Equo compenso, BIM, affidamento diretto: le proposte ANCI di modifica al Codice Appalti 2023
Il contributo dell'Associazione su alcune criticità del Codice con le relative proposte emendative. Si chiede la disapplicazione della Legge n. 49/2023
Dopo la riunione dello scorso 1° luglio presso il MIT, un incontro che può essere considerato come il preludio alla concreta revisione del Codice dei Contratti Pubblici, le parti coinvolte sono state invitate a produrre le proprie osservazioni e proposte di modifica al d.Lgs. n. 36/2023.
Revisione Codice Appalti: le osservazioni e le proposte di ANCI
Una consultazione resa necessaria dalle numerose richieste giunte da istituzioni, associazioni, stakeholders, operatori del settore e stazioni appaltanti. Tra queste voci, quella degli enti locali, rappresentati dall’ANCI, che ha pubblicato un interessante documento contenente i punti critici, alcune segnalazioni di disallineamento normativo e delle proposte di modifica.
Le questioni affrontate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani riguardano i seguenti ambiti:
- Equo compenso;
- Indicazione e verifica CCNL;
- Consegna in via d’urgenza anche in pendenza della conclusione delle verifiche sui requisiti;
- Qualificazione OE per LLPP;
- Progettazione semplificata per le manutenzioni;
- Metodo di calcolo dell’anomalia;
- Qualificazione SA per affidamento, esecuzione, ppp;
- Affidamento diretto per concessioni/ppp;
- Aumento della soglia BIM.
Equo compenso
Spiega ANCI che l’entrata in vigore della L.49/2023 ha creato una situazione di incertezza a causa del mancato coordinamento con il Codice dei contratti pubblici, che:
- all’art.41, comma 15, prevede che i corrispettivi sono utilizzati “ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”
- all’art. 1 dell’All. I.13 conferma che i corrispettivi sono “da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura” e rinvia al DM 17.06.2016. Il DM precisa che “il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori” e che i corrispettivi “possono essere utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento”.
Per superare l’incertezza applicativa ANCI propone di modificare l’art. 8:
- al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- dopo il comma 3 è inserito il comma: “4. Le disposizioni della legge 21 Aprile 2023, n. 49 non si applicano alle procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, anche nell’ambito di un appalto integrato, nonché degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, disciplinate dal presente decreto”.
Indicazione e verifica CCNL
Per quanto riguarda l’obbligo previsto dall’art. 11 in capo alla stazione appaltante, di individuare un unico CCNL, secondo l’Associazione rischia di essere foriero di contenzioso, sia per la difficoltà di individuare il corretto codice ATECO collegato al CPV sia per la presenza, negli stessi settori, di diversi contratti, regolarmente sottoscritti e aventi le caratteristiche richieste dall’art. 11, ma che possono dipendere dalla dimensione o dalla configurazione dell’azienda.
A tale complessità si aggiungono le difficoltà connesse alla richiesta verifica di equivalenza, posta in capo alla Stazione appaltante, sui contenuti sia normativi che economici dei diversi contratti.
Si propongono quindi le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, dopo le parole “gli enti concedenti indicano”, le parole: “il contratto collettivo applicabile” sono sostituite con le seguenti: “, con l’ausilio, ove richiesto, delle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, uno o più contratti collettivi applicabili”.
- b) Al comma 3 dopo le parole “il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti”, le parole: “le stesse” sono sostituite con le seguenti: “tutele analoghe ed equiparabili a quelle indicate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”.
Consegna in via d’urgenza anche in pendenza della conclusione delle verifiche sui requisiti
Come previsto dall’art. 17, l’eliminazione della possibilità di procedere alla consegna in via d’urgenza del contratto, nelle more della verifica dei requisiti autocertificati, costituisce un limite all’autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti e compromette la loro capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze della collettività, aggravate dal funzionamento non ancora a regime del FVOE.
ANCI propone quindi:
- a) al comma 5 di sopprimere le parole “dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente” e “che è immediatamente efficace”. Al termine è aggiunto “che diventa efficace per l’amministrazione dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”.
- b) al comma 8 di sopprimere le parole “Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50” .
- c) dopo il comma 9 di inserire il seguente comma: “9 bis. E’ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione anticipata del contratto in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale nonché di quelli di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.
Qualificazione operatori economici
Spiega l’Associazione che l’All. I.7 art. 40 e l’All. II.12 art. 2 non riportano più la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatorie e non obbligatoria, né l’elencazione delle categorie SIOS.
È incerta la vigenza dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014 e del D.M. 248/2016, con pareri discordanti anche in giurisprudenza.
Si propone:
1) di sostituire, all'articolo 40, comma 2, lettera f), punto 9, dell'Allegato I.7 la parola: «15» con «10».
2) di codificare nell’Allegato II.12, all’art. 2, dopo il comma 6:
- quali siano le categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, riportando ed aggiornando il contenuto dell’art. 12, comma 2, lettere a) e b) del DL 47/2014 (commi 7 e 8);
- quali siano le SIOS (comma 9). Fra le categorie indicate ai commi 8 e 9 vanno aggiunte anche le categorie OS 12-B e OS 32, che erano state incluse fra le SIOS dal DM 248/2016, pertanto – come tutte le altre SIOS – debbono essere annoverate fra le categorie a qualificazione obbligatoria.
Al comma 9 va chiarito che per le SIOS di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al dieci per cento è possibile qualificarsi in gara con i requisiti semplificati ai sensi dell'articolo 28, senza necessità di attestazione SOA.
Infine, vanno abrogate espressamente le disposizioni ora trasfuse negli allegati.
Progettazione semplificata per le manutenzioni
La riduzione a due livelli della progettazione di lavori operata dall’art. 41 ha comportato l’eliminazione della semplificazione esistente per i lavori di manutenzione ordinaria e per quelle manutenzioni straordinarie più semplici (che non prevedano cioè la realizzazione di impianti o di opere strutturali): per tali prestazioni non dovrebbe essere richiesto necessariamente un progetto esecutivo.
Si propone di ripristinare la precedente normativa, con una specifica relativa alla sicurezza che consente, negli Accordi Quadro, di redigere il PSC dettagliato in occasione del contratto applicativo.
In particolare si propone l’inserimento all’articolo 41, dopo il comma 5, del seguente comma: “I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”.
Esclusione offerte anomale
Come di recente precisato anche dal Consiglio di Stato “il punto 3 del metodo A dell’allegato II.2 al codice dei contratti pubblici sconta una infelice formulazione letterale, frutto di una evidente svista legislativa e di un difettoso coordinamento con le precedenti previsioni dei punti 1 e 2, allorché prevede che «tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi» e non, come invece prevedeva l’art. 97, comma 8, dell’abrogato codice dei contratti pubblici, che anche gli sconti pari a detta soglia sono automaticamente esclusi”.
In continuità con quanto già previsto dal D.Lgs. 50/2016, e per le argomentazioni dettagliatamente contenute nella sentenza, si propone di sostituire il primo periodo del punto 3 del metodo A dell’allegato II.2 con il seguente: “Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi.”
Qualificazione SA per affidamento, esecuzione, PPP
Occorre chiarire che per la fase di progettazione (intesa ai sensi degli artt. 41 e seguenti del Codice) non è richiesta alcuna qualificazione, mentre la fase per cui è richiesta la qualificazione è quella da rubricare “preparazione tecnico-amministrativa e di controllo della procedura di affidamento”.
Per ANCI occorre quindi:
- eliminare, sia dal Codice che dall’All.II.4, i riferimenti alla progettazione, e conseguentemente precisare il contenuto della fase oggetto di qualificazione;
- modificare l’art. 62, ai commi 1 e 18, e l’Allegato II.4, agli articoli 3, comma 5 e 5, comma 5, per introdurre la non necessità di qualificazione per l’affidamento di ppp non superiori a determinati importi;
- per quanto riguarda la qualificazione per l’esecuzione, si propone l’abrogazione in toto della necessità di qualificazione per quella fase.
Affidamento diretto concessioni/ppp
Per quanto riguarda l’art. 187, ANCI propone l’introduzione dell’affidamento diretto per i contratti di concessione di valore stimato inferiore a 150.000 euro.
L’attuale articolo 187, comma 1, primo periodo va quindi sostituito con il seguente: “L’ente concedente può procedere: a) per concessioni di valore stimato inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) per concessioni di valore stimato pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”.
Aumento soglia BIM
Infine, ANCI rileva che l’introduzione generalizzata dell’obbligo di appalti BIM per lavori superiori alla soglia di 1 milione dal 1° gennaio 2025 costringerebbe un grande numero di stazioni appaltanti a doversi dotare di personale certificato.
Come noto, le norme UNI sul BIM prevedono la necessità di ben quattro distinte figure (BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager) che devono superare specifici esami presso enti accreditati per poter essere certificate.
Dai dati Accredia, il numero di professionisti certificati è ancora molto basso rispetto al necessario. Pochissimi professionisti lavorano presso le Pubbliche Amministrazioni, che sarebbero quindi costrette a ricorrere ad incarichi esterni.
Si propone di elevare alla soglia comunitaria l’applicabilità dell’obbligo di appalti BIM: in tal modo si inciderebbe soggettivamente su meno stazioni appaltanti, ed oggettivamente sugli appalti più complessi, ferma restando la possibilità, già prevista all’art. 43, c. 2, di far ricorso al BIM anche per importi inferiori.
Inoltre va chiarito che l’obbligo non si applica qualora siano già stati affidati incarichi a terzi, altrimenti si correrebbe il rischio di varianti ai contratti di progettazione già affidati.
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