Nuova patente a punti in edilizia: un approfondimento dettagliato

A breve entrerà in vigore il sistema introdotto con il Decreto PNRR 4, obbligatorio per le imprese operanti nel settore edile. Vediamo come funziona

di Redazione tecnica - 17/07/2024

A partire dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore la patente a punti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sul lavoro e contrastare i possibili illeciti.

Nuova patente a punti cantieri edili: come funziona?

Nello specifico, con la nuova normativa viene sostituito l'art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro), ed è prevista l’istituzione di una “patente” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di alcuni soggetti.

Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni rilevanti riguardanti:

  • il sistema di punti;
  • i destinatari dell'obbligo e le esclusioni;
  • le violazioni e le sanzioni;
  • gli aspetti pratici del nuovo sistema.

 

Patente a punti in edilizia: obblighi e finalità

Motivazioni e obiettivi

Introdotta con l'art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in legge n. 56/2024, la patente a punti in edilizia nasce con l’obiettivo di aumentare la sicurezza nei cantieri, con una diminuzione degli incidenti sul lavoro, tramite un sistema qualificante per le imprese edilizie.

Chi è obbligato

La patente a punti è obbligatoria per tutte le imprese che operano nel settore delle costruzioni, mentre restano esclusi i soggetti:

  • che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
  • in possesso dell’attestazione SOA prevista dal codice dei contratti pubblici.

Successivamente, l’obbligo verrà esteso anche ad altri settori.

Modalità di rilascio

La patente, in formato digitale, è rilasciata dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti, che possono essere anche autocertificati:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TUSL;
  • possesso di DURC in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e potrà essere richiesta solo dopo che saranno decorsi 12 mesi dal provvedimento di revoca.

Decorrenza e modalità di applicazione

Data di inizio

Il sistema della patente a punti entrerà ufficialmente in vigore il 1° ottobre 2024, dandocosì modo dalle imprese di adeguarsi alle nuove normative e mettersi in regola con gli adempimenti necessari.

Come funziona il sistema a punti

Ad ogni impresa edile verrà assegnato un punteggio iniziale di 30 punti, che possono essere detratti in caso di violazioni o sanzioni. Nel caso in cui si abbiano meno di 15 crediti, non sarà possibile operare, fatto salvo il completamento delle attività in corso di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori.

Violazioni che comportano la decurtazione dei punti

Con l’art. 29 è stato aggiunto al Testo Unico Sicurezza Lavoro il nuovo Allegato I-bis nel quale sono definite le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Qualora durante lo stesso controllo siano accertate più violazioni, il numero di crediti decurtati non eccede il doppio di quello previsto per la violazione più grave.

Ecco la tabella delle violazioni:

  FATTISPECIE DECURTAZIONE DI  CREDITI
1 Omessa  elaborazione  del  documento  di  valutazione  dei  rischi: 5
2 Omessa  elaborazione  del  Piano  di  emergenza  ed  evacuazione: 3
3 Omessi  formazione  e  addestramento: 2
4 Omessa  costituzione  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  o  nomina  del relativo  responsabile: 3
5 Omessa  elaborazione  del  piano  operativo  di  sicurezza: 3
6 Omessa  fornitura  del  dispositivo  di  protezione  individuale  contro  le  cadute dall’alto: 2
7 Mancanza  di  protezioni  verso  il  vuoto: 3
8 Mancata  installazione  delle  armature  di  sostegno,  fatte  salve  le  prescrizioni desumibili  dalla  relazione  tecnica  sulla  consistenza  del  terreno: 2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e  procedurali  idonee  a  proteggere  i  lavoratori  dai  conseguenti  rischi: 2
10 Presenza  di  conduttori  nudi  in  tensione  in  assenza  di  disposizioni  organiz- zative  e  procedurali  idonee  a  proteggere  i  lavoratori  dai  conseguenti  rischi: 2
11 Mancanza  di  protezione  contro  i  contatti  diretti  e  indiretti  (impianto  di  terra, interruttore  magnetotermico,  interruttore  differenziale): 2
12 Omessa   vigilanza   in   ordine   alla   rimozione   o   modifica   dei   dispositivi   di sicurezza  o  di  segnalazione  o  di  controllo: 2
13 Omessa  notifica  all’organo  di  vigilanza  prima  dell’inizio  di  lavori  che  possono comportare  il  rischio  di  esposizione  all’amianto: 1
14 Omessa  valutazione  dei  rischi  derivanti  dal  possibile  rinvenimento  di  ordigni bellici  inesplosi  ai  sensi  dell’articolo  28: 3
15 Omessa  valutazione  del  rischio  biologico  e  da  sostanze  chimiche: 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo  31  luglio  2020,  n.  101: 3
17 Omessa  valutazione  del  rischio  di  annegamento: 2
18 Omessa  valutazione  dei  rischi  collegati  a  lavori  in  pozzi,  sterri  sotterranei  e gallerie: 2
19 Omessa  valutazione  dei  rischi  collegati  all’impiego  di  esplosivi: 3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  14  settembre  2011,  n.  177: 1
21 Condotta  sanzionata  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto- legge  22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
aprile  2002,  n.  73:
1
22 Condotta  sanzionata  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto- legge  22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
aprile  2002,  n.  73:
2
23 Condotta  sanzionata  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  lettera  c),  del  decreto- legge  22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
aprile  2002,  n.  73:
3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge
22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2002,  n.  73,  in  aggiunta  alle  condotte  di  cui  ai  numeri  21,  22  e  23:
1
25 Infortunio  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  occorso  a  seguito  di  viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’asten- sione  dal  lavoro  per  più  di  60  giorni: 5
26 Infortunio  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  occorso  a  seguito  di  viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente
decreto,  che  comporti  una  parziale  inabilità  permanente  al  lavoro:
8
27 Infortunio  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  occorso  a  seguito  di  viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente
decreto,  che  comporti  un’assoluta  inabilità  permanente  al  lavoro:
15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione  delle  norme  sulla  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  di  cui  al presente  decreto: 20
29 Malattia  professionale  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  derivante  dalla violazione  delle  norme  sulla  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  di  cui  al presente  decreto: 10

Infine se l’impresa o i lavoratori autonomi operano con meno di 15 punti, è prevista una sanzione amministrativa dell’importo del 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6mila euro, insieme a:

  • procedura di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza
  • esclusione per 6 mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici.

Recupero crediti e incentivi

Con decreto attuativo del MLPS e sentito l’INL, verranno individuati i criteri per l’attribuzione di ulteriori crediti e per il recupero di quelli decurtati.

Procedure di controllo e monitoraggio

Il monitoraggio e il controllo della patente a punti sono affidati all’INL, che entro il 30 settembre 2025 avvierà il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti, trasmettendo al MLPS i dati raccolti.

Conclusioni

Sebbene le imprese vedano il sistema come un ulteriore appesantimento burocratico, l'introduzione della patente a punti potrebbe promuovere di fatto un approccio più responsabile e trasparente basato su:

  • miglioramento della sicurezza: riduzione degli infortuni sul lavoro e miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri.
  • maggiore trasparenza: una gestione più trasparente e corretta delle attività amministrative e fiscali (ad esempio DURC e DURF)
  • pene più severe: oltre ai punti, l’irrogazione di sanzioni amministrative rilevanti dovrebbe scoraggiare comportamenti scorretti e promuovere quelli virtuosi.

 

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