Pergotende e VePA: cosa cambia dopo il Salva Casa
Dopo le modifiche apportate dalla Camera al ddl conversione del D.L. n. 69/2024, cambiano le disposizioni contenute all’art. 6, comma 1, lettere b-bis) e b-ter) del d.P.R. n. 380/2001
Dopo le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) cambiano le disposizioni previste per gli interventi di edilizia libera (art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia) ed, in particolare, per le vetrate panoramiche (VePA) e le pergotende.
Pergotende e VePA: le modifiche apportate dalla Camera
Si dovrà attendere l’ultimo passaggio parlamentare prima dell’approvazione definitiva e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Salva Casa ma, considerate le tempistiche, possono ormai considerarsi definitive le modifiche apportate all’art. 6, comma 1, lettere b-bis) e b-ter) del Testo Unico Edilizia, sulle quali può essere opportuno visualizzare la versione vigente e quella che arriverà a breve.
Testo vigente dal 30 maggio 2024 post D.L. n. 69/2024 |
Testo modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 69/2024 (in corso di approvazione al Senato) |
Art. 6 (Attività edilizia libera) |
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1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (…) i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: |
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (…) i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: |
b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge o di porticati rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche; |
b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche; |
b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche; |
b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche; |
Pergotende: cosa è cambiato
Dopo le modifiche volute dalla Camera dei Deputati, sono stati ulteriormente ampliati i margini dell’edilizia libera. Anche le pergole bioclimatiche sono state ritenute ex lege non impattanti. Si tratta di strutture dotate di copertura composta da lamelle orientabili, in grado di proteggere dagli agenti atmosferici, pioggia, sole o vento.
Alla luce dell’emendamento approvato le tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile potranno essere realizzate in regime di edilizia libera.
Anche le pergotende dovranno essere addossate o annesse agli immobili “anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”.
Gli interventi edilizi in questione, per rientrare nel regime di edilizia libera:
- non dovranno determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
- dovranno, altresì, avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente.
VePA: cosa è cambiato
Anche le vetrate panoramiche amovibili potranno essere realizzate in edilizia libera anche sui porticati. Non rientrano però in regime di edilizia libera i porticati «gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche».
Lascia qualche perplessità l’impossibilità di collocare in regime di edilizia libera le vetrate panoramiche su fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, da una prima lettura questa limitazione potrebbe lasciare fuori dal perimetro dell’edilizia libera la quota più interessante di questi interventi.