Affidamenti sottosoglia e principio di rotazione: no del MIT a deroghe

Il MIT dice no a eccezioni al principio di rotazione, sottolineando l'importanza della concorrenza e della prevenzione delle rendite di posizione

di Redazione tecnica - 09/08/2024

Secondo quanto previsto dall'art. 48 del d.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria deve rispettare i principi stabiliti nel Libro I del Codice dei Contratti Pubblici, senza però "forzature" che possano determinare deroghe immotivate.

Appalti sottosoglia: niente deroghe alla rotazione degli affidamenti

Lo ha chiarito il MIT rispetto al quesito di una stazione appaltante, sulla possibile deroga al divieto di affidamento al contraente uscente giustificata non solo nelle condizioni previste dall'art. 49, comma 4 (struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto), eventualmente anche per ragioni di economicità.

La SA, per motivare la propria richiesta, ha fatto riferimento all'art. 4 dello stesso Codice, secondo cui le disposizioni del d.Lgs. n.36/2023 devono essere applicate in conformità con i principi fondamentali sanciti dagli artt. 1, 2 e 3, conferendo loro una valenza di "super principi”, che includono il principio del risultato, implicando l'attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Deroghe al principio di rotazione: il no del MIT

La risposta del MIT è stata tassativamente negativa, come riporta il parere del supporto giuridico del 18 luglio 2024, n. 2661. Il Ministero ha premesso che, con il d.Lgs. n. 36/2023, per la prima volta è stato inserito nel Codice dei Contratti Pubblici un articolo dedicato specificamente al principio di rotazione.

Come ha sottolineato il Consiglio di Stato nella Relazione Illustrativa, l’art. 49 disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78.

Ne consegue che Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2024, n. 2661 e come segnalato nella sentenza dello stesso Consiglio di Stato del 12 febbraio 2024, n. 1385 e nel Parere ANAC 15 novembre 2023, n. 58, il fine principale del principio di rotazione è quello di scongiurare il rischio di formazione di rendite di posizione in capo ad un unico operatore economico e favorire la concorrenza tra gli operatori economici.

 

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