Transizione 5.0: il Dossier ANCE sui crediti d'imposta

Pubblicato il Dossier sulle modalità attuative del D.M. 24 luglio 2024 su ambiti applicativi dell’agevolazione e procedure di accesso al beneficio

di Redazione tecnica - 09/09/2024

Con il Decreto direttoriale del MIMIT del 6 agosto 2024 è stata resa operativa la piattaforma di invio al GSE delle comunicazioni relative agli investimenti agevolabili del c.d. “Piano Transizione 5.0”, secondo quanto previsto dal DM del MIMIT e del MEF del 24 luglio 2024.

Transizione 5.0: il Dossier ANCE sulle modalità attuative

L’iniziativa, a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia, per un importo complessivo di 3,150 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, punta a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica, riconoscendo a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, un credito d’imposta, per i nuovi investimenti in strutture produttive che si trovano in Italia, effettuati nel biennio di riferimento.

Un’opportunità significativa per le imprese, su cui ANCE ha fornito importanti chiarimenti con un interessante dossier riepilogativo su:

  • Ambito soggettivo e oggettivo;
  • Il requisito della riduzione dei consumi energetici;
  • Misura del credito d’imposta;
  • Procedura di accesso al credito;
  • Utilizzo del credito d’imposta;
  • Cumulabilità;
  • Decadenza.

Vediamoli punto per punto.

Piano Transizione 5.0: beneficiari e beni agevolabili

Ricorda ANCE che il credito d’imposta Transizione 5.0 è stato introdotto dal D.L. 19/2024, convertito, con modificazioni, nella legge n. 56/2024, a favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 (si tratta dei beni cd. “industria 4.0” che comprendono, ad esempio, sia i macchinari che i software) tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione:

  • non inferiore al 3%;
  • in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

I beni agevolabili

In riferimento ai beni agevolabili, si segnala che è stato integrato l’allegato B alla legge 232/2016 per includere tra i beni immateriali anche i software, i sistemi, le piattaforme per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati, nonché, se acquistati contestualmente a questi ultimi, anche i software relativi alla gestione di impresa.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili ulteriori investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta), nonché le spese per la formazione del personale per l’acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Riduzione dei consumi e certificazione tecnica

La riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili grazie agli investimenti complessivi, con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche.

L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, che attestino:

  • la potenziale riduzione dei consumi energetici derivanti dall’investimento (ex ante);
  • l’effettiva realizzazione dello stesso investimento (ex post).

Le certificazioni tecniche sono redatte sulla base degli appositi modelli che saranno messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del decreto di attuazione.

Possono rilasciare le certificazioni:

  • esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • ingegneri iscritti nella sezione A dell’albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi. 

Credito d’imposta Transizione 5.0: le aliquote di agevolazione

La misura ordinaria del credito di imposta è pari al:

  • 35% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le percentuali del credito aumentano in caso di ulteriore riduzione dei consumi energetici, e vanno rispettivamente:

  • al 40%, 20% e 10%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 6% o se la riduzione dei consumi riferiti ai processi è superiore al 10%
  • al 45%, 25% e 15%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 10% o se la riduzione dei consumi energetici dei processi è superiore al 15%.

Gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Procedura di accesso al credito

ANCE spiega dettagliatamente, inserendo anche uno schema, tutta la procedura di accesso al beneficio.

In particolare:

  • per l’accesso al beneficio occorre presentare una istanza telematica al GSE, prima con una comunicazione preventiva contenente descrizione del progetto di investimento, del costo e con l’invio delle certificazioni sulla riduzione dei consumi, e successivamente con aggiornamenti periodici sull’andamento dell’investimento
  • A conclusione del progetto, deve essere inviata una comunicazione di completamento.

Dal 7 agosto 2024, è attiva la piattaforma on-line per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Diversamente, i termini per l’invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.

Utilizzo del credito d'imposta 

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs n. 241/1997, dopo 10 giorni dalla comunicazione dell’importo del credito di imposta fruibile dall’impresa inviata dal GSE a valle del completamento dell’investimento.

Esso può essere usato in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Inoltre il credito non è cumulabile:

  • con l’attuale credito di imposta cd. “industria 4.0” - che resta comunque in vigore sino al 31 dicembre 2025
  • con il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica

Esso può essere cumulato con altre agevolazioni aventi ad oggetto le stesse spese, a condizione che il beneficio non comporti il superamento del costo sostenuto.

Infine il credito d'imposta non è soggetto:

  • al limite di utilizzo dei crediti di imposta nel quadro RU (250 mila euro);
  • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (2 milioni euro);
  • al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo oltre i 1.500 euro.

 

Casi di decadenza

Infine, il Dossier specifica che il credito di imposta viene ridotto se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, oppure se sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto, prima dei 5 anni dal completamento degli investimenti.

La stessa riduzione del credito d’imposta opera anche in caso di mancato riscatto per i beni acquisiti in locazione finanziaria.

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