Equo compenso architetti e ingegneri: la decisione alle stazioni appaltanti
Un nuovo parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione entra nel merito dell’applicazione della legge sull’equo compenso ai servizi di ingegneria e architettura regolati dal Codice dei contratti
Considerata l’incertezza normativa e sulla base del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) non si esprime sulla richiesta di parere relativa ad un bando di progettazione in cui è previsto il ribasso di ogni componente dell’onorario professionale (compenso + spese e oneri accessori).
Equo compenso architetti e ingegneri: il parere di ANAC
Questo, in estrema sintesi, il contenuto del Parere funzione consultiva 30 luglio 2024, n. 40 mediante il quale ANAC ha ribadito nuovamente la necessità di un intervento della Cabina di Regia e dei Ministeri competenti che possano definitivamente chiarire il coordinamento tra le disposizioni del Codice dei contratti e la Legge n. 49/2023 che disciplina l’equo compenso delle prestazioni rese anche dai professionisti iscritti agli ordini e collegi, in favore della pubblica amministrazione.
Un tema molto delicato sul quale su queste pagine abbiamo più volte provato a fornire un’analisi lucida e dettagliata anche con riferimento ad una ancora poca giurisprudenza che al momento contempla solo:
- TAR Veneto - sentenza 3 aprile 2024, n. 632;
- TAR Lazio - sentenza 30 aprile 2024, n. 8580;
- TAR Campania - sentenza 16 luglio 2024, n. 1494
- TAR Calabria - sentenza 25 luglio 2024, n. 483.
Quattro sentenze schierate su due posizioni differenti che mettono in crisi l’operato di chi lavora all’interno della pubblica amministrazione e deve fare delle scelte che siano eque, proporzionali, finalizzate al risultato oltre che conformi ad un quadro normativo che si interseca con il Diritto comunitario e parecchie posizioni di parte.
Equo compenso architetti e ingegneri: il caso di specie
Il nuovo caso sottoposto all’esame dell’Anticorruzione riguarda un bando un cui il disciplinare di gara contiene disposizioni che consentono il ribasso sull’onorario professionale in ogni sua componente. Bandi sul quale il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a seguito della citata sentenza del TAR Veneto (che ha ritenuto applicabile alla materia dei contratti pubblici la legge n. 49/2023 in tema di equo compenso per le prestazioni professionali), ha chiesto alla stazione appaltante di sospendere la procedura di gara al fine di rettificare la lex specialis in coerenza con l’indirizzo giurisprudenziale citato.
Da qui la richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice all’ANAC di esprimere avviso in ordine all’applicabilità della Legge n. 49/2023, alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria disciplinate dal d.lgs. 36/2023.
Una richiesta che non ha portato ad una risposta definitiva dell’Anticorruzione che si è limitata a ricostruire la normativa di riferimento, ribadire la necessità di una risposta della Cabina di regia e a rimettere la scelta (discrezionale) all’amministrazione aggiudicatrice (a cui è rimasta in mano la patata bollente).
Equo compenso e Codice dei contratti: cosa dicono le norme?
Nel suo parere ANAC ha provato a ricostruire il quadro normativo di riferimento, sul quale mi ero già espresso nei seguenti approfondimenti:
- Equo compenso: tornano i minimi tariffari?
- Codice Appalti, equo compenso e gare di progettazione: problemi in arrivo?
Due prime denunce in cui, proprio a ridosso dell’entrata in vigore della Legge n. 49/2023 (era il 18 maggio ovvero due giorni prima del 20 maggio 2023), avevo evidenziato le criticità di due norme diverse che, pur perseguendo un obiettivo comune (la realizzazione di opere di qualità), avrebbero potuto creare problematiche applicative.
Se è vero che la Legge n. 49/2023, a tutela dei professionisti, vincola il compenso ai parametri stabiliti dal DM 17 giugno 2016 (a proposito, quando lo aggiorniamo?), è altrettanto evidente che il D.Lgs. n. 36/2023 prevede criteri di aggiudicazione in cui il ribasso sul prezzo è ammissibile.
Sempre in data non sospetta (era il 2 agosto 2023), in una mia intervista al Presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino La Mendola, avevamo ipotizzato la possibilità di ribassare solo una delle componenti dell’onorario calcolato con il Decreto Parametri, ovvero “spese e oneri accessori” (che arrivano fino al 25% della componente “compenso”).
Equo compenso e Codice dei contratti: le conclusioni di ANAC
Possibilità che è stata ribadita da ANAC come una delle tre possibili soluzioni ad una impasse normativa secondo cui il Bando tipo n. 2/2023 (in corso di approvazione) ammetterebbe:
- procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica;
- procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’importo a base d’asta è limitato alle sole spese generali;
- inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara.
Molto interessante la parte del parere in cui ANAC afferma:
“Inoltre «la previsione di tariffe minime non soggette a ribasso rischia di porsi in contrasto con il diritto euro-unitario, che impone di tutelare la concorrenza. Come chiarito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 4/7/2019, Causa C-377/2017, infatti, in materia di compensi professionali, l'indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi, posizione confermata dalla successiva sentenza del 25/1/2024, Causa C-438/2022 secondo cui le tariffe minime relative al compenso professionale degli avvocati devono essere disapplicate in quanto contrastanti con il principio di concorrenza»”.
Delle due citate sentenze vi invito a leggere questi due approfondimenti:
- 17/07/2019 - Architetti e Ingegneri italiani: minimi tariffari obbligatori conformi al diritto dell'Unione Europea
- 11/10/2021 - Abolizione minimi tariffari: l'ha voluta l'Europa?
Due approfondimenti in cui ho evidenziato la decisione della CGUE in merito alla citata sentenza 4 luglio 2019, C-377/17 in cui è stata condannata la Germania per aver mantenuto in vita i tariffari per architetti e ingegneri. Nel caso tedesco, però, la Corte ha confermato che il sistema delle tariffe sarebbe stato compatibile se la Germania avesse avuto un sistema ordinistico ad iscrizione obbligatoria.
In Italia per esercitare la professione di architetto o ingegnere occorre:
- laurearsi;
- sostenere un esame di stato;
- iscriversi all’ordine professionale.
Condizioni che, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva UE 2006/123 (art. 15, paragrafo 3) consentirebbe all’Italia di avere dei minimi tariffari (figuriamoci una norma sull’equo compenso).
Secondo ANAC, però, in presenza di un quadro normativo “poco chiaro” ed in assenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, non è possibile disporre l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale. Inoltre, tenuto conto del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore, ANAC ha evidenziato, in linea generale, l’opportunità di valutare con attenzione il criterio di selezione dell’offerta da porre a base di gara e la legittimità della riduzione dell’importo a base di gara, rimettendo, però, la decisione finale alla stazione appaltante.
Restiamo fiduciosi in attesa delle decisioni della Cabina di Regia.
Documenti Allegati
Parere ANAC 30 luglio 2024, n. 40