Patente cantieri edili: la nota ANCE sul decreto attuativo

Modalità di rilascio, quanti punti spettano, come ottenerne altri e come vengono decurtati: ecco l'approfondimento ANCE sul sistema che entrerà in vigore dal prossimo 1° ottobre

di Redazione tecnica - 30/07/2024

Nonostante il decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali relativo al sistema di patente a crediti per le imprese e i soggetti operanti nei cantieri edili non sia ancora stato pubblicato, sono noti sempre più dettagli sui contenuti del provvedimento.

Patente cantieri edili: la nota ANCE sul decreto attuativo

Un nuovo documento sul tema è l’interessante nota illustrativa di ANCE, che ha descritto in maniera approfondita le previsioni del decreto del MLPS, in attuazione dei commi 3 e 5 del nuovo articolo 27 del TUSL, sostituito dall’art. 29 del cd. DL PNRR, che prevede l'entrata in vigore, dal 1° ottobre 2024, di un sistema a punti che qualifica, in materia di sicurezza sul lavoro,  gli operatori dei cantieri edili. 

In particolare il decreto, costituito da 8 articoli, definisce:

  • le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente;
  • i contenuti informativi della patente;
  • le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi;
  •  l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

Proprio per l’attriibuzione di crediti aggiuntivi, al decreto è allegata una tabella con i criteri di assegnazione.

Approfondiamo nelle pagine successive i contenuti di ogni articolo.

Presentazione della domanda per il conseguimento della patente

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del TUSL, devono presentare la richiesta per il rilascio della patente in formato digitale attraverso il portale dell’INL. Sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche tramite soggetto delegato, inclusi i consulenti del lavoro.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TUSL;
  • c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del d.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) può essere attestato con autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. Il possesso degli altri requisiti (lettere b), d) e f)) va attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000 che disciplina gli atti di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Dopo la presentazione della domanda, sul portale viene rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.

Nel caso di imprese e lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea questi sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. In caso contrario, devono presentare domanda per il rilascio della patente di cui all’articolo 27 del TUSL. Stessa prassi nel caso di imprese e lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea.

I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.

Infine la patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni relative al possesso dei requisiti. In particolare in caso di grave omissione della formazione dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro, prescritta dal TUSL, ove accertata in via definitiva, la patente è revocata.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Contenuti informativi della patente

Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del TUSL;
  • eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del TUSL.

A queste informazioni  possono accedere, secondo modalità individuate dall’INL e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali:

  • i soggetti titolari di un interesse qualificato, quali  i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, RLS e RLST;
  • gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1 bis, del TUSL;
  • il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.

Sospensione cautelare della patente: presupposti e procedimento

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Se nei cantieri temporanei o mobili, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1 lettera d), del medesimo TUSL, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria.

Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti sopra richiamati almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.

La durata della sospensione della patente non può essere superiore a 12 mesi e viene determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. È possibile presentare ricorso contro il provvedimento cautelare di sospensione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, del TUSL. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

L’INAIL mette a disposizione dell’INL, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

Attribuzione dei crediti

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, che possono essere riconosciuti nelle seguenti categorie:

  • a. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
  • b. crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui
    • 1) fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto; 
    • 2) fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 6, comma 1;
  • c. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, di cui:
    • 1) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
    •  2) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1.

 

Attribuzione di criteri ulteriori

Alla patente, dotata del punteggio iniziale di 30 crediti base e gli ulteriori 30 attribuibili sulla base della storicità dell’azienda, possono essere assegnati altri 40 crediti secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.

In  particolare, possono essere attribuiti fino a ulteriori 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nei seguenti casi:

  • a. possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
  • b. asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile” ;
  • c. investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • d. possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui al comma 3, lett. b), di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
  • e. utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell’Inail;
  • f. adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • g. almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;

Possono essere attribuiti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c), n. 2 (crediti non ricompresi nel precedente elenco), fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

  • a. dimensione dell’organico aziendale;
  • b. possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
  • c. possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
  • d. applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  • e. attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
  • f. formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
  • g. riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
  • h. possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  • i. certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente ne è già in possesso, mentre se viene conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, essi sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.

Se i requisiti sono costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’INL.

 

Incremento dei crediti

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.

Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis del TUSL, l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del TUSL.

Inoltre, fatte salve queste previsioni, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni elencate all’Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del TUSL.

 

Crediti decurtati: modalità di recupero

In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato in proposito all’art. 5 del Decreto.

Alle sedute della Commissione territoriale sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il RLST. I flussi informativi per l’accreditamento dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’INL.

 

Ulteriori disposizioni

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del c.c., oppure nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Le modalità di comunicazione delle informazioni relative a fusioni, trasformazioni societarie o conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale sono individuate dall’INL.

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