Divieto di compensazione dei crediti: il Dossier ANCE sulla nuova disciplina
Pubblicato il Dossier con i chiarimenti del Fisco sul divieto di compensazione orizzontale in caso di debiti fiscali scaduti superiori a 100mila euro
Dal 1° luglio 2024 sono in vigore le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 94 a 98, legge n. 213/2023) e dai commi 2 e 3 dell’art. 4 del Decreto Superbonus (D.L. n. 39/2024), relative alla disciplina della compensazione dei crediti.
Divieto di compensazione crediti con debiti fiscali sopra i 100mila euro: il Dossier ANCE
Sull’applicazione delle disposizioni, il Fisco ha emanato la Circolare del 28 giugno 2024, n. 16/E, fornendo alcune indicazioni operative che ANCE riporta adesso in un interessante dossier, approfondendo le novità su:
- obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione da AdE per la compensazione dei crediti fiscali;
- divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti scaduti superiori a 100mila euro;
- crediti per i quali opera il divieto di compensazione;
- ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione;
- coordinamento con il il divieto ex art. 31 D.L. n. 78/2010.
Obbligo di compensazione tramite i servizi telematici del Fisco
A partire dal 1° luglio 2024, l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è stato esteso a tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, di qualsiasi natura e importo.
Come sottolinea ANCE,l’obbligo quindi non riguarda più soltanto i modelli F24 a saldo zero. Inoltre si chiarisce che, per i casi “a cavallo” tra la vigenza della vecchia disciplina e l’efficacia della nuova, rileva soltanto la data di esecuzione delle deleghe.
Ciò significa che in caso di:
- prenotazione delle deleghe effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati,
- invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024,
si dovrà sempre procedere alla compensazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Divieto di compensazione orizzontale per debiti superiori a 100mila euro
Il D.L. n. 39/2024 ha sostituito, con effetto dal 1° luglio 2024, l'articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223/2006, che prevede il divieto di procedere alla compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro
La Circolare ha escluso quindi la facoltà per il contribuente di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a tale soglia.
Concorrono al raggiungimento della soglia di 100mila euro:
- le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali;
- i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate;
- gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti;
- gli atti di accertamento esecutivi, se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento;
- le somme accessorie (i.e. sanzioni e interessi).
Tali somme contribuiscono al raggiungimento della citata soglia se:
- i termini di pagamento risultano scaduti;
- non sono in essere provvedimenti di sospensione giudiziale o amministrativa;
- non sono in essere piani di rateazione.
ANCE precisa che:
- i carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, o quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal piano di rateazione;
- in caso di omesso pagamento delle rate scadute che ha comportato la decadenza dal piano di rateazione, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia.
- anche l’adesione del contribuente alla c.d. “Rottamazione-quater”, per la quale sia in essere il pagamento rateale, esclude il concorso delle somme oggetto di definizione al raggiungimento della soglia, sempre a condizione che le rate siano versate nei termini previsti dal piano di rateazione.
- la decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine.
Crediti per i quali opera il divieto di compensazione
Il divieto di compensazione orizzontale dei crediti riguarda sia i crediti di natura erariale che agevolativa quali, a titolo esemplificativo:
- crediti relativi alle imposte erariali;
- credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
- credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);
- crediti relativi a bonus edilizi.
Possono invece essere utilizzati i crediti maturati nei confronti di Inps e Inail.
Tale distinzione comporta che, in presenza di entrambe le tipologie di crediti, qualora operi il divieto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali soggetti a preclusione.
Inoltre, che il divieto di compensazione è un divieto assoluto: anche se il contribuente ha crediti di importo superiore a quello dei debiti scaduti, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto, o quantomeno a pagarlo nella misura sufficiente a ridurre lo stesso sotto la soglia di 100mila euro.
Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione
Il divieto di compensazione viene meno in caso di:
- sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- pagamento delle somme.
Nel caso di debiti scaduti relativi a imposte erariali (e accessori), ANCE ricorda che si conferma la possibilità di pagarli, anche parzialmente - mediante l’utilizzo in compensazione di crediti relativi alle stesse imposte.
In sostanza, occorre che sia i debiti iscritti a ruolo che i crediti compensabili siano relativi a imposte erariali: in tali casi potrà procedersi al pagamento degli stessi mediante compensazione. In tutti gli altri casi, invece, il pagamento dovrà avvenire senza compensazione.
Coordinamento con il il divieto ex art. 31 D.L. n. 78/2010
Infine, la circolare chiarisce i rapporti tra il “nuovo” divieto di compensazione in vigore dal 1° luglio e il divieto di compensazione di cui all’art. 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010, che rimane in vigore.
Quest’ultima disposizione vieta la compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.
La nuova normativa ha una portata più ampia perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.
Mentre, infatti, la presenza di debiti relativi a imposte erariali superiori a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali, un debito maggiore a 100mila euro inibisce la compensazione di crediti di qualsiasi natura.
Documenti Allegati
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