Gare d'appalto: no di ANAC a false dichiarazioni sul possesso dei requisiti

La violazione degli obblighi dichiarativi e dei doveri di lealtà e buona fede nelle procedure di gara non garantisce un corretto confronto concorrenziale

di Redazione tecnica - 22/08/2024

Nella partecipazione a una gara e nel successivo affidamento, gli operatori sono obbligati, secondo l'ordinaria diligenza, a dichiarare in fase di gara i fatti che possono incidere sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

Tra questi eventuali modifiche aziendali o dati che la SA non possiede e che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con le banche dati, in modo da evitare di incorrere in false dichiarazioni sul possesso dei requisiti da rendere in sede di gara, ad esempio le attestazioni SOA.

Questo perché i requisiti di partecipazione alle gare, compreso quello relativo all’idoneità tecnico economica, devono essere posseduti dagli operatori non soltanto alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, oltre che per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

Requisiti di partecipazione: no a false dichiarazioni dell'OE

A spiegarlo è ANAC con l’Atto del Presidente del 10 luglio 2024, n. 1441 relativo a una procedura negoziata per un appalto di lavori che era stato aggiudicato a un operatore la cui attestazione SOA era risultata retroattivamente scaduta a causa della rescissione del contratto di affitto di UN ramo d’azienda.

L'istruttoria dell’autorità ha rivelato che la perdita del contratto di affitto, che aveva permesso l’ottenimento dell’attestazione SOA, non era stata comunicata durante la gara, nonostante fosse annotata presso la Camera di Commercio. Questo ha portato alla decadenza dell'attestazione SOA nel marzo 2024, retroattiva al giugno 2021. Ne è derivato che l'impresa ha partecipato e vinto la gara – e svolto i lavori - senza i requisiti necessari a partire dal giugno 2021.

Gli obblighi dichiarativi a carico delle imprese

L’ANAC ha rilevato che la SA avrebbe dovuto accorgersi della perdita dei requisiti di qualificazione già durante la procedura negoziata. La verifica del Registro delle Imprese avrebbe rivelato la restituzione del ramo d’azienda, evidenziando l’inidoneità dell’impresa. La SA ha affermato di aver basato le proprie decisioni sulle dichiarazioni dell’impresa, senza la possibilità di rilevare la mancanza dei requisiti.

L'impresa aveva l’obbligo di comunicare ogni modifica rilevante ai requisiti di qualificazione, come previsto dalla normativa vigente. Tuttavia, ha taciuto la rescissione del contratto d'affitto, dichiarando falsamente il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione e l’esecuzione dell’appalto.

Sul punto, l’Autorità ha appunto richiamato il principio di buona fede e diligenza richiesto agli operatori economici, essenziale per garantire la correttezza e l'affidabilità nel settore degli appalti pubblici. Si tratta di un obbligo dichiarativo che discende dall’art. 1, comma 2.-bis della legge 241/90, in base al quale “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”.

In questo caso, l’impresa ha violato gli obblighi dichiarativi e dei doveri di lealtà e buona fede nell’ambito della partecipazione alle procedure di gara per la realizzazione di un corretto confronto concorrenziale, con dichiarazioni non veritiere e non rendendo note le circostanze che avrebbero influito sul possesso dei requisiti, ancor più se non immediatamente desumibili dalle verifiche effettuate tramite database.

In conclusione, sebbene i lavori nel caso in esame risultano persino ultimati, ANAC ha disposto che la stazione appaltante è tenuta a verificare la mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa, procedendo di conseguenza, comunicando i risultati entro trenta giorni all’Autorità e facendo le dovute segnalazioni agli Organi competenti, attesa la possibile rilevanza penalistica del comportamento assunto dall’OE.

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