Opere stagionali: quando rientrano in edilizia libera
Le opere stagionali devono essere effettivamente impiegate per un “utilizzo annualmente ricorrente”, in modo tale da non creare mai alcuna alterazione stabile al territorio
Affinché le opere stagionali possano essere ricomprese nel regime dell’edilizia libera sono necessarie in particolare due condizioni, ovvero l’assenza di opere murarie e l’effettivo utilizzo stagionale del manufatto, che dev’essere periodicamente rimosso e reinstallato.
Di base, infatti, il concetto di stagionalità non deve necessariamente corrispondere alla nozione di precarietà; è obbligatorio però che l’opera soddisfi le caratteristiche dell’utilizzo periodico, e che quindi sia impiegata per una specifica esigenza e per un determinato periodo di tempo, per poi essere effettivamente rimossa una volta soddisfatte tali necessità.
Opere stagionali e precarie: occhio alle differenze
A spiegare il punto è il TAR Campania con la sentenza del 28 giugno 2024, n. 4036, con la quale ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Comune secondo cui era necessario il permesso di costruire per un’opera stagionale a servizio di un’attività di ristorazione.
Spiega il giudice che il regime dell’edilizia libera comprende opere che, nonostante possano essere accomunate dallo stesso obiettivo, si distinguono tra loro per la presenza di specifiche differenze, come appunto le opere precarie e quelle stagionali.
Se per il concetto di precarietà è richiesto che il manufatto sia facilmente amovibile e mirato a soddisfare un’esigenza temporanea, la nozione di stagionalità si configura espressamente per:
- l’assenza di opere in muratura, e quindi di manufatti che non possano essere rimossi se non con la demolizione;
- l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reinstallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato.
Affinché delle opere possano essere definite stagionali, infatti, non è fondamentale che rientrino nella concezione di “assoluta precarietà”, bensì, è richiesto che siano effettivamente impiegate per un “utilizzo annualmente ricorrente”, in modo tale da non creare mai alcuna alterazione stabile al territorio.
Edilizia libera: caratteristiche delle opere stagionali
Le opere stagionali sono state ammesse al regime dell’edilizia libera con l’entrata in vigore del D.l. n. 76/2020 (cd. Primo Decreto Semplificazioni), che ha integrato la lettera e-bis) al comma 1 dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
In particolare, possono essere installate senza dover richiedere alcun titolo - nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, delle altre normative che disciplinano l'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle di tutela dal rischio idrogeologico, nonché di tutela del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - le opere di cui alla lettera e-bis) citata, ovvero:
“le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale”.
Ciò che rileva, in questi casi, non è solo l’idoneità strutturale dell’opera ad essere potenzialmente rimossa, ma anche - in prospettiva - il reale soddisfacimento dell’obbligo di rimuovere la stessa, in maniera effettiva e periodica.
Nel caso in esame il Comune ha contestato l’installazione, in assenza di permesso di costruire, di un chiosco su suolo privato a servizio di un ristorante - con struttura in pannelli prefabbricati, solo poggiata al suolo e senza opere murarie - impiegato in maniera stagionale per un periodo massimo di 120 giorni e, comunque, non superiore a 180 giorni all’anno.
Sulla base di quanto previsto dalle normative, il ricorso è stato accolto: il manufatto descritto presenta le caratteristiche richieste per rientrare tra le opere stagionali in base alla definizione di cui all’art. 6, lettera e-bis) del TUE, e dev’essere quindi ammesso al regime dell’edilizia libera, non essendo necessario richiedere alcun titolo edilizio per la sua installazione.
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Sentenza