Pergole bioclimatiche in edilizia libera ma occhio ai vincoli
Dopo la legge di conversione del Decreto Salva Casa le pergole bioclimatiche rientrano tra gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del Testo Unico Edilizia
Con la Legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), sono diventate operative le modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Testo Unico Edilizia: cosa cambia con il Salva Casa
L’art. 1 del D.L. n. 69/2024 interviene modificando e integrando le disposizioni del Testo Unico Edilizia (TUE) con particolare riferimento:
- al recupero dei sottotetti (art. 2-bis, comma 1-quater);
- agli interventi di edilizia libera (art. 6, comma 1, lettere b-bis e b-ter;
- alla modifica della definizione di stato legittimo e la sua suddivisione tra singole unità immobiliari e parti comuni dell’edificio (art. 9-bis, commi 1-bis e 1-ter);
- alla degli interventi subordinati a permesso di costruire nel caso di mutamenti della destinazione d'uso (art. 10, comma 2);
- alle modifiche relative al mutamento d'uso urbanisticamente rilevante (art. 23-ter, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 3);
- alle integrazioni che riguardano l’agibilità delle piccole unità immobiliari (art. 24, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater);
- alle modifiche che riguardano la procedura di demolizione degli abusi (art. 31, commi 3 e 5);
- alla modifica relativa alle variazioni essenziali (art. 32, comma 3);
- all’aumento della sanzione alternativa alla demolizione per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di Costruire (art. 34, comma 2);
- all’importante ridefinizione delle tolleranze costruttive-esecutive per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 (art. 34-bis, commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis, 3-ter);
- all’inserimento della sanatoria di alcuni casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo (art. 34-ter);
- alla modifica alla sanatoria ordinaria che non si potrà più utilizzare per le variazioni essenziali (art. 36);
- alla nuova sanatoria semplificata delle parziali difformità e variazioni essenziali (art. 36-bis);
- alla modifica delle disposizioni relative alla sanatoria degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (art. 37).
Pergole bioclimatiche: cosa cambia
Con il Decreto Salva Casa prima e la sua legge di conversione dopo, Governo e Parlamento hanno deciso di dare seguito ad un indirizzo giurisprudenziale che riguarda le “pergotende”.
In particolare, la nuova lettera b-ter) inserita al comma 1 dell’art. 6 del TUE consente di considerare interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo:
“le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;”.
Anche l’istallazione di pergole bioclimatiche può, dunque, essere considerato un intervento di edilizia libera, a condizione che:
- le opere non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
- abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente;
- si armonizzino alle preesistenti linee architettoniche.
Pergole bioclimatiche: occhio ai vincoli
Facciamo, però, attenzione. Qualsiasi degli interventi inseriti all’interno dell’art. 6, comma 1, del TUE, pergola bioclimatica inclusa, possono essere considerati di edilizia libera “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Ciò significa che prima dell’istallazione della pergola bioclimatica sarà certamente necessario verificare:
- gli eventuali vincoli sull’immobile;
- i regolamenti edilizi;
- il regolamento di condominio.
È chiaro, infatti, che istallare una pergola bioclimatica in un terrazzo davanti al Colosseo non è la stessa cosa per un giardino in periferia. Occhio, quindi, ai vincoli e affidarsi sempre ad un tecnico di fiducia per la fattibilità normativa oltre che tecnica dell’intervento.