Testo Unico Edilizia e Salva Casa: ecco il dossier e la nota di lettura definitivi

Prima dell’approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024, il Senato ha predisposto il dossier riepilogativo e la nota di lettura

di Redazione tecnica - 24/07/2024

Il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) può ormai considerarsi terminato. Dopo l’approvazione della Camera (con voto di fiducia) resta l’ultima “formalità” rappresentata dal voto del Senato che arriverà con voto di fiducia entro oggi. Il disegno di legge è atteso in aula oggi ed è stato anticipato che qualora il Governo ponesse la questione di fiducia (altamente probabile), la Capigruppo ha convenuto di attribuire 55 minuti per la discussione sulla fiducia in base a specifiche richieste dei Gruppi. Poi seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama.

Le modifiche al Testo Unico Edilizia dal Decreto

Nel frattempo sono stati pubblicati il dossier predisposto dai Centri Studio di Camera e Senato e la nota di lettura propedeutici per la conversione in legge del Decreto Salva Casa.

Considerate le tempistiche (il D.L. scade il 28 luglio 2024 che cade di domenica), possono ormai considerarsi definitive anche le modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che ne esce profondamente rinnovato con nuove interessanti disposizioni.

Al fine di comprendere queste modifiche è sempre utile leggere attentamente le osservazioni predisposte nell’ultimo dossier del Senato (in allegato) che riguardano:

  • il recupero dei sottotetti;
  • l’estensione dei casi di edilizia libera (VePA e pergotende);
  • la modifica della disciplina sullo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;
  • il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare;
  • le integrazioni che riguardano l’agibilità degli edifici;
  • la possibilità di prorogare il termine ordinario per la demolizione e il ripristino dei luoghi;
  • l’aggiunta, tra gli interessi da considerare nella delibera del consiglio comunale che deroga al generale obbligo di demolizione, di quelli culturali e paesaggistici previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti;
  • la facoltà, per l’amministrazione comunale, di alienazione del bene e dell'area di sedime acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio per interventi eseguiti in assenza di permesso a costruire o in totale difformità dello stesso nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi pubblici, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive;
  • l’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, in considerazione della procedura di sanatoria introdotta dal nuovo art. 36-bis del TUE;
  • una disciplina speciale di tolleranza, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024;
  • una disciplina finalizzata a regolare casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo;
  • le modifiche all’art. 36 del TUE volte a limitarne l’applicazione alle ipotesi di assenza di permesso di costruire, o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa;
  • l’introduzione, in ambito di accertamento di conformità, di una sanatoria semplificata per le ipotesi di parziale difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32 del TUE;
  • l’introduzione delle conseguenti norme di coordinamento all’articolo 37 del TUE.

L’art. 1, comma 2, del D.L. n. 69/2024 dispone che le entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai seguenti articoli del TUE:

  • 31, comma 5, secondo e quarto periodo (alienazione del bene acquisito dalla P.A.);
  • 34-ter (sanzioni per la sanatoria degli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della Legge n. 10/1977), e che non sono riconducibili ai casi di cui all’art. 34-bis);
  • 36-bis, commi 5 e 5-bis (sanzioni per l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

siano utilizzate, per un terzo:

  • per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all’articolo 44-bis del Decreto-Legge n. 201/2011;
  • per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all’incremento dell’offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale;
  • per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico.

Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19

L’art. 2, comma 1, del D.L. n. 69/2024 prevede che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l’emergenza Covid e mantenute in esercizio al 30 maggio 2024 possano rimanere installate, in deroga alle norme vigenti, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità. Restato salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il successivo comma 2, per le predette finalità, dispone che gli interessati presentino una comunicazione di inizio lavori asseverata e che resta, comunque, ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera con le prescrizioni e i requisiti previsti.

I commi 3 e 4 prevedono che nella comunicazione siano indicate:

  • le comprovate e obiettive esigenze;
  • l'epoca di realizzazione della struttura, dimostrata con apposita documentazione o con la dichiarazione di un tecnico incaricato (la stessa prevista all’art. 9-bis, comma 1-bis, del TUE).

Il comma 5 stabilisce che l'applicazione di queste disposizioni:

  • non può comportare limitazione dei diritti dei terzi;
  • non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

Il nuovo art. 2-bis, introdotto dalla Camera dei Deputati, si applica alle unità immobiliari e agli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 1457/1963 a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Per tali unità ed edifici viene previsto che il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, o l'accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del contributo, tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento di realizzazione dell'intervento edilizio.

Norme finali e di coordinamento

L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 69/2024 esclude l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024, che rientrino nei limiti delle nuove tolleranze costruttive.

Il comma 2 specifica che la nuova disciplina relativa alle tolleranze costruttive e della sanatoria semplificata di cui al nuovo art. 36-bis (ad eccezione delle sanzioni) è applicabile, in quanto compatibile, anche alle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni possono dichiarare le menzionate tolleranze con personale proprio deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell’edilizia o avvalendosi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi, provvedendo ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 integra l'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, relativo alla definizione delle procedure per il trasferimento di immobili dello Stato a titolo non oneroso agli enti territoriali, introducendovi il comma 7-bis. Il nuovo comma prevede che in caso di trasferimento dallo Stato all’ente territoriale di un bene già utilizzato dall’ente territoriale a titolo oneroso, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti all’ente territoriale in misura pari alle entrate erariali a cui lo Stato rinuncia con il trasferimento della proprietà del bene, limitatamente alle annualità pregresse, deve essere stabilita con lo stesso decreto di riduzione delle risorse da parte del MEF in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto.

Il comma 4 esclude il diritto alla restituzione di somme già versate alle amministrazioni, a titolo di sanzione o di oblazione sulla base della normativa vigente, in capo ai soggetti che richiedono il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.

Il comma 4-bis stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 36-bis TUE (introdotto dall’articolo 1, comma 1, lett. h), del presente decreto-legge) si applichino anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 sulla base di un titolo rilasciato all’ente locale interessato senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. Sono comunque esclusi gli interventi che hanno conseguito un titolo abilitativo - a qualsiasi titolo rilasciato o assentito - in sanatoria.

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