza per tutti i bonus edilizi, con la Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 (paragrafo 5) l’Agenzia ha, infatti, precisato che ''la detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato''. Entrando più nel dettaglio delle tipologie di spese connesse all'intervento agevolato, nella Risposta ad interpello n. 254 del 15 aprile 2021, fra le tante, sono state indicate alcune voci in via esemplificativa; si tratta, in particolare:
- delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione, ecc..);
- degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori, ecc.).
Si rileva, pertanto, che la prassi dell'Amministrazione ha chiarito che le spese sostenute per “costi strettamente collegati” sono distinte dalle spese sostenute per gli interventi e diventano detraibili non di per sé, ma in virtù della citata connessione.
L’Agenzia ritiene, per tale ragione, che nel comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 39/2024 l'espressione ''lavori già effettuati” sia riferibile agli interventi agevolati e non alle prestazioni di tecnici e professionisti connesse ai medesimi, né agli oneri di costruzione ed urbanizzazione dovuti per realizzare le opere, come nemmeno alle spese relative all'installazione di ponteggi.
Le spese strettamente connesse all'intervento
Tanto chiarito, ne consegue che le spese strettamente connesse all'intervento possono rientrare nell'ambito di operatività del comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 39/2024 solo a condizione che, come previsto dalla norma stessa, alla data del 30 marzo 2024, siano state sostenute spese (documentate da fattura) per ''lavori già effettuati'' da intendersi nel senso sopra espresso, ossia come lavori afferenti agli interventi agevolati.
A parere di chi scrive, nonostante la linearità e la condivisibilità della motivazione in linea di principio, si ritiene che la netta separazione delle lavorazioni connesse all’intervento e delle opere è eccessiva e lontana dalla realtà, come già evidenziato in un recente articolo qui pubblicato “Divieto di cessione del credito e sconto in fattura: due casi irrisolti”. Se le spese connesse non rappresentano “lavori già effettuati”, pare del tutto illogico considerare al palo ristrutturazioni edilizie dove tutte le progettazioni e le attività propedeutiche all’intervento sono state completate, i ponteggi sono stati tutti montati, tutti i materiali e i prodotti finiti sono stati acquistati e depositati presso il cantiere in attesa di essere installati (alimentando, peraltro, la dibattuta tesi del materiale a piè d’opera come addendo nel calcolo dello stato di avanzamento lavori). Se a questa interpretazione restrittiva aggiungiamo i paradossi che il comma 5 in commento può determinare con riguardo alla mancata emissione di una fattura (e relativo pagamento) per opere eseguite, siamo di fronte ad una norma decisamente iniqua: è il caso degli interventi praticamente conclusi in un cantiere dove si è deciso, in base a norme lecite, di utilizzare un unico Stato di Avanzamento Lavori con emissione di fattura a conclusione degli stessi dopo la data del 30 marzo 2024. In questo caso limite, le opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura non sarebbero ammesse nonostante tutti i lavori siano stati praticamente realizzati.
Dunque, si spera che le risposte agli interpelli siano state provvisoriamente e incautamente redatte sotto la spinta governativa di una guerra senza limiti all’istituto giuridico della cessione del credito e non guidate da un coerente e razionale rispetto dei princìpi costituzionali a tutela del contribuente. Si auspica, quindi, un intervento più qualificato che possa chiarire questo aspetto.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
www.professionistiintegrati.net
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità