Testo Unico Edilizia: le osservazioni di Architetti e Ingegneri sul Salva Casa
Dai Consigli Nazionali degli Architetti PPC e Ingegneri tutte le osservazioni sulle modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 105/2024, di conversione con modificazioni del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), si è concluso il processo di revisione del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) avviato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per permettere di sanare irregolarità edilizie di piccola entità.
Le osservazioni di Architetti e Ingegneri
Arrivano dai Consigli Nazionali degli Architetti PPC e degli Ingegneri le prime osservazioni alle nuove disposizioni inserite all’interno del Testo Unico Edilizia che:
- forniscono una risposta agli obiettivi dichiarati di semplificazione e di maggiore chiarezza della pratica applicativa;
- prevedono delle misure finalizzate alla regolarizzazione di quelle piccole difformità che rendevano numerose abitazioni invendibili o comunque non legittimate, causando anche un freno al mercato immobiliare e alle attività di ristrutturazione del tessuto edilizio nazionale esistente.
“Con la legge – informa una nota congiunta di Architetti e Ingegneri - possono essere finalmente superate situazioni in stallo da decenni, pur irrilevanti ma non risolvibili nel contesto normativo vigente. Si pensi ad esempio agli edifici costruiti prima della legge Bucalossi (1977), alle piccole difformità costruttive e di rappresentazione, a variazioni all’interno degli alloggi e ad altre varianti non incidenti sulla collettività, viene introdotto, nell’accertamento di conformità, nelle ipotesi di parziali di difformità e variazioni essenziali il superamento del concetto della doppia conformità edilizia e urbanistica”.
Necessaria una riforma del Testo Unico Edilizia
Anche i Consigli Nazionali di Architetti e Ingegneri rilevano come le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia affrontino solo parzialmente la necessità di una riforma integrale dell’impianto normativo edilizio. A questo proposito, i Consigli Nazionali di Architetti PPC ed Ingegneri affermano la necessità non più differibile di riformare il testo nella sua interezza ed organicità. “Non si parla di una semplice revisione – rilevano i Consigli Nazionali delle professioni tecniche - ma di una nuova integrale elaborazione di un codice maggiormente rispondente alle esigenze di semplificazione e razionalizzazione correlate ad una nuova normativa urbanistica che si renda necessaria per supportare e facilitare la crescita ed un futuro sostenibile per il nostro Paese, secondo le nuove esigenze di rigenerazione urbana, di riduzione del consumo di suolo, di “costruire sul costruito””.
“Il nuovo testo del DPR “380”, come modificato dalla conversione in legge del Decreto salva-casa – continuano Architetti e Ingegneri - di fatto interviene anche in ambiti di competenza specifica della normativa urbanistica operando in sostituzione, parziale e molto limitata, di un vuoto normativo che non può essere affrontato con una disciplina in ambito edilizio. La nuova legge “deroga senza abrogare” ad altre normative vigenti, come la legge n. 1150/42, il decreto n. 1444/68, il decreto del ministero della sanità del 1975, con le quali le nuove disposizioni potrebbero entrare in contrasto; pertanto non pone al riparo i professionisti e gli uffici tecnici della Pubblica Amministrazione dal rischio di una non corretta interpretazione. La scelta di effettuare modifiche parziali di un testo normativo, ormai inadeguato, aumenta le incertezze applicative introducendo il rischio di “derogabilità permanente” in ambiti di competenza di altre normative e può produrre criticità nel governo dei territori che necessitano, invece, di una nuova disciplina urbanistica e di un nuovo Codice delle Costruzioni organici ed attualizzati”.
Proprio per questo “La nuova frontiera del processo di governo del territorio è il “green deal”, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo, che presuppongono nuovi strumenti e nuova disciplina urbanistica che favorisca l’inclusione sociale e la qualità ambientale e adeguata ad affrontare le sfide della transizione ecologica”.
In conclusione entrambi i Consigli nazionali confermano la loro disponibilità ad un dialogo e ad una costante collaborazione con il Legislatore per la definizione del nuovo quadro normativo.
Le osservazioni sul Salva Casa
Di seguito si riportano alcune osservazioni dei due Consigli Nazionali sulle modifiche apportate dalla “Salva Casa” al vigente testo unico dell’edilizia DPR 380/2001.
Art. 2 bis
Consente interventi di recupero dei sottotetti, entro certi limiti,
anche quando tali interventi non permettono il rispetto delle
distanze minime tra gli edifici e dai confini. Tale articolo
consente l’utilizzo di volumi già esistenti senza dover ricorrere
ad un ulteriore consumo di suolo.
Art. 6
La necessità di un nuovo testo normativo in materia di edilizia
risulta necessaria anche per definire con maggiore chiarezza le
categorie di intervento sul patrimonio esistente semplificandone le
descrizioni per una coerente ed univoca applicazione. Analoga
razionalizzazione si ritiene indispensabile anche per i titoli
edilizi in modo da avere certezza sulla procedura da seguire per
ogni intervento. In questo processo di razionalizzazione, si
ritiene utile estendere gli interventi da realizzare in edilizia
libera; nel caso di tende o VePa si ritiene altresì auspicabile
avere indicazioni di dettaglio sotto il profilo estetico da parte
della PA per garantire caratteristiche omogenee e coerenti con la
tipologia e colore in particolare negli edifici multipiano.
Art. 9-bis
La definizione di stato legittimo viene attraverso questo articolo
chiarita e semplificata infatti viene stabilito che la legittimità
è data anche dall’ultimo titolo abilitativo rilasciato, a
condizione che l’amministrazione competente abbia verificato la
legittimità dei titoli pregressi. Questa nuova formulazione
consente di ridurre i tempi e le ricerche delle pratiche. Inoltre,
la principale novità è l’estensione della possibilità di ritenere
legittimi immobili per i quali siano rilasciati o formati titoli in
applicazione ad articoli riguardanti accertamenti di conformità o
fiscalizzazioni. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo
delle singole unità immobiliari non incidono eventuali difformità
nelle parti comuni del fabbricato; analogamente lo stato legittimo
dell’edifico non è condizionato da difformità insistenti sulle
singole unità immobiliari che lo compongono.
Art. 23-bis
La maggior flessibilità e snellimento delle procedure per i cambi
di destinazione d’uso anche con opere consente di adeguare il
costruito alle nuove esigenze sociali, produttive e culturali negli
ambiti urbani. Favorisce interventi di recupero di fabbricati che
per funzione non avrebbero più una idonea connotazione. Il
riferimento alla possibilità per gli strumenti urbanistici comunali
di fissare specifiche condizioni consente di adeguare tale norma al
tessuto urbano specifico ed alle particolari richieste derivanti
dal territorio urbano. Si esprime, tuttavia, il timore di andare in
deroga senza abrogare le attuali leggi. Più in generale tale
articolo pone il rischio di effettuare modifiche puntuali al
tessuto urbano, senza la opportuna correlazione con i progetti di
gestione ed intervento nei tessuti urbani e territoriali, alterando
le linee di indirizzo di programmazione e pianificazione contenute
negli strumenti urbanistici. Si ribadisce la necessità di una nuova
legge urbanistica che consenta una maggiore flessibilità ed
attualizzazione del processo pianificatorio, indispensabile per lo
sviluppo sostenibile dei nostri territori e città.
Art. 24
In questo articolo si introduce la riduzione dell’altezza minima
degli alloggi e la riduzione delle superfici minime di essi al fine
di asseverare l’agibilità degli immobili. Tale modifica viene
vincolata al miglioramento delle caratteristiche igieniche
sanitarie di questi alloggi, la norma però non specifica in che
limiti e non dà parametri quantitativi degli adeguamenti igienico
sanitari.
Art. 34-bis
Viene introdotta una gradualità delle tolleranze geometriche delle
singole unità immobiliari esistenti in modo inversamente
proporzionale alla superficie utile di esse; tale gradualità non
trova l’adeguamento dei requisiti igienico sanitari espressi nel DM
5.7.1975 per questi viene inserita una tolleranza del 2% a
prescindere dalle superfici utili. Sarebbe stato auspicabile avere
la stessa gradualità delle tolleranze per una omogeneizzazione
delle norme.
Art. 34-ter
Questo articolo introduce la regolarizzazione degli interventi
realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono
parziale difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati ante
Legge Bucalossi n. 10/1977. Questo permette di andare a
regolarizzare edifici che hanno una vita di oltre trent’anni, che
non sono stati demoliti e che spesso hanno anche l’attestazione di
agibilità; tuttavia si ritiene errato nel processo di
regolarizzazione far attestare al tecnico incaricato, con propria
dichiarazione e sotto la propria responsabilità, l’individuazione
della data di realizzazione degli interventi.
Art. 36-bis
Questo articolo riguarda la possibilità di ottenere l’accertamento
di conformità nelle ipotesi di parziali di difformità e variazioni
essenziali. In questi due casi: parziale difformità o variazioni
essenziali si supera il concetto della doppia conformità edilizia
ed urbanistica sia al momento della realizzazione che al momento
della presentazione della domanda, infatti la regolarizzazione
dell’intervento potrà essere conseguita nel caso in cui
l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica vigente al
momento della presentazione della domanda ed ai requisiti in
materia di edilizia al momento della realizzazione dell’intervento.
Se per questi limitati casi ci appare positivo il superamento della
doppia conformità urbanistica ed edilizia, altresì si rimarca
l’errata attribuzione al tecnico incaricato della responsabilità di
individuare la data degli interventi in mancanza di reperimento di
documentazione certa.