Superbonus: quando si possono utilizzare sconto in fattura e cessione del credito?
Chiarimenti ed esempi pratici in merito alle possibilità di utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) agli interventi di superbonus
Nonostante il Superbonus abbia perso appeal a causa dei numerosi provvedimenti governativi, ci sono ancora possibilità di utilizzo della misura agevolativa con una pur sempre generosa aliquota di detrazione del 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 e del 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Le opzioni alternative dopo il Decreto Legge n. 39/2024
Sono molti i casi in cui, a causa delle difficoltà relative al blocco delle cessioni, i lavori non sono iniziati oppure non è stato effettuato alcun SAL per gli stessi, nonostante l’assemblea condominiale abbia deliberato ed approvato gli interventi da eseguire nonché depositato la CILAS entro il 16 febbraio 2023, così come previsto dal D.L. n. 11/2023.
La causa predominante di questi ritardi è dovuta alle novità introdotte dal D.L. n. 39/2024 convertito in Legge 23 maggio 2024, n. 67 che hanno sostanzialmente modificato le condizioni per l’utilizzo delle opzioni dello “Sconto in Fattura” e della “Cessione del Credito” di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020. In particolare, il comma 5 dell’art. 1 del D.L. 39/2024 prevede che per fruire delle opzioni occorre che alla data del 30 marzo 2024 sia stata sostenuta almeno una spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Questa disposizione è stata (e lo è ancora) oggetto di interpretazioni e causa di dubbi applicativi che cerchiamo in questa sede, senza alcuna pretesa di certezza assoluta, di risolvere.
Per quanto riguarda la tipologia di spesa, sembra che non ci siano dubbi sul termine “lavori effettuati”. Secondo l’Agenzia delle Entrate il termine è riferibile agli interventi agevolati e non alle prestazioni di tecnici e professionisti connesse ai medesimi, né agli oneri di costruzione ed urbanizzazione dovuti per realizzare le opere, come nemmeno alle spese relative all'installazione di ponteggi. Pertanto, sembra pacifico che solo nel caso in cui siano state pagate al 30 marzo 2024 una o più fatture relative ad interventi realizzati, come ad esempio la fornitura e posa in opera di serramenti o di caldaie, la demolizione di un fabbricato, la posa dell’isolamento termico, si potrà optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito.
La norma nulla dice sull’importo minimo che doveva essere sostenuto al 30 marzo 2024. In pratica, bastava il pagamento di qualsiasi fattura per lavori realizzati, ad esempio anche di 500 euro, per cristallizzare la possibilità dell’utilizzo delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito. La conseguenza è che, ad oggi, in caso di raggiungimento di uno Stato di Avanzamento Lavori al 30%, il pagamento di quella fattura effettuato al 30 marzo 2024 permette al committente la cessione del credito all’impresa risultante dall’esercizio dell’opzione di sconto del 70% sulla fattura oppure la cessione a terzi del 70% del credito maturato. Pertanto, per verificare se ci sono le condizioni per l’applicazione delle opzioni, non occorre aver pagato fatture al 30 marzo 2024 tali da rispettare il limite previsto del 30% per certificare lo Stato di Avanzamento Lavori, ma basta che ci sia un pur minimo pagamento di una fattura relativa a interventi realizzati.
Esempio pratico
Ecco un esempio per chiarire:
- fattura pagata il 23 gennaio 2024 di € 5.000 per lavori di isolamento termico;
- I Sal 30% raggiunto in data 5 settembre 2024 con fattura emessa dall’impresa per € 100.000;
- entrambe le fatture possono essere emesse con lo sconto in fattura del 70%.
Il dubbio resta sulle fatture d’acconto pagate al 30 marzo 2024 laddove i lavori non sono già realizzati. In pratica, parliamo del versamento fatto di prassi nelle mani dell’impresa per iniziare i lavori. A riguardo, la norma sembra essere chiara: i lavori devono essere realizzati. Per cui, è indubbio che la fattura pagata in acconto per interventi che non sono stati realizzati non è sufficiente a soddisfare il dettato normativo.
Ma cosa accade se la fattura di acconto è stata pagata molto prima del 30 marzo 2024 e i lavori relativi a quella fattura sono stati successivamente realizzati comunque entro il 30 marzo 2024? Ad esempio, una fattura pagata in acconto all’impresa a novembre 2022 in occasione del deposito della Cilas può essere considerata documento probatorio per l’applicazione delle opzioni sulle fatture successive al 30 marzo 2024? A parere di chi scrive, la risposta è positiva qualora si dimostri che i lavori siano stati eseguiti alla data del 30 marzo 2024. La dimostrazione può avvenire sulla falsariga di ciò che è stato fatto al 30 settembre 2022 per prorogare il 110% al 31 dicembre 2022 (poi al 31 dicembre 2023) per gli interventi edilizi sulle unifamiliari. Oltre ad un’autodichiarazione, il tecnico responsabile avrebbe dovuto predisporre una serie di documenti (report fotografici e video, documenti di trasporto, libretto delle misure) per certificare l’effettiva realizzazione degli interventi pur in assenza dell’asseverazione prevista dal comma 13 dell’art. 119 D.L. 34/2020.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
https://www.professionistiintegrati.net/
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità