Superbonus: dal MEF il decreto per l’erogazione del contributo alle spese 2024

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto che definisce criteri e modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese 2024 per gli interventi superbonus

di Redazione tecnica - 05/09/2024

Con un po’ di ritardo (sarebbe dovuto arrivare entro il 27 aprile 2024, come previsto all’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 212/2023, convertito senza modificazioni dalla Legge n.17/2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto 6 agosto 2024 recante “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, agevolati al 70 per cento ai sensi dell’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 (c.d. superbonus”.

Il contributo per completare i cantieri di Superbonus

Il nuovo Decreto del MEF è finalizzato all’erogazione di un incentivo in favore delle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dall’1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di superbonus 70% che il 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 16.441.000 euro e il Decreto del MEF è finalizzato proprio a determinare i criteri prioritari per l’erogazione del contributo. In particolare, sono state poste limitazioni al numero delle richieste che possono essere inoltrate da parte dello stesso contribuente e sono stati definiti criteri di preferenza, nella destinazione dei fondi, in favore delle richieste inoltrate dai soggetti titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento e che hanno adibito il medesimo ad abitazione principale.

La struttura del Decreto del MEF

Il Decreto messo a punto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze si compone dei seguenti 8 articoli:

  • Art. 1 - Oggetto
  • Art. 2 - Beneficiari del contributo
  • Art. 3 - Spese ammesse al contributo
  • Art. 4 - Richiesta del contributo
  • Art. 5 - Modalità di determinazione del contributo
  • Art. 6 - Erogazione del contributo
  • Art. 7 - Controlli
  • Art. 8 - Disposizioni finanziarie

Come espressamente previsto dal D.L. n. 212/2023, il contributo è a fondo perduto e per questo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del soggetto beneficiario. Ne consegue che il contributo percepito non ha influenza sulla determinazione della detrazione spettante ai sensi dell’art. 119 del Decreto Rilancio.

Soggetti beneficiari e spese ammissibili

Come anticipato, il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi che beneficiano del superbonus, per i quali sussistano le seguenti condizioni:

  • l’intervento ha raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del Decreto Rilancio;
  • la detrazione è oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Rilancio;
  • il richiedente ha avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del Decreto Rilancio, non superiore a 15.000 euro.

Il contributo:

  • è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi per i quali spetta il superbonus con aliquota al 70% (anno 2024);
  • è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
  • è erogato unicamente per le spese sostenute per le quali i relativi bonifici risultano effettuati nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024;
  • non può essere superiore al 30% delle spese ammesse (massimo 96.000 euro).

Il limite massimo di spesa è riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 a fronte degli interventi che accedono al superbonus 70%.

Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.

Come richiedere il contributo

Ai fini dell’erogazione del contributo, è necessario trasmettere entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti indicati.

Ciascun richiedente (direttamente o tramite intermediario) può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.

Le modalità di compilazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Come spesso accade per i contributi che accedono a fondi così limitati, si dovrà attendere la presentazione di tutte le istanze affinché l’Agenzia delle Entrate possa determinare l’ammontare reale. Se le risorse stanziate sono sufficienti per l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, l’Agenzia delle entrate determina l’ammontare del contributo in misura pari al 100 per cento dell’importo richiesto. Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti ad assicurare l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, le medesime sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione principale l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l’unità immobiliare facente parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare.

Nell’ipotesi in cui le richieste di contributo inviate siano soddisfatte integralmente, le risorse residue sono destinate all’erogazione di contributi, determinati secondo i criteri indicati ai commi 4 e 5, art. 5 del nuovo Decreto MEF, a favore dei richiedenti che non soddisfano dette condizioni.

L’Agenzia delle entrate determina l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti. Detto ammontare è determinato come segue:

  • se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti è superiore al 100 per cento, il contributo è pari al 100 per cento dell’importo richiesto;
  • se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti è compreso fra il 3 e il 100 per cento, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale risultante;
  • se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti è inferiore al 3 per cento, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale del 3 per cento.

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.

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