Decreto Salva Casa: il Senato al lavoro per l’approvazione

Al Senato in Commissione Ambiente e lavori pubblici si discute il disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024 per l’approvazione definitiva

di Redazione tecnica - 23/07/2024

Nella giornata di oggi, al Senato, la Commissione Ambiente e lavori pubblici ha in agenda l'avvio dell'esame del disegno di conversione in legge del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), approvato la settimana scorsa dalla Camera dei Deputati. La discussione dovrebbe essere una mera formalità a cui seguirà il voto di approvazione (tramite fiducia) che consentirà la chiusura dei lavori per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nei tempi stabiliti.

Decreto Salva Casa: gli articoli modificati del Testo Unico Edilizia

Considerato che la scadenza del Decreto Legge cade di domenica (28 luglio 2024), il voto conclusivo arriverà entro e non oltre il 26 luglio, in modo da poter procedere con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del giorno successivo (difficile) o di lunedì 29 luglio. Se al Senato decidessero di velocizzare ulteriormente i tempi, si potrebbe procedere con il voto già il 24 luglio in modo da inviare il testo per la pubblicazione in Gazzetta entro il 26 luglio.

Non ci sono dubbi sulle nuove modifiche apportate d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che ne uscirà profondamente rinnovato dopo il passaggio parlamentare per la conversione in legge del Salva Casa.

Ecco gli articoli del d.P.R. n. 380/2001 (qui il testo a fronte) sui quali è intervenuto il D.L. n. 69/2024.

Articolo

Rubrica

Comma

Argomento

2-bis

Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

1-quater (nuovo comma inserito dal Parlamento nel ddl di conversione)

Sottotetti

6

Edilizia libera

1, lett b-bis) e b-ter)

VePA e Pergotende

9-bis

Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

1-bis e 1-ter (nuovo comma inserito dal Parlamento nel ddl di conversione)

Stato legittimo

10

Interventi subordinati a permesso di costruire

2

Leggi regionali

23-ter

Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante

1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 3

Semplificazioni cambio d'uso

24

Agibilità

5-bis, 5-er, 5-quater (nuovi commi inseriti dal Parlamento nel ddl di conversione)

Deroghe mini appartamenti

31

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

3 e 5

Procedimento demolitorio

32

Determinazione delle variazioni essenziali

3

 

34-bis

Tolleranze costruttive

1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis, 3-ter

 

34-ter

Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo

1, 2, 3 e 4

Nuovo articolo inserito dal Parlamento nel ddl di conversione

36

Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità

1

 

36-bis

Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

 

Nuovo articolo inserito dal Governo e poi modificato dal Parlamento

37

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività

1 e 4

 

La struttura e le novità del Salva Casa

Con le modifiche apportate dal Parlamento, il Salva Casa avrà una struttura composta da 5 articoli (anziché i 4 predisposti da Palazzo Chigi):

  • art. 1 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • art. 2 - Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19
  • art. 2-bis - Disposizioni a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (nuovo articolo)
  • art. 3 - Norme finali e di coordinamento
  • art. 4 - Entrata in vigore

In sede di conversione in legge è stato inserito il nuovo art. 2-bis che dispone:

“Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefìci previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero l’accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’intervento edilizio”.

All’art. 3 del Salva Casa è stato inserito il comma 4-bis che prevede:

Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell’articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito”.

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