Immobile ante ’67: quando l’onere della prova spetta alla PA
Il privato può ricorrere anche a presunzioni e principi valutabili secondo la regola probatoria del “più probabile che non”, attribuendo così l'onere della prova alla P.A.
Di prassi, l’individuazione dell’epoca di costruzione di un manufatto per comprovare la sua legittima edificazione senza che sia necessario il rilascio di un titolo edilizio spetta al privato, su cui grava l’onere della prova.
C’è però un caso particolare in cui l’onere viene invertito e ricade sulla PA: si tratta della regola del “più probabile che non”, che ricorre in assenza di certezza assoluta sulla datazione, nonostante il rpivato abbia fornito delle prove plausibili ma non definitive.
Ante'67: la prova sulla datazione dell'immobile può ricadere sulla PA
Ed è proprio sulla base di questa inversione che il Consiglio di Giustizia amministrativa Siciliana, con la sentenza del 19 agosto 2024, n. 654 ha accolto l’appello e annullato l’ordine per la demolizione di un fabbricato situato su terreno agricolo che, secondo il Comune sarebbe stato costruito dopo l’entrata in vigore della legge 1 settembre 1967, n. 765, e quindi privo della necessaria licenza edilizia.
Il ricorrente invece sosteneva che l’immobile fosse antichissimo, già menzionato in un atto di divisione del terreno del 1974 e in un atto di compravendita del 1945. Non solo: in un’aerofotogrammetria del 1968, emergeva inequivocabilmente che già a quell’epoca il magazzino era già esistente e nelle stesse condizioni in cui si trova adesso.
In primo grado, il TAR aveva respinto il ricorso specificando che il proprietario non avrebbe depositato una documentazione in grado di confortare l’assunto che l’immobile fosse ante ’67.
La sentenza del CGARS: la regola del "più probabile che non"
Di diverso avviso invece il CGARS: come affermato dallo stesso Comune dall’esame delle due foto aeree agli atti, una risalente al 1955 ed una eseguita nel 1968, emerge che nel luglio 1955 il fabbricato non esisteva, essendo invece presente nell’altra foto del 1968.
Spiega il TAR che benché sia vero che la foto del 1968 e il successivo atto di divisione del 1974 non siano idonei a dimostrare con certezza la data esatta di realizzazione del manufatto edilizio in questione, è altrettanto vero, tuttavia, che questi documenti costituiscono chiari principi di prova, almeno in ordine al fatto che – secondo la regola probatoria del “più probabile che non” – risulta più probabile che il manufatto edilizio in questione fosse stato realizzato nel lasso di tempo ultradecennale dal 1955 al 1967, piuttosto che nel periodo biennale 1967-1968.
Ciò significa che, risultando comprovata in modo certo (mediante aerofotogrammetria) l’esistenza dell’immobile al 1968, in questo è insito altresì un principio di prova di preesistenza dell’immobile anche al 1967, a fronte del quale deve considerarsi ribaltato sul Comune l’onere probatorio (altrimenti gravante sul proprietario) di dimostrare il contrario.
Ordine di demolizione e ante '67: nel provvedimento specificata la datazione dell'immobile
Ne consegue che l’onere della prova è a carico del Comune, tenuto a dimostrare nell’eventuale seguito del procedimento che il fabbricato in questione sia stato realizzato in data successiva al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore dell’art. 10 della legge n. 765/1967, che ha sostituito l’art. 31 della legge n. 1150/1942, introducendo l'obbligo del rilascio della licenza edilizia per tutte le costruzioni, anche realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano).
Considerato però che nell’ordine di demolizione non risulta adeguatamente provato dal Comune che il manufatto, al momento della sua realizzazione, fosse inserito all’interno del centro urbano, non essendo ovviamente sufficiente la mera presenza di alcune o anche di molte costruzioni per ampliare sic et simpliciter il relativo perimetro, il provvedimento sanzionatorio ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è illegittimo, con conseguente suo annullamento e accoglimento dell'appello.
Documenti Allegati
Sentenza