Superbonus e bonus edilizi: nuove sanzioni per crediti inesistenti o non spettanti
Si aggiunge un nuovo tassello alla riforma fiscale: in vigore le nuove disposizioni del d.Lgs. n. 87/2024 sul sistema sanzionatorio tributario
Scendono le sanzioni previste in caso di dichiarazione di crediti inesistenti oppure di crediti non spettanti: sono infatti ufficialmente operative dal 1° settembre 2024 le disposizioni del d.Lgs. n. 87/2024 che rivede il sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111 sulla Riforma fiscale.
Crediti inesistenti e crediti non spettanti: le definizioni
Il decreto introduce le definizioni di crediti inesistenti e crediti non spettanti, con l’aggiunzione all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera g-ter), delle lettere g-quater e g- quinquies.
Per crediti inesistenti si intendono:
- 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Per "crediti non spettanti" si intendono:
- 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti oppure, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella previsti;
- 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
Crediti inesistenti e crediti non spettanti: le nuove sanzioni
Dal 1° settembre 2024 cambiano le sanzioni di riferimento, che valgono per tutte le tipologie di crediti di imposta, nelle quali rientrano anche quelli derivanti da interventi Superbonus o da altri bonus edilizi.
Questi nuovi valori a cui fare riferimento:
- scende al 70% la sanzione per crediti inesistenti, il cui valore prima era compreso tra il 100% e il 200% del credito utilizzato; se però il credito inesistente è collegato a una frode, la sanzione ammonta a un importo compreso tra il 105% e il 140% del credito utilizzato;
- nel caso di crediti utilizzati in eccedenza rispetto a quanto spettante, la sanzione scende dal 30% al 25% del credito usato;
- infine, se i crediti sono usati in maniera non conforme
alla normativa oppure qualora non siano stati assolti gli
adempimenti amministrativi richiesti, ma si provvede a sanare la
situazione entro la presentazione della dichiarazione dei redditi e
non ci sono le condizioni per la decadenza del credito, è dovuta
una sanzione di 250 euro.