Patente a crediti: il Consiglio di Stato interviene sul regolamento

Sospensione della patente, attribuzione di crediti ulteriori, data di entrata in vigore: tutti i dubbi e i suggerimenti sullo schema di decreto del Ministero del Lavoro

di Redazione tecnica - 05/09/2024

Manca ormai meno di un mese all’entrata in vigore della c.d. "patente a crediti" per i cantieri edili, sistema introdotto con l’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024, che ha modificato l’articolo 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e ancora non è stato ufficialmente pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante il regolamento di attuazione.

Patente a punti cantieri edili: il parere del Consiglio di Stato sul regolamento

Lo schema del decreto, pubblicato dal MLPS a fine luglio, è stato oggetto del parere del Consiglio di Stato del 29 agosto 2024, n. 1154, che ha fornito alcune importanti indicazioni sui 10 articoli che compongono il Regolamento.

Ricordiamo che il decreto ministeriale darà appunto attuazione all’articolo 29, comma 19, lettera a), del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024, che ha sostituito integralmente l’articolo 27 del d.Lgs. n. 81/2008, prevedendo l’obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, a partire dal 1° ottobre 2024.

Come spiega Palazzo Spada, il legislatore ha inteso dettare una disciplina piuttosto puntuale della materia stabilendo:

  • i requisiti per il rilascio della patente;
  • i casi di esclusione dall’obbligo;
  • la dotazione iniziale di crediti della patente, pari a 30, e il numero minimo di crediti (non meno di 15) ai quali è subordinato lo svolgimento dell’attività nei cantieri;
  • le sanzioni amministrative in caso di violazione del divieto di attività;
  • le fattispecie di violazioni che determinano una riduzione dei crediti;
  • i casi di revoca della patente;
  • le tipologie di infortuni che, qualora si verifichino nei cantieri, possono determinare la sospensione della patente.

Dopo una sintesi dei contenuti degli articoli, il Consiglio è entrato nel dettaglio delle possibili modifiche da apportare al decreto. Riportiamo quelle più rilevanti.

 

Sospensione patente: infortuni mortali e colpa grave

Il Consiglio ricorda che il comma 8 dell’articolo 27 dispone che, anche nel caso di morte del lavoratore, l’Ispettorato nazionale del lavoro “può sospendere in via cautelare la patente”, rilevando però che il regolamento all’art. 3, comma 2 prevede la sospensione obbligatoria esclusivamente qualora la morte del lavoratore sia imputabile “almeno a titolo di colpa grave”.

Da questo punto di vista, dato che il decreto legge ha espressamente demandato alla fonte regolamentare la disciplina della sospensione cautelare, e, in particolare, anche il compito di definire “i presupposti e il procedimento” per l’adozione dei relativi provvedimenti, la scelta di prevedere, nella sola ipotesi di colpa grave, l’irrogazione del provvedimento di sospensione può ritenersi compatibile con l’esercizio della predetta potestà regolamentare attribuita all’amministrazione purché non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento.

Questo anche alla luce dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt’oggi si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro.

Crediti ulteriori: revisione del sistema di attribuzione

Particolare rilievo l’indicazione in materia di individuazione dei “criteri di attribuzione dei crediti ulteriori” rispetto al punteggio iniziale di trenta crediti.

Lo schema di decreto, spiega Palazzo Spada, reca disposizioni in materia di crediti ulteriori agli articoli 4, 5 e 6, peraltro denominando espressamente “crediti ulteriori” solo quelli di cui all’articolo 5 e operando una serie di rinvii tra i predetti articoli.

Il suggerimento del Consiglio è di elencare in un unico articolo tutti i crediti in questione, rendendo in tal modo più agevole la ricostruzione della relativa disciplina.

 

Patente a punti: entrata in vigore del regolamento

Infine, particolarmente rilevante è il parere sull’art. 10, il quale dispone che il regolamento entri in vigore “a far data dal 1° ottobre”.

Sul Punto, il Consiglio sottolinea che, pur comprendendo come in tal modo l’Amministrazione intenda assicurare l’osservanza del comma 1 dell’articolo 27 nella parte in cui dispone che “a decorrere dal 1° ottobre 2024” tutti i soggetti interessati “sono tenuti al possesso della patente”, emergono alcune perplessità.

Si tratta di una questione tecnico-giuridica, ma non per questo di minore importanza: l’entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti, ai sensi dell’articolo 10 delle “Disposizioni sulla legge in generale” premesse al Codice Civile, è infatti subordinata a un termine di 15 giorni decorrente dalla relativa pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Il periodo di tempo decorrente dalla pubblicazione di un atto normativo è funzionale a consentirne la conoscenza da parte di tutti i destinatari. Decorso detto termine, tale conoscenza è presunta.

La previsione di una data fissa per l’entrata in vigore di un provvedimento rende del tutto incerta la durata del termine in questione che, in ipotesi, potrebbe essere già decorso alla data della pubblicazione dell’atto normativo.

Spiega quindi il Consiglio che “Non appare pertanto possibile prescindere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un provvedimento normativo al fine di determinarne la data di entrata in vigore. La circostanza che il legislatore abbia indicato il 1°ottobre come data dalla quale decorre l’obbligo per i soggetti interessati di dotarsi della patente di cui allo schema di decreto in esame, sembra a tal fine poter costituire un valido fondamento della scelta dell’Amministrazione di incidere sulla vacatio legis”.

Conclude quindi il Consiglio che al previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 possa essere mantenuta solo a condizione che il regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno precedente.

 

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