Lavori tra 2024 e 2025 e bonus edilizi: occhio ai pagamenti con riserva
In base al criterio di competenza, le imprese accedono alle detrazioni edilizie in relazione al momento in cui accettano le opere. Ma se il contratto d’appalto prevede clausole “con riserva” servirà un nuovo accordo per risolvere l’intoppo
Ho letto con interesse un articolo da voi recentemente pubblicato, dal quale emerge che chi percepisce redditi d’impresa può accedere all’Ecobonus anche se i lavori termineranno nel 2025, quindi dopo la data di scadenza della detrazione. Vorrei però un chiarimento riferito al mio specifico caso, che non saprei come leggere accostato al vostro articolo.
La mia azienda, infatti, è proprietaria di un edificio sul quale sono in corso lavori che si prolungheranno oltre il 2024, e per i quali abbiamo già pagato varie somme all’impresa esecutrice. In particolare, abbiamo versato il 10% a titolo di acconto, e in più abbiamo pagato alcune rate in relazione a parti di lavorazioni già eseguite. Secondo quanto da voi scritto, visto che quanto pagato riguarda opere accettate (anche se parzialmente) nel 2024, su tali somme avremmo diritto all’Ecobonus. Tuttavia, nel contratto è presente una clausola in base alla quale “le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono essere rettificate e corrette”. E non solo, perché la stessa clausola dichiara che gli importi in acconto non hanno valore di accettazione. Tale clausola con cui la direzione dei lavori si “riserva” di contestare l’importo delle rate ci impedisce di attivare il meccanismo per il quale le opere realizzate (e pagate) nel 2024 transitano sotto l’ombrello dell’Ecobonus? Se sì, come possiamo rimediare?
L’Esperto risponde
Le tempistiche per accedere ai bonus edilizi si fanno sempre più strette. Mancano poco più di 5 mesi, infatti, all’uscita di scena tanto dell’Ecobonus quanto del Sismabonus, che rappresentano per le imprese la soluzione di risparmio fiscale più interessante (se non l’unica, a volte) nella realizzazione di interventi edilizi. Ciò in quanto dette detrazioni, a differenza del Superbonus, possono essere sfruttate anche da chi percepisce redditi d’impresa, per lavori eseguiti su qualsiasi bene immobile.
L’articolo cui fa riferimento il gentile lettore (Ecobonus e Sismabonus: fine lavori oltre il 2024, ok ai bonus edilizi - LavoriPubblici) ha illustrato cosa voglia dire, nel pratico, accedere a tali bonus a pochi mesi dalla loro scadenza, evidenziando come il 31 dicembre 2024 non rappresenti la data entro la quale dover terminare i lavori. I bonus, infatti, spettano in relazione alle spese sostenute, cosicché le percentuali di detrazione operano in relazione a tutte quelle sopportate entro il 31 dicembre 2024. Ma per le imprese la situazione è particolarmente delicata, dato che il concetto di “sostenimento delle spese” deve fare i conti con il criterio di competenza, cosicché le spese si possono considerare effettivamente sostenute solo nel momento in cui le opere vengono accettate dal committente.
Il quesito sollevato dal gentile lettore mette in luce un ulteriore elemento di difficoltà, dato che tutti i ragionamenti teorici si scontrano inevitabilmente non solo con la realtà pratica del cantiere (tra tempistiche di realizzazione più o meno lunghe e materiali più o meno reperibili), ma anche con la realtà delle “carte”. Nel complesso mondo dei bonus edilizi, cioè, tutto quanto vale “in teoria” potrebbe non valere più se anche solo una clausola del contratto d’appalto prevede, come nel caso descritto, pagamenti con riserva, ai quali diventa complicato collegare il concetto di accettazione delle opere.
L’accettazione delle opere
In breve, il meccanismo in base al quale imprese e società possono accedere all’Ecobonus (o al Sismabonus) anche per quegli interventi realizzati a cavallo tra il 2024 e il 2025 scatta solo in relazione alle lavorazioni accettate entro il 31 dicembre 2024.
