Bonus Casa: chiarimenti dal Fisco sui beneficiari
Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie spettano anche ai conviventi di fatto, al ricorrere di alcune condizioni. L'Agenzia ricorda quali
Nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 16-bis del Tuir, dal 2016 anche il convivente di fatto del possessore (o detentore) dell’immobile, può richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (c.d. "Bonus Casa"), qualora sostenga le relative spese, pure in assenza di un contratto di comodato e come si prevede per un familiare convivente.
Bonus Casa: ok alle detrazioni se il convivente sostiene le spese di ristrutturazione
A precisarlo è Fisco Oggi in risposta a una contribuente che, in qualità di convivente di fatto, sosterrà le spese di ristrutturazione edilizia su un’abitazione acquistata dal compagno. Il dubbio è sorto sull'ammissibilità alle agevolazioni dato che al momento convivono in una casa diversa da quella oggetto di ristrutturazione e fermo restando che sono regolarmente registrati in Comune come “coppia di fatto”.
Ristrutturazioni edilizie: spese ammesse al Bonus Casa
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) è possibile usufruire di una detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate, fino a 48mila euro per unità immobiliare, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale vengono effettuati i seguenti interventi:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e restauro, ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d.P.R. n. 380/2001), se effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- b) manutenzione straordinaria, recupero e restauro, ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) del d.P.R. n. 380/2001), se effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- c) ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione;
- d) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- e) eliminazione delle barriere architettoniche;
- f) adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- g) realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- h) realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- i) adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- l) bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è stata elevata al 50% su un massimale di 96mila euro di spesa per unità immobiliare.
A chi spetta il Bonus Casa
Possono richiedere il Bonus Casa tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, purché possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.
Le agevolazioni spettano quindi a:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- inquilini o comodatari;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
- soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- conviventi di fatto;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il promissario acquirente.
L’agevolazione spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.
Come specifica Fisco Oggi, la “stabile convivenza”, ai sensi della legge n. 76/2016, va accertata facendo riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” come previsto dal regolamento anagrafico richiamato dal d.P.R. n. 223/1989. Questo status può risultare dai registri anagrafici oppure può essere autocertificato.
Infine, l’Agenzia ricorda che lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura, oppure alla data di inizio dei lavori, e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione.