Testo Unico Edilizia e Salva Casa: il curioso caso della Regione Siciliana

Con la Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto-legge n. 69/2024 diventano definitive le modifiche al d.P.R. n. 380/2001. Cosa accade nella Regione Siciliana?

di Nunzio Santoro - 12/08/2024

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/05/2024) del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), avevamo già commentato, in maniera critica, le modalità utilizzate con il ricorso alla decretazione d’urgenza (vedi articolo “Decreto Salva Casa: le principali modifiche al d.P.R. n. 380/2001 e il recepimento siciliano”).

Come da copione, il decreto-legge è stato convertito in legge (nei 60 giorni) con importanti modifiche dall’art. 1, comma 1, Legge 24 luglio 2024, n. 105.

Il quadro normativo definitivo

Finalmente, seppur con tutte le contraddizioni legate alle modifiche “spot”, senza una visione d’insieme che dovrebbe portare al superamento del Testo Unico dell’Edilizia, il quadro normativo del DPR 380/2001 vede una sua configurazione, per il momento “definitiva”.

Già dal giorno della pubblicazione del D.L. era chiaro, e molti di noi lo avevano scritto e chiarito (ove ce ne fosse stato bisogno) che le modifiche apportate dal D.L. 69/2024 agli artt. del DPR 380/2001 che erano stati recepiti dinamicamente dall’art. 1 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. trovavano diretta ed immediata applicazione nell’ordinamento Siciliano, mentre le modifiche apportate agli articoli del DPR 38/2001 recepiti in Sicilia con modifiche, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii., ovviamente, non erano immediatamente applicabili in Sicilia. Diverse vedute vi erano per quanto riguardava l’introduzione del nuovo art. 36-bis, scontrandosi due scuole di pensiero: diretta applicazione o di contro la necessità di un recepimento regionale.

Con la legge di conversione del D.L. nulla è cambiato riguardo l’applicabilità in Sicilia delle norme in questione. (il concetto di articoli recepiti dinamicamente e con modifiche era chiaro, residuava l’art. 36-bis, ed oggi anche il nuovo articolo 34-ter introdotto dalla legge di conversione).

La circolare della Regione Siciliana

È quindi intervenuta la Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 6 "Affari legali, Contenzioso, Ufficio Consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale dell'Urbanistica (C.R.U.), che ha emanato la circolare n. 3/2024 prot. n. 12002 del 09/08/2024, avente ad oggetto “Decreto- Legge 29 maggio 2024, n.69 " Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica" convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105 - Applicazione nella Regione Siciliana.”.

Una circolare scritta bene, che ha messo un punto (almeno per il momento) sull’applicabilità in Sicilia delle modifiche introdotte al DPR 380/2001 dal D.L. 69/2024 come convertito in legge.

La “novità” riguarda l’applicabilità dei due nuovi articoli, il 34-ter ed il 36-bis. La regione parte dalla considerazione che “l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e successive modificazioni dispone che: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto al Titolo Il, si applica nella Regione il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.". Con tale previsione il legislatore regionale ha inteso recepire dinamicamente il T.U.E. consentendo, quindi, l'ingresso nell'ordinamento regionale di tutte le successive modificazioni e integrazioni del T.U.E. operate dal legislatore nazionale, tra le quali rientrano, quindi, anche quelle di cui al decreto-legge n. 69 del 2024, come convertito.”

Stesso ragionamento fatto, (mi ripeto) da molti al momento della pubblicazione del D.L., e quindi per tale considerazione il 36-bis era stato valutato direttamente operante in Sicilia.

Però, seppur con la premessa di cui sopra (condivisa dalla maggioranza), nel proseguo della circolare, sia per l’art. 34-ter che per l’art. 36-bis, specifica in merito all’art. 34-ter che “Trattandosi di una modifica del T.U.E. che introduce una nuova disciplina il cui contenuto pone problemi di compatibilità formale e sostanziale con la normativa edilizia regionale – anche in ragione del rinvio all'articolo 36-bis, comma 5, del D.P.R n. 380/2001, che, come meglio specificato di seguito, necessita di essere recepito per trovare ingresso nell'ordinamento regionale siciliano - non trova immediata applicazione nella Regione Siciliana.”, ed in analogia per l’art. 36-bis “In tal caso, pur trattandosi di un nuovo articolo al T.U.E. introdotto dal decreto-legge predetto, la relativa disciplina non può trovare immediata applicazione nella Regione Siciliana. Infatti, i contenuti di tale normativa – anche alla luce delle previsioni di cui agli articoli 12 e 14 della legge regionale n. 16 del 2016 che hanno recepito con modifiche, rispettivamente gli articoli 32 e 36 del T.U.E. - non rientrano nei "limiti di compatibilità, formale e sostanziale" con la vigente legislazione regionale (vedi orientamento CGA, Sez. riunite, Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291/10). Pertanto, ai fini dell'applicazione nella Regione Siciliana del predetto nuovo art. 36-bis del T.U.E., occorre un intervento legislativo regionale.”

Quindi gli artt. 34-ter e 36-bis per come è strutturato l’art. 1 della norma regionale (L.R. 16/2016) potrebbero entrare direttamente nell’ordinamento Siciliano ma, non rientrando nei limiti di “compatibilità, formale e sostanziale” con la legislazione regionale occorre invece un intervento legislativo regionale (che quindi metta ordine e li renda compatibili con la norma regionale).

Le disposizioni del Salva Casa recepite in Sicilia

Di seguito una tabella riepilogativa di quali articoli del D.L. 69/2024, convertito, si applicano o meno nell’ordinamento Siciliano:

Rif. D.L. 69/2024 convertito L. 104/2024

articoli DPR 380/2001 oggetto di modifica o aggiunti dal D.L. 69/2024 convertito in legge

Recepiti dinamicamente (art. 1 L.R. 16/2016 o con Modifiche Titolo II L.R. 16/2016

Note

Art. 1 comma 1 lett. 0a)

Art. 2-bis Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

Recepito dinamicamente - art. 1 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.

Si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 1 lett. a)

Art. 6 Attività edilizia libera

Recepito con Modifiche dall’art. 3 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. (Titolo II L.R. 16/2016)

NON si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 1 lett. b)
Art. 1 comma 1 lett. b-bis)

Art. 9-bis Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.

Recepito dinamicamente - art. 1 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.

Si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 1 lett. b-ter)

Art. 10 Interventi subordinati a permesso di costruire

Recepito con Modifiche dall’art. 5 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. (Titolo II L.R. 16/2016)

NON si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 1 lett. c)

Art. 23-ter Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante.

Recepito dinamicamente - art. 1 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.

Si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 1 lett. c-bis)

Art. 24 Agibilità.

Recepito dinamicamente - art. 1 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.

Si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 1 lett. c-ter)

Art. 1 comma 1 lett. d)

Art. 31 Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Recepito dinamicamente - art. 1 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.

Si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 1 lett. d-bis)

Art. 32 Determinazione delle variazioni essenziali

Recepito con Modifiche dall’art. 12 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. (Titolo II L.R. 16/2016)

NON si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 1 lett. e)

Art. 34 Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.

Recepito con Modifiche dall’art. 13 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. (Titolo II L.R. 16/2016)

NON si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 1 lett. f)

Art. 34-bis Tolleranze costruttive

Recepito dinamicamente - art. 1 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.

Si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 1 lett. f-bis)

Art. 34-ter Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo

Articolo aggiuntivo al DPR 380/2001 che sarebbe recepito dinamicamente - art. 1 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii., ma ha dei limiti di compatibilità, formale e sostanziale" con la vigente legislazione regionale

NON si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 1 lett. g)

Art. 36 Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità

Recepito con Modifiche dall’art. 14 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. (Titolo II L.R. 16/2016)

NON si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 1 lett. h)

Art. 36-bis Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

Articolo aggiuntivo al DPR 380/2001 che sarebbe recepito dinamicamente - art. 1 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii., ma ha dei limiti di compatibilità, formale e sostanziale" con la vigente legislazione regionale

NON si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 1 lett. i)

Art. 37 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

Recepito dinamicamente - art. 1 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.

Si applica direttamente in Sicilia

Art. 1 comma 2

introduce una norma che disciplina l'utilizzazione delle sanzioni di cui all'articolo 31, all'articolo 34 ter e all'articolo 36 bis del T.U.E.

Trova applicazione esclusivamente nei limiti delle misure recepite dinamicamente dalla L.R. 16/2016 e ss.mm.ii., ossia l'articolo 31, dovendo per le altre attendere l'eventuale recepimento nella legislazione regionale.

Si applica parzialmente solo per l’art. 31

Art. 2 Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19

 

 

NON si applica è necessario l'eventuale recepimento nella legislazione regionale.

Art. 2-bis. Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

 

 

OVVIAMENTE NON si applica.

Art. 3. Norme finali e di coordinamento

 

 

NON si applica è necessario l'eventuale recepimento nella legislazione regionale.

Indiscrezioni ci riferiscono che è già pronto il disegno di legge da trasmettere all’ARS per il recepimento legislativo di alcuni (tutti ????) articoli del D.L. 69/2024, convertito.

Aspettiamo con ansia il tipo, la modalità ed i tempi di tale recepimento, in attesa del quale non possiamo applicare delle norme agevolative che si applicano nel resto d’Italia (ritenute tra l’altro urgenti), rilevando altresì, oltre al danno la beffa laddove, a giudizio del sottoscritto, per effetto della scacchiera di articoli recepiti, non recepiti, in attesa di recepimento, che non rientrano nei limiti di compatibilità formale e sostanziale con la vigente legislazione regionale, a seguito del non recepimento immediato dell’art. 36-bis e della modifica apportata sempre dal D.L. 69/2024 (convertito) all’art. 37 del DPR 380/2001 (operante immediatamente in Sicilia) ove è stata cassata dalla rubrica l’accertamento di conformità ed abrogato il comma 4, non esisterebbe, nelle more del recepimento regionale, la possibilità di ottenere la sanatoria per le “opere minori soggette a SCIA”, rimanendo in vigore solo l’art. 36 del DPR 380/2001, recepito con modifiche dall’art. 14 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii., e quindi solo il PdC in sanatoria.

La decretazione d’urgenza in Sicilia, così come l’alta velocità, non ha cittadinanza.

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