Ciò non significa, però, che tutte le opere debbano essere state pagate entro tale data. Infatti, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il momento di ultimazione dei lavori (che l’art. 109 del Tuir, co. 2, lett. b) fa coincidere con quello del sostenimento delle spese in caso di soggetti d’impresa) è da individuare nel momento dell’accettazione senza riserve, da parte del committente, dell’opera compiuta. È poi l’art. 1666 cc a prevedere che l’accettazione delle opere può riguardare anche singole partite, dando la possibilità, come correttamente rileva il gentile lettore, di scontare con i bonus almeno la parte di opere realizzate nel 2024.
È evidente, però, che quando le opere non possono dirsi accettate, queste non potranno allora essere considerate “ultimate” nel senso del Tuir, e a cascata neanche potranno dirsi “sostenute” le spese, anche se i pagamenti sono stati già erogati, con conseguente fuoriuscita dal bonus.
I pagamenti con riserva
La clausola riportata dal gentile lettore pone un problema proprio in questi termini, nel senso che mette in discussione l’effettività dell’accettazione delle opere. In parole povere, dalla formulazione del contratto d’appalto sembra che, a tutela del committente, i pagamenti già erogati per la parte di opere già eseguite possano essere sempre passibili di variazione ad opera della direzione dei lavori, cosa che di solito può avvenire a fronte di accertamenti specifici attivati proprio dal Direttore dei lavori.
Si tratta di una situazione in cui, in sintesi, viene esplicitamente sottoscritto da entrambe le parti che il pagamento dei lavori realizzati non equivale di per sé a un’accettazione totale degli stessi, ma piuttosto a un’accettazione “con riserva”, in quanto il Direttore dei lavori potrebbe rilevare elementi tali da far variare il prezzo o richiedere comunque alcune modifiche anche a fronte di pagamenti già avvenuti.
Una tale clausola, purtroppo, mette in crisi il meccanismo di cui sopra, rendendo difficile individuare una data di accettazione delle opere precedente al 31 dicembre 2024, tale così da permettere l’operatività dell’Ecobonus in relazione a dette somme.
L’importanza del contratto
Una conclusione del tutto analoga deve essere fatta per quanto riguarda gli acconti, sui quali il contratto d’appalto del caso presentato è ancora più netto. È infatti previsto, a detta del lettore, che il pagamento delle rate in acconto non assume alcun valore di accettazione delle opere, cosicché anche il 10% del prezzo totale dell’appalto già versato non potrebbe ricadere sotto l’ombrello della detrazione edilizia, a meno che il cantiere non chiuda definitivamente entro il 2024, cosa che il lettore dichiara non essere possibile.
La situazione in cui si trova, di conseguenza, è utile a chiarire un punto fondamentale, che gli interessati ad Ecobonus e Sismabonus devono tenere in debita considerazione proprio adesso che la scadenza si avvicina. Ci si riferisce al fatto che ogni ragionamento, per quanto basato su un’approfondita conoscenza della normativa fiscale e del mondo edilizio, deve poi essere calato all’interno delle singole situazioni particolari. Bisogna, cioè, sempre e comunque valutare l'operazione nel suo insieme, ad esempio andando a verificare con attenzione che cosa prevede il contratto d'appalto.
Cosa fare
Stando così le cose, sembra che l’unica strada percorribile dal gentile lettore per avere ancora qualche chance di agevolare i lavori con l’Ecobonus sia quella di proporre una modifica del contratto d’appalto all’impresa esecutrice. In particolare, potrebbe essere redatto un addendum tale da rendere nulla la clausola che prevede i pagamenti con riserva, “riattivando” i meccanismi sopra illustrati.
Percorrere tale strada, comunque, non è semplice. Innanzitutto perché è necessario tornare al tavolo delle trattazioni con l’impresa esecutrice, che non è detto che intenda collaborare. Secondariamente perché tale operazione dovrebbe avvenire il prima possibile, dato l’avvicinarsi del 31 dicembre 2024.
In ogni caso, considerato che simili clausole di pagamento con riserva sono tendenzialmente inserite a vantaggio del committente, che grazie ad esse può opporsi alla realizzazione delle opere in qualsiasi momento durante i lavori e a prescindere da quanto già versato, potrebbero esserci buoni margini affinché l’impresa appaltatrice acconsenta a stipulare un addendum in questi termini.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it