Nuova patente a punti in edilizia: un approfondimento dettagliato
A breve entrerà in vigore il sistema introdotto con il Decreto PNRR 4, obbligatorio per le imprese operanti nel settore edile. Vediamo come funziona
A partire dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore la patente a punti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sul lavoro e contrastare i possibili illeciti.
Nuova patente a punti cantieri edili: come funziona?
Nello specifico, con la nuova normativa viene sostituito l'art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro), ed è prevista l’istituzione di una “patente” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di alcuni soggetti.
Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni rilevanti riguardanti:
- il sistema di punti;
- i destinatari dell'obbligo e le esclusioni;
- le violazioni e le sanzioni;
- gli aspetti pratici del nuovo sistema.
Patente a punti in edilizia: obblighi e finalità
Motivazioni e obiettivi
Introdotta con l'art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in legge n. 56/2024, la patente a punti in edilizia nasce con l’obiettivo di aumentare la sicurezza nei cantieri, con una diminuzione degli incidenti sul lavoro, tramite un sistema qualificante per le imprese edilizie.
Chi è obbligato
La patente a punti è obbligatoria per tutte le imprese che operano nel settore delle costruzioni, mentre restano esclusi i soggetti:
- che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
- in possesso dell’attestazione SOA prevista dal codice dei contratti pubblici.
Successivamente, l’obbligo verrà esteso anche ad altri settori.
Modalità di rilascio
La patente, in formato digitale, è rilasciata dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti, che possono essere anche autocertificati:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TUSL;
- possesso di DURC in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e potrà essere richiesta solo dopo che saranno decorsi 12 mesi dal provvedimento di revoca.
Decorrenza e modalità di applicazione
Data di inizio
Il sistema della patente a punti entrerà ufficialmente in vigore il 1° ottobre 2024, dandocosì modo dalle imprese di adeguarsi alle nuove normative e mettersi in regola con gli adempimenti necessari.
Come funziona il sistema a punti
Ad ogni impresa edile verrà assegnato un punteggio iniziale di 30 punti, che possono essere detratti in caso di violazioni o sanzioni. Nel caso in cui si abbiano meno di 15 crediti, non sarà possibile operare, fatto salvo il completamento delle attività in corso di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori.
Violazioni che comportano la decurtazione dei punti
Con l’art. 29 è stato aggiunto al Testo Unico Sicurezza Lavoro il nuovo Allegato I-bis nel quale sono definite le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Qualora durante lo stesso controllo siano accertate più violazioni, il numero di crediti decurtati non eccede il doppio di quello previsto per la violazione più grave.
Ecco la tabella delle violazioni:
FATTISPECIE | DECURTAZIONE DI CREDITI | |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento: | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto: | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organiz- zative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento: | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, lettera
a), del decreto- legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, lettera
b), del decreto- legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, lettera
c), del decreto- legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: |
1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’asten- sione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente
dell’impresa, occorso a seguito di
viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: |
8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente
dell’impresa, occorso a seguito di
viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: |
15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 10 |
Infine se l’impresa o i lavoratori autonomi operano con meno di 15 punti, è prevista una sanzione amministrativa dell’importo del 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6mila euro, insieme a:
- procedura di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza
- esclusione per 6 mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici.
Recupero crediti e incentivi
Con decreto attuativo del MLPS e sentito l’INL, verranno individuati i criteri per l’attribuzione di ulteriori crediti e per il recupero di quelli decurtati.
Procedure di controllo e monitoraggio
Il monitoraggio e il controllo della patente a punti sono affidati all’INL, che entro il 30 settembre 2025 avvierà il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti, trasmettendo al MLPS i dati raccolti.
Conclusioni
Sebbene le imprese vedano il sistema come un ulteriore appesantimento burocratico, l'introduzione della patente a punti potrebbe promuovere di fatto un approccio più responsabile e trasparente basato su:
- miglioramento della sicurezza: riduzione degli infortuni sul lavoro e miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri.
- maggiore trasparenza: una gestione più trasparente e corretta delle attività amministrative e fiscali (ad esempio DURC e DURF)
- pene più severe: oltre ai punti, l’irrogazione di sanzioni amministrative rilevanti dovrebbe scoraggiare comportamenti scorretti e promuovere quelli virtuosi.