Eliminazione barriere architettoniche 2024-2025: detrazione, spesa massima, durata e opzioni alternative
Le possibilità per utilizzare la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la sua durata, sconto e cessione del credito
Nonostante il suo depotenziamento avviato a fine 2023 e terminato a maggio 2024, il bonus 75% previsto dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per l’eliminazione delle barriere architettoniche, resta ancora un’ottima possibilità per ridurre i costi dell’investimento.
In questo approfondimento proveremo a definire tutto quello che occorre sapere per l’utilizzo di questa detrazione fiscale.
Gli interventi agevolabili
Come anticipato, la detrazione fiscale è prevista dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio che, però, ha subito un vero e proprio taglio:
- prima con il D.L. n. 212/2023, convertito senza modificazioni dalla Legge n. 17/2024;
- poi con il D.L. n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024.
A partire dal 28 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023), il bonus 75% può essere utilizzato sulle spese documentate e pagate tramite bonifico parlante fino al 31 dicembre 2025, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente:
- scale;
- rampe;
- ascensori;
- servoscala;
- piattaforme elevatrici.
Si tratta, dunque, di eliminazione di barriere “verticali”, mentre quelle orizzontali (infissi, piatti doccia, porte, …) sono stati completamente esclusi.
Aliquota e spese ammissibili
Diversamente dal bonus “cugino” di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), la detrazione di cui all’art. 119-ter del Decreto Rilancio è applicata nella misura del 75%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione è calcolata su una spesa massima ammissibile di:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
N.B.: nel caso di edificio composto (ad esempio) da 10 unità immobiliari, il calcolo della spesa massima ammissibile è il seguente: 8 x 40.000 euro + 2 x 30.000 euro = 380.000 euro.
Requisiti e approvazione dei lavori
Colmando un vuoto o “dubbio” normativo, il D.L. n. 212/2023 ha previsto che per avere accesso a questa detrazione fiscale serva una apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) che dimostri il rispetto dei requisiti minimi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
In deroga a quanto previsto nel Libro III, Titolo VII del Codice Civile, nel caso in cui l’intervento riguardi un edificio in condominio, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
Opzioni alternative alla detrazione fiscale
Per il bonus 75% barriere architettoniche è ancora possibile esercitare le opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio ma con alcune indicazioni e limitazioni da ricordare.
Intanto, occorre ricordare che le opzioni alternative possono essere utilizzate sulle detrazioni maturate entro il 31 dicembre 2024. In secondo luogo il D.L. n. 212/2023 e il D.L. n. 39/2024 hanno previsto alcune importanti confini per l’utilizzo dello sconto in fattura e della cessione del credito. Per comprenderle è necessario riepilogare la storia normativa a partire dal D.L. n. 11/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38/2023 che ha avviato il percorso di smantellamento delle opzioni alternative alla detrazione diretta.
In particolare, l’art. 2 del D.L. n. 11/2023 ha previsto:
- al comma 1 lo stop definitivo al meccanismo delle opzioni alternative;
- al comma 1-bis, una deroga che ne avrebbe consentito l’utilizzo per il bonus 75% barriere architettoniche.
Successivamente è arrivato il D.L. n. 212/2023 che, tra le altre cose, con l’art. 3, comma 1, lettera a), ha modificato il citato comma 1-bis, prevedendo:
- che la deroga per l’utilizzo indiscriminato delle opzioni alternative sul bonus 75% barriere architettoniche valesse sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- una nuova deroga valida sulle spese sostenute dall’1 gennaio
2024, da:
- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- una deroga per le spese sostenute in relazione agli interventi
per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Ma, attenzione, la storia normativa non termina qui. Con il D.L. n. 39/2024 il Governo decide di intervenire nuovamente sull’argomento (e non solo) e con l’art. 1, comma 4, dispone che le citate deroghe di cui all’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 11/2023 (come modificato dal D.L. n. 212/2023) si applicano in relazione alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024). La deroga continuerebbe ad applicarsi alle spese sostenute dal 31 marzo 2024 in relazione agli interventi per i quali in data antecedente alla stessa data:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